L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti, cauzioni e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 75 relativo al trasferimento di portafoglio e l'art. 65 relativo alla decadenza dell'autorizzazione; Visto l'art. 24 dell'Accordo tra la Comunita' economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita di cui alla direttiva CEE n. 371/91/CEE del 20 giugno 1991 recepita con la legge n. 146 del 22 febbraio 1994; Visto il decreto ministeriale in data 19 settembre 1991 con il quale la societa' Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, e' stata autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni (con l'esclusione dei rischi bestiame e grandine); r.c. autoveicoli terrestri; r.c. aeromobili; r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; r.c. generale; perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi perdite di utili, persistenza di spese generali, spese commerciali impreviste, perdite pecuniarie non commerciali ed altre perdite pecuniarie); tutela giudiziaria; Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1994 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo assistenza alla societa' Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a.; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, con sede in San Gallo (Svizzera) - rappresentanza generale per l'Italia in Milano ed i provvedimenti ISVAP n. 3 dell'8 febbraio 1995 e n. 757 del 19 dicembre 1997 di estensione dell'autorizzazione all'attivita' assicurativa in altri rami danni; Vista la delibera in data 18 febbraio 1998 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni ha deliberato l'acquisizione parziale del ramo d'azienda e del relativo portafoglio assicurativo della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a. tramite la rappresentanza generale per l'Italia; Vista la delibera in data 5 marzo 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della Nordstern Colonia assicurazioni S.p.a. ha approvato il trasferimento mediante cessione di ramo d'azienda del proprio portafoglio assicurativo relativo ai contratti locali italiani, ad eccezione dei contratti relativi ad oggetti d'Arte e dei contratti relativi a clienti multinazionali, alla rappresentanza generale per l'Italia in Milano della Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni; Viste le istanze presentate in data 26 maggio 1998 e 27 maggio 1998 rispettivamente dalla rappresentanza generale per l'Italia dell'Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni e dalla Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a. con le quali e' stata richiesta all'Istituto, ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il menzionato trasferimento parziale del portafoglio assicurativo; Visto il contratto di cessione, sotto condizione sospensiva dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sottoscritto in data 13 maggio 1998 dalla Nordstern Colonia assicurazioni S.p.a. e dalla rappresentanza generale per l'Italia dell'Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni; Vista l'istanza di rinuncia all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili, incendio ed elementi naturali (limitatamente al rischio energia nucleare) presentata dalla Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a. in data 23 luglio 1998; Rilevato che l'impresa cessionaria Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni - rappresentanza generale per l'Italia in Milano, e' regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami danni inerenti il portafoglio che ad essa verra' trasferito e che dispone del margine di solvibilita' e della copertura delle riserve tecniche tenuto conto del trasferimento; Considerato che ricorrono altresi' i presupposti per la dichiarazione di decadenza previsti dall'art. 65, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente alla rinuncia della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a. all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili, incendio ed elementi naturali limitatamente al rischio energia nucleare ed i presupposti di cui alla lettera f) del citato art. 65, comma 1, relativamente al trasferimento totale dei rami malattia, r.c. autoveicoli terrestri, perdite pecuniarie di vario genere, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e assistenza; Ritenuto che per il trasferimento di cui trattasi ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Dispone: Art. 1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento con cessione de1 ramo d'azienda del portafoglio assicurativo della Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a., con sede in Milano, ad eccezione dei rischi compresi nei contratti relativi ad oggetti d'Arte e nei contratti relativi a programmi e clienti multinazionali alla rappresentanza generale per l'Italia in Milano della Helvetia Compagnia svizzera di assicurazioni, con sede in San Gallo (Svizzera).