LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario n.  127, alla Gazzetta Ufficiale n.  306 del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  altresi'  il proprio  provvedimento  del  13 dicembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7  gennaio 1997, n. 4, con il
quale,   in  particolare,   la   specialita'  medicinale   denominata
"Kalidil", a  base di nicorandil,  della societa' Bracco  S.p.a., con
sede in Milano, nelle confezioni 40 compresse da 10 mg e 20 compresse
da 20 mg, risulta classifiata in classe H;
  Viste  le  proprie  deliberazioni,  assunte  rispettivamente  nelle
sedute  del 25  febbraio 1998,  con  cui viene  deciso che  l'ufficio
prezzi  procedera' ad  una  verifica di  tutti i  farmaci  a base  di
nicorandil,  e del  14  aprile 1998,  con la  quale  a seguito  della
verifica del prezzo dei farmaci a  base di nicorandil ed in linea con
la  precedente  decisione  del  25   febbraio  1998  assunta  per  le
specialita'  medicinali "Andilex"  del laboratorio  farmaceutico C.T.
S.r.l. e  "Precond" della societa' Crinos  industria farmacobiologica
S.p.a., viene decisa la classificazione ed il trasferimento in classe
c) escludendo  dalle fasce  di rimborsabilita' il  farmaco denominato
"Ralidil",  nelle  suddette  confezioni,   in  quanto  il  costo  del
sopracitato medicinale  e' nettamente superiore a  quello di prodotti
ad attivita' analoga nei confronti dei quali non presenta sostanziali
differenze;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'   medicinale  denominata   "KALIDIL",  a   base  di
nicorandil, della societa'  Bracco S.p.a., con sede  in Milano, nelle
confezioni 40 comprese  da 10 mg, A.I.C. n. 028188035  e 20 compresse
da 20 mg, A.I.C. n. 028188047, e' classificata in classe c), ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.