IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITA' E PER
   LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista la  legge 23 aprile  1959, n. 189, recante  l'ordinamento del
Corpo della guardia di finanza;
  Visto  il regio  decreto 11  luglio  1941, n.  1161, recante  norme
relative al segreto militare;
  Vista la legge  11 luglio 1978, n. 382, recante  norme di principio
sulla disciplina militare e, in particolare, gli articoli 18 e 19 che
contemplano  l'istituzione  ed  il   funzionamento  degli  organi  di
rappresentanza militare;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  4 novembre 1979,
n. 691,  recante l'approvazione  del regolamento di  attuazione della
rappresentanza militare;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante
il miglioramento  della sicurezza e  della salute dei  lavoratori sui
luoghi di lavoro;
  Visto l'articolo 51 del decreto  del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995,  n. 395,  recante il recepimento  dell'accordo sindacale
del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di  Stato, Corpo di polizia penitenziaria
e Corpo forestale  dello Stato) e del  provvedimento di concertazione
del 20  luglio 1995  riguardante le Forze  di polizia  ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza);
  Visto  il  decreto  legislativo  19 marzo  1996,  n.  242,  recante
modifiche ed  integrazioni al citato  decreto legislativo n.  626 del
1994;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste  le determinazioni  n. 234745  in data  28 giugno  1996 e  n.
334494 in  data 20 settembre  1996, entrambe del  comandante generale
della  Guardia di  finanza,  con  le quali  e'  stato individuato  il
"datore  di lavoro"  nell'ambito della  Guardia di  finanza ai  sensi
dell'articolo 30, comma 1, del  citato decreto legislativo n. 242 del
1996;
  Udito il parere del Consiglio  di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997;
  Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988
(nota n. 3-6222/U.C.L. del 1 settembre 1997);
  Ritenuto di  dover individuare le particolari  esigenze connesse al
servizio espletato  dal Corpo della  guardia di finanza di  cui tener
conto nell'applicazione delle disposizioni  recate dal citato decreto
legislativo n. 626 del 1994;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Tutte le attivita' svolte nell'ambito dell'Amministrazione della
Guardia  di  finanza  dal  personale militare,  dagli  allievi  degli
istituti di  formazione e  dal personale  civile e  militare estraneo
all'Amministrazione stessa,  sono assoggettate alle vigenti  norme di
legge in  materia di  prevenzione, protezione, sicurezza,  igiene del
lavoro  e rispetto  dell'integrita' ambientale,  tenendo conto  delle
esigenze  connesse  al  servizio   espletato  dal  Corpo  secondo  le
disposizioni di cui al presente decreto.
  2. Restano ferme,  ai sensi dell'articolo 23, comma  4, del decreto
legislativo 19 settembre  1994, n. 626, e  successive modificazioni e
secondo le  norme recate dal decreto  interministeriale ivi previsto,
le  competenze  in  materia  di  sicurezza  e  salute  del  personale
attribuite dalle  disposizioni vigenti ai servizi  sanitari e tecnici
esistenti nell'ambito della Guardia di finanza.
  3. Nei  luoghi e nelle  aree delle infrastrutture della  Guardia di
finanza  diversi  da  quelli  soggetti alla  competenza  dei  servizi
sanitari  e tecnici  a norma  del comma  2, l'attivita'  di vigilanza
sull'applicazione  delle  disposizioni  dettate  dal  citato  decreto
legislativo  n. 626  del 1994  deve essere  effettuata dal  personale
indicato  all'articolo  23,  commi  1   e  2,  del  predetto  decreto
legislativo in possesso dell'abilitazione  prevista dal regio decreto
11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla
osta di segretezza.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano    invariati  i valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - La  legge 23 aprile  1959, n.  189, reca:  "Ordinamento
          del Corpo della Guardia di finanza".
            -  Il  regio    decreto  11 luglio 1941, n. 1161,   reca:
          "Norme relative al segreto militare".
            - Il testo   degli articoli 18  e    19  della  legge  11
          luglio  1978, n.   382 (Norme di principio sulla disciplina
          militare), e' il seguente:
            "Art. 18. - Sono istituiti organi  di  rappresentanza  di
          militari con le competenze indicate dal successivo art. 19.
             Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
            a)    in un   organo centrale,  a carattere  nazionale ed
          interforze, articolato, in relazione  alle    esigenze,  in
          commissioni   interforze   di   categoria  -     ufficiali,
          sottufficiali e  volontari - e in  sezione di forza  armata
          o  di  corpo armato   -   Esercito, Marina,    Aeronautica,
          Carabinieri e Guardia di finanza;
            b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
            c)    in   un   organo   di   base presso   le  unita'  a
          livello  minimo compatibile con la  struttura  di  ciascuna
          forza armata o corpo armato.
