IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge
22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del
quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso
l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n,  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle  emissioni disposte  a tutto  il 4
settembre 1998 ammonta, al netto dei rimborsi gia' effettuati, a lire
75.472 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora
da effettuare;
  Visti i propri decreti in data 23 luglio, 6 e 21 agosto 1998, con i
quali  e' stata  disposta l'emissione  delle prime  sei tranches  dei
certificati  di credito  del  Tesoro "zero  coupon"  della durata  di
ventiquattro mesi "CTZ-24"  con decorrenza 31 luglio  1998 e scadenza
31 luglio 2000;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una  settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il decreto  legislativo  in  data 24  giugno  1998, n.  213,
recante,  fra  l'altro,  disposizioni sulla  dematerializzazione  dei
titoli di Stato;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto  il decreto  legislativo 21  novembre 1997,  n. 461,  recante
riordino  della disciplina  dei  redditi di  capitale  e dei  redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una
settima tranche di "CTZ-24", con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza
31  luglio 2000,  fino  all'importo massimo  di  nominali lire  1.500
miliardi, di cui  al decreto ministeriale del 23  luglio 1998, citato
nelle  premesse, recante  l'emissione  delle prime  due tranches  dei
certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 23
luglio 1998.