IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE  del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il  quale prevede che quando le  condizioni climatiche in
talune  zone   viticole  lo  rendano  necessario   gli  Stati  membri
interessati  possono autorizzare  l'aumento del  titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo  o potenziale)  delle uve  fresche, del
mosto  di uve,  del mosto  di uve  parzialmente fermentato,  del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823  /87  del  16  marzo  1987, il  quale  prevede  che,  qualora  le
condizioni climatiche  lo richiedano, in  una delle zone  viticole di
cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati
possono  autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico
naturale (effettivo  o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva,
del  mosto d'uva  parzialmente fermentato,  del vino  atto a  dare un
V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE  del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede  che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le  condizioni climatiche nel  suo territorio lo  abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle  partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti   definiti  al  punto  15   dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822 /87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visti  gli attestati  degli  assessorati regionali  all'agricoltura
delle  regioni Toscana,  Calabria e  Abruzzo con  i quali  gli organi
medesimi  hanno   certificato  che  nei  propri   territori  si  sono
verificate, per la vendemmia  1998, condizioni climatiche sfavorevoli
ed  hanno chiesto  l'emanazione  del provvedimento  che autorizza  le
operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che le  suddette operazioni  di arricchimento  debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle modalita'  di controllo previste dai regolamenti
CEE n.  2240/89, n. 2640  /88, n. 2238/93 nonche'  delle disposizioni
impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A.
in materia;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1998/1999 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte  nelle aree viticole delle regioni
Toscana, Calabria e Abruzzo.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 8 settembre 1998
                                                   Il Ministro: Pinto