            L'organo centrale e  quelli intermedi sono costituiti  da
          un  numero  fisso di   delegati di  ciascuna delle seguenti
          categorie:  ufficiali,  sottufficiali     e      volontari.
          L'organo   di   base   e'   costituito   dai rappresentanti
          delle    suddette     categorie    presenti   al    livello
          considerato.  Nell'organo  centrale  la  rappresentanza  di
          ciascuna   forza  armata  o  corpo  e'  proporzionale  alla
          rispettiva consistenza numerica.
            I  militari di  leva sono   rappresentati   negli  organi
          di   base     da  delegati  eletti  nelle    unita'  minime
          compatibili con  la struttura di ciascuna  forza  armata  e
          con   scadenze che garantiscano la continuita' degli organi
          rappresentativi.
            Per la  elezione dei rappresentanti   nei diversi  organi
          di  base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
            I  rappresentanti  dei  militari  di leva negli organi di
          base eleggono nel   proprio  ambito   semestralmente   loro
          delegati   nell'organo intermedio.
            All'elezione dei rappresentanti  negli  organi  intermedi
          provvedono  i  rappresentanti eletti negli organi  di base,
          scegliendoli nel proprio ambito   con      voto    diretto,
          nominativo   e   segreto.  Ciascuno  dei rappresentanti  di
          base esprime  non  piu'  di  due terzi  dei  voti  rispetto
          al  numero  dei  delegati    da  eleggere.  Con  la  stessa
          procedura i  rappresentanti    degli   organi     intermedi
          eleggono   i  delegati all'organo centrale.
            Gli  eletti, militari   di carriera, durano in carica tre
          anni e non sono immediatamente rieleggibili.
            Gli  eletti,    militari  di  carriera    o   di    leva,
          che   cessano anticipatamente dal mandato sono  sostituiti,
          per il periodo residuo, dai  militari che  nelle  votazioni
          effettuate,    di    primo  o    secondo  grado,    seguono
          immediatamente      nella    graduatoria   l'ultimo   degli
          eletti".
            "Art.  19.    -  Normalmente  l'organo  centrale    della
          rappresentanza si riunisce in  sessione congiunta di  tutte
          le sezioni  costituite, per formulare  pareri e  proposte e
          per  avanzare    richieste,  nell'ambito  delle  competenze
          attribuite.
            Tale sessione  si aduna   almeno una volta    l'anno  per
          formulare   un   programma  di  lavoro  e  per  verificarne
          l'attuazione.
            Le  riunioni  delle    sezioni   costituite   all'interno
          dell'organo  centrale  della rappresentanza sono  convocate
          ogni qualvolta i pareri e  le proposte  da formulare  e  le
          richieste da  avanzare riguardino esclusivamente le singole
          forze   armate    o  i  corpi  armati.  Le  riunioni  delle
          commissioni  costituite all'interno dell'organo    centrale
          della  rappresentanza  sono  convocate    ogni  qualvolta i
          pareri  e le proposte da  formulare  e   le   richieste  da
          avanzare  riguardino  le  singole categorie.
            Il  Ministro    della difesa riunisce  una volta l'anno i
          militari di leva,  all'uopo eletti  dai rappresentanti   di
          detta   categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in
          riferimento alla relazione di cui  all'art.  24,    pareri,
          proposte  e   richieste in merito allo  stato del personale
          di leva.
            Le  competenze  dell'organo  centrale   di rappresentanza
          riguardano la formulazione  di pareri,  di  proposte  e  di
          richieste    su tutte  le materie  che formano  oggetto  di
          norme  legislative o  regolamentari circa la condizione, il
          trattamento, la tutela - di  natura  giuridica,  economica,
          previdenziale,   sanitaria,   culturale   e  morale  -  dei
          militari.  Ove  i  pareri,  le    proposte,  le   richieste
          riguardino  materie  inerenti  il  servizio  di leva devono
          essere sentiti i  militari  di  leva  eletti  negli  organi
          intermedi.   Tali   pareri,   proposte   e  richieste  sono
          comunicati al Ministro  della difesa che li  trasmette  per
          conoscenza  alle  commissioni  permanenti  competenti   per
          materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
            L'organo   centrale    della   rappresentanza    militare
          puo'  essere ascoltato, a  sua richiesta, dalle commissioni
          permanenti  competenti  per   materia   delle due   Camere,
          sulle  materie indicate  nel  comma precedente   e  secondo
          le  procedure   previste  dai   regolamenti parlamentari.
            Gli  organi della  rappresentanza  militare, intermedi  e
          di    base,  concordano  con  i  comandi    e  gli   organi
          dell'amministrazione  militare,  le  forme   e le modalita'
          per trattare materie indicate  nel presente articolo.
            Dalle  competenze  degli  organi   rappresentativi   sono
          comunque  escluse  le  materie  concernenti  l'ordinamento,
          l'addestramento,     le     operazioni,     il      settore
          logisticooperativo,  il   rapporto gerarchico  funzionale e
          l'impiego del personale.
            Gli organi rappresentativi hanno inoltre la  funzione  di
          prospettare  le istanze  di carattere  collettivo, relative
          ai seguenti  campi di interesse:
            conservazione  dei posti  di lavoro  durante il  servizio
          militare,  qualificazione      professionale,   inserimento
          nell'attivita'   lavorativa   di  coloro  che  cessano  dal
          servizio militare;
            provvidenze per gli infortuni subiti  e per le infermita'
          contratte in servizio e per causa di servizio;
            attivita'  assistenziali,  culturali,  ricreative e    di
          promozione sociale, anche a favore dei familiari;
              organizzazione delle sale convegno e delle mense;
              condizioni igienicosanitarie;
              alloggi.
            Gli  organi    di  rappresentanza  sono convocati   dalla
          presidenza, per iniziativa  della  stessa  o  a   richiesta
          di   un   quinto  dei  loro componenti, compatibilmente con
          le esigenze di servizio.
            Per   i  provvedimenti   da  adottare   in  materia    di
          attivita'    assistenziale,   culturale,   ricreativa,   di
          promozione  sociale,  anche  a  favore    dei    familiari,
          l'amministrazione  militare    competente    puo' avvalersi
          dell'apporto degli organi  di rappresentanza intermedi o di
          base, per  i  rapporti  con  le  regioni,  le  province,  i
          comuni".
            -    Il    D.P.R.  4   novembre   1979,   n.   691, reca:
          "Regolamento      che   disciplina    l'attuazione    della
          rappresentanza militare".
            -    Il  D.Lgs.    19  settembre    1994, n.   626, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,  90/394/CEE
          e     90/679/CEE  riguardanti    il    miglioramento  della
          sicurezza e  della  salute  dei  lavoratori  sul  luogo  di
          lavoro".
            -  Il  testo  dell'art.  51 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.
          395, recante:  "Recepimento dell'accordo sindacale  del  20
          luglio  1995  riguardante  il  personale  delle    Forze di
          polizia  ad ordinamento civile  (Polizia di Stato, Corpo di
          polizia penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato) e del
          provvedimento    di  concertazione  del  20    luglio  1995
          riguardante  le  Forze di   polizia ad ordinamento militare
          (Arma  dei carabinieri e Corpo della guardia di  finanza)",
          e' il seguente:
            "Art. 51. - L'amministrazione deve  mantenere i locali di
          lavoro  in condizioni   di  salubrita'  ed  organizzare  il
          lavoro  in   modo   da salvaguardare l'incolumita'    e  la
          salute  del    personale,  adoperandosi per individuare   e
          rimuovere   ogni fonte di    inquinamento  eliminabile  che
          possa  compromettere    l'incolumita' e   la salute   degli
          operatori addetti,   e per    ridurre  al    minimo,  anche
          attraverso   una      opportuna   preventiva   opera     di
          sensibilizzazione  e di formazione  dei predetti  operatori
          ed attraverso connesse  iniziative di medicina preventiva e
          controllo    sanitario,    i   rischi   connessi con   ogni
          fattispecie  di impiego.
            In materia di prevenzione infortuni,   igiene e  medicina
          del  lavoro, si   applicano   le   disposizioni  di cui  al
          decreto  legislativo  19 settembre  1994, n.  626,  tenendo
          conto  delle particolari  esigenze connesse   al   servizio
          espletato    e delle   attribuzioni   proprie   di ciascuna
          Forza di  polizia ad ordinamento militare  individuate  con
          i  decreti   ministeriali previsti  dall'art.  1, comma  2,
          dello   stesso decreto legislativo  n.  626  del  1994.  Le
          amministrazioni  provvederanno  a  sollecitare  le    altre
          competenti istituzioni per  pervenire al piu'  presto  alla
          emanazione dei predetti, decreti.
