IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza della sig.ra  Rodriguez Dominguez Maria del Carmen,
cittadina spagnola,  nata a  Coruna il 14  dicembre 1963,  diretta ad
ottenere,  ai   sensi  dell'art.   12  del  sopra   indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del  titolo professionale di "Abogado"
di cui e'  in possesso, come attestato dal Colegio  de Abogados de La
Coruna (Spagna) dal marzo 1990,  ai fini dell'accesso ed esercizio in
Italia della professione di "avvocato".
  Considerato che ha conseguito il  titolo di "licenciado en Derecho"
nel 1988 presso l'Universita' di Santiago di Compostela;
  Visto l'art. 12, comma 8, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1.  Alla sig.ra  Rodriguez  Dominguez Maria  del Carmen,  cittadina
spagnola,  nata a  Coruna il  14 dicembre  1963, sono  riconosciuti i
titoli  professionali di  cui  in premessa  quali  titoli validi  per
l'iscrizione all'albo degli avvocati.
  2. Detto riconoscimento e' subordinato  al superamento di una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
   1) diritto costituzionale;
   2) diritto civile;
   3) diritto processuale civile;
   4) diritto commerciale;
   5) diritto del lavoro;
   6) diritto penale;
   7) diritto processuale penale;
   8) diritto amministrativo;
   9) diritto tributario;
   10) diritto internazionale privato;
   11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  3. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  4. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
  5.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo
secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 7 agosto 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi