IL DIRETTORE CENTRALE
          per la riscossione del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza  prodotta in data  14 giugno  1997 con la  quale la
Croce verde goriziana,  con sede in Gorizia, ha chiesto,  ex art. 19,
terzo comma, la  rateazione per il pagamento di  un carico tributario
relativo  ad  imposte  dirette  afferente  l'anno  di  imposta  1991,
iscritto nei  ruoli posti in  riscossione alla scadenza  di settembre
1996  per  il  complessivo  importo di  L.  58.411.550  adducendo  di
trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il
predetto importo;
  Visto il decreto direttoriale del  1 luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G.,
con  il quale  il  direttore  centrale per  la  riscossione e'  stato
delegato ad  adottare i provvedimenti  di rateazione di  cui all'art.
19,  terzo comma,  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602;
  Considerato  che  la  direzione  regionale  delle  entrate  per  il
Friuli-Venezia Giulia, tenuto anche  conto dell'avviso espresso dagli
organi all'uopo  interpellati, ha manifestato parere  favorevole alla
concessione del  richiesto beneficio, invero la  predetta istituzione
svolge un servizio pubblico essenziale tanto piu' rilevante in quanto
esercitato  prevalentemente  da  volontari   che  non  si  prefiggono
certamente il conseguimento di lucro;
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente  con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Considerato, inoltre, che per effetto  del versamento di un acconto
di L. 3.968.875 e dello  sgravio ottenuto, l'ammontare residuo dovuto
e' pari a L. 12.953.345;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
terzo  comma dell'art.  19 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602/1973, che consente di poter accordare la rateazione
dei  tributi erariali  iscritti  nei ruoli  speciali e  straordinari,
allorquando   sussiste  la   necessita'   di   mantenere  i   livelli
occupazionali  e  di  assicurare  il  proseguimento  delle  attivita'
produttive;
                              Decreta:
  La  riscossione  del residuo  carico  tributario  di L.  12.953.345
dovuto  dalla Croce  verde goriziana  e' ripartito  in cinque  rate a
decorrere dalla  scadenza di settembre 1998  con l'applicazione degli
interessi  previsti dall'art.  21  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  La  sezione staccata  di  Gorizia nel  provvedimento di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa',  ai sensi  del citato  art. 21  del decreto  del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602, e provvedera', altresi',
a  tutti gli  adempimenti  di propria  competenza  che si  rendessero
necessari.
  Il mancato pagamento  di due ratei consecutivi  determinera' per il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto,
ove  vengano a  cessare  i  presupposti in  base  ai  quali e'  stata
concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 agosto 1998
                                        Il direttore centrale: Befera