            L'amministrazione favorisce l'informazione  del personale
          in  merito  agli    interventi  di    primo   soccorso, con
          particolare  priorita'    per  quello  addetto  a  mansioni
          rischiose".
            -    Il   testo dell'art.   17   della  legge  23  agosto
          1988,  n.   400 (Disciplina dell'attivita' di  Governo    e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
            "Art.  17.  -  1.  Con    decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa  deliberazione    del    Consiglio  dei
          Ministri,  sentito  il parere  del Consiglio di Stato   che
          deve  pronunziarsi  entro   novanta giorni dalla richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e) l'organizzazione del lavoro ed i  rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la   denominazione   di "regolamento", sono adottati previo
          parere  del  Consiglio  di  Stato, sottoposti al   visto ed
          alla registrazione della   Corte dei   conti  e  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funazionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
            - Il testo dell'art. 30, comma 1,   del D.Lgs.  19  marzo
          1996,  n.  242  (Modifiche  ed  integrazioni  al    decreto
          legislativo 19 settembre 1994, n. 626,  recante  attuazione
          di  direttive  comunitarie    riguardanti  il miglioramento
          della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo  di
          lavoro), e' il seguente:
            "Art.    30. -  l. Entro  sessanta giorni  dalla data  di
          entrata  in vigore  del presente  decreto  gli organi    di
          direzione   politica      o,  comunque,  di  vertice  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1, comma 2,  del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, procedono
          all'individuazione dei soggetti  di cui all'art. 2,   comma
          1,  lettera  b),     secondo     periodo,    del   presente
          decreto,    tenendo    conto dell'ubicazione e  dell'ambito
          funzionale    degli   uffici   nei   quali   viene   svolta
          l'attivita'".
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 23, del  D.Lgs. 19  settembre  1994,
          n.  626  (per l'argomento   del    decreto  legislativo  si
          veda   nelle  note  alle premesse), e' il seguente:
            "Art. 23.  -  1.  La  vigilanza  sull'applicazione  della
          legislazione  in materia   di   sicurezza   e   salute  nei
          luoghi   di   lavoro   e'    svolta  dall'unita'  sanitaria
          locale  e,  per quanto   di specifica competenza, dal Corpo
          nazionale dei  vigili del fuoco,  nonche', per  il  settore
          minerario,     dal    Ministero      dell'industria,    del
          commercio     e  dell'artigianato,  e  per  le    industrie
          estrattive  di  seconda  categoria  e le   acque minerali e
          termali  delle regioni e province  autonome di Trento e  di
          Bolzano.
            2.  Ferme restando le competenze  in materia di vigilanza
          attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato   del
          lavoro,   per   attivita'   lavorative  comportanti  rischi
          particolarmente elevati, da individuare con  decreto    del
          Presidente  del    Consiglio dei Ministri,  su proposta dei
          Ministri del  lavoro e della previdenza sociale    e  della
          sanita',   sentita       la    commissione       consultiva
          permanente,   l'attivita'  di vigilanza   sull'applicazione
          della    legislazione   in    materia   di  sicurezza  puo'
          essere  esercitata   anche dall'ispettorato  del lavoro che
          ne  informa  preventivamente  il  servizio di prevenzione e
          sicurezza  dell'unita'  sanitaria  locale  competente   per
          territorio.
            3.  Il decreto di cui al comma  2 e' emanato entro dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
            4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza  e
          salute  dei  lavoratori   attribuite   dalle   disposizioni
          vigenti  agli  uffici   di sanita' aerea   e  marittima  ed
          alle  autorita'  marittime,   portuali ed aeroportuali, per
          quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi
          e di aeromobili ed  in ambito portuale ed aeroportuale,  ed
          ai  servizi  sanitari   e tecnici istituiti   per le  Forze
          armate e  per le Forze di polizia; i predetti  servizi sono
          competenti altresi' per le aree  riservate o  operative   e
          per     quelle    che  presentano    analoghe  esigenze  da
          individuarsi, anche per quel che riguarda le  modalita'  di
          attuazione,  con    decreto  del   Ministro competente   di
          concerto  con i Ministri  del lavoro  e   della  previdenza
          sociale    e  della   sanita'.   L'Amministrazione    della
          giustizia   puo'  avvalersi   dei  servizi istituiti    per
          le     Forze   armate   e   di    polizia,  anche  mediante
          convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei servizi
          istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie".
            - Per  l'argomento del regio  decreto 11  luglio 1941, n.
          1161, si veda nelle note alle premesse.