IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto il decreto del Presidente  del Presidente della Repubblica n.
347  del 18  aprile 1994  - Regolamento  recante semplificazione  dei
procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali
da  installare   a  bordo  delle  navi   mercantili,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta  Ufficiale n. 132 in data 8
giugno 1994;
  Viste le regole 30, 41, 44, 45, e 46 del cap. III della convenzione
Solas 74(83),  come emendata, resa  esecutiva con la legge  23 maggio
1980, n. 313;
  Vista la  sezione 6 della  parte 1 della risoluzione  IMO A.689(17)
del 6 novembre  1991, come emendata dalla  risoluzione MSC.54(66) del
30  maggio 1996  e dalle  "Norme per  la costruzione,  il collaudo  e
l'installazione dei mezzi di salvataggio del RINA";
  Viste l'istanza in data 14  maggio 1998 della Taimar R.I.E. S.a.s.,
con sede a Milano, viale E. Stefini, 3 nella qualita' di agente della
ditta  Umoe Schat  Harding a.s.,  con  sede a  Rosendal in  Norvegia,
costruttrice  dell'imbarcazione  F.F.  600,  intesa  ad  ottenere  la
dichiarazione di "Tipo approvato" secondo  la risoluzione Solas 74 ed
emendamenti IMO A.689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Vista  il rapporto  n.  96-DG-117-TA  in data  30  aprile 1998  del
Registro  italiano navale  - Direzione  generale di  Genova -  con il
quale  a seguito  di verifiche  tecniche eseguite,  il predetto  ente
tecnico  ha espresso  parere favorevole,  al fine  dell'emissione del
presente decreto  che riconosca  la rispondenza  dell'imbarcazione di
salvataggio alla risoluzione IMO A.689( 17);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'imbarcazione  di  salvataggio  completamente chiusa  del  tipo  a
caduta libera denominata "F.F. 600"  e' soggetta alle verifiche ed ai
controlli  previsti dalla  regola 5  del cap.  III della  convenzione
Solas  74 come  emendata  e  dalla sezione  5,  parte seconda,  della
risoluzione IMO  A.689(17) del 6  novembre 1991 e dalle  norme R.I.Na
per  la  costruzione, il  collaudo  e  l'installazione dei  mezzi  di
salvataggio.