L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
sull'assicurazione   obbligatoria    della   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore e dei natanti e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione  della citata legge n. 990/1969,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  24 novembre
1970,  n.   973,  e   le  successive  disposizioni   modificative  ed
integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi,  e  le successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393, recante  norme  in materia  di  assicurazioni di  assistenza
turistica, crediti, cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 75 relativo al
trasferimento  di portafoglio  e  l'art. 65  relativo alla  decadenza
dell'autorizzazione;
  Visto l'art. 24  dell'Accordo tra la Comunita'  economica europea e
la  Confederazione   svizzera  concernente   l'assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione  sulla vita di  cui alla direttiva  CEE n.
371/91/CEE del  20 giugno 1991  recepita con la  legge n. 146  del 22
febbraio 1994;
  Visto  il decreto  ministeriale in  data 19  settembre 1991  con il
quale la  societa' Nordstern Colonia assicurazioni  danni S.p.a., con
sede  in  Milano,  e'  stata autorizzata  ad  esercitare  l'attivita'
assicurativa e riassicurativa nei  rami infortuni; malattia; corpi di
veicoli  terrestri; corpi  di  veicoli ferroviari;  corpi di  veicoli
aerei;  corpi  di  veicoli  marittimi,  lacustri  e  fluviali;  merci
trasportate; incendio ed elementi naturali;  altri danni ai beni (con
l'esclusione  dei  rischi  bestiame  e  grandine);  r.c.  autoveicoli
terrestri;  r.c.  aeromobili;  r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri  e
fluviali;  r.c.   generale;  perdite   pecuniarie  di   vario  genere
(limitatamente  ai  rischi perdite  di  utili,  persistenza di  spese
generali,  spese  commerciali   impreviste,  perdite  pecuniarie  non
commerciali ed altre perdite pecuniarie); tutela giudiziaria;
  Visto  il  decreto   ministeriale  in  data  8   febbraio  1994  di
autorizzazione ad  estendere l'esercizio  dell'attivita' assicurativa
nel  ramo assistenza  alla societa'  Nordstern Colonia  assicurazioni
danni S.p.a.;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Helvetia Compagnia
svizzera  di  assicurazioni,  con  sede in  San  Gallo  (Svizzera)  -
rappresentanza  generale per  l'Italia in  Milano ed  i provvedimenti
ISVAP n.  3 dell'8  febbraio 1995 e  n. 757 del  19 dicembre  1997 di
estensione  dell'autorizzazione all'attivita'  assicurativa in  altri
rami danni;
  Vista  la  delibera in  data  18  febbraio  1998  con la  quale  il
consiglio  di  amministrazione  dell'Helvetia Compagnia  svizzera  di
assicurazioni   ha  deliberato   l'acquisizione  parziale   del  ramo
d'azienda  e del  relativo portafoglio  assicurativo della  Nordstern
Colonia assicurazioni danni S.p.a. tramite la rappresentanza generale
per l'Italia;
  Vista la delibera in data 5 marzo 1998 con la quale il consiglio di
amministrazione  della  Nordstern  Colonia  assicurazioni  S.p.a.  ha
approvato il  trasferimento mediante  cessione di ramo  d'azienda del
proprio  portafoglio   assicurativo  relativo  ai   contratti  locali
italiani, ad eccezione dei contratti relativi ad oggetti d'Arte e dei
contratti  relativi  a  clienti multinazionali,  alla  rappresentanza
generale per l'Italia in Milano  della Helvetia Compagnia svizzera di
assicurazioni;
  Viste le istanze presentate in data 26 maggio 1998 e 27 maggio 1998
rispettivamente   dalla   rappresentanza    generale   per   l'Italia
dell'Helvetia Compagnia  svizzera di assicurazioni e  dalla Nordstern
Colonia assicurazioni  danni S.p.a. con  le quali e'  stata richiesta
all'Istituto, ai sensi dell'art. 75  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.  175, l'approvazione delle deliberazioni  e delle condizioni
concernenti  il  menzionato  trasferimento parziale  del  portafoglio
assicurativo;
  Visto  il  contratto  di   cessione,  sotto  condizione  sospensiva
dell'ottenimento  delle  prescritte autorizzazioni,  sottoscritto  in
data 13  maggio 1998 dalla  Nordstern Colonia assicurazioni  S.p.a. e
dalla  rappresentanza generale  per l'Italia  dell'Helvetia Compagnia
svizzera di assicurazioni;
  Vista   l'istanza   di    rinuncia   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa e  riassicurativa nei rami corpi  di veicoli ferroviari,
corpi  di  veicoli  aerei,  r.c.  aeromobili,  incendio  ed  elementi
naturali (limitatamente al rischio energia nucleare) presentata dalla
Nordstern Colonia assicurazioni danni S.p.a. in data 23 luglio 1998;
  Rilevato che  l'impresa cessionaria Helvetia Compagnia  svizzera di
assicurazioni -  rappresentanza generale  per l'Italia in  Milano, e'
regolarmente  autorizzata  all'esercizio dell'attivita'  assicurativa
nei rami danni inerenti il  portafoglio che ad essa verra' trasferito
e che  dispone del  margine di solvibilita'  e della  copertura delle
riserve tecniche tenuto conto del trasferimento;
  Considerato   che  ricorrono   altresi'   i   presupposti  per   la
dichiarazione di  decadenza previsti  dall'art. 65, comma  1, lettera
a),  del   citato  decreto  legislativo   17  marzo  1995,   n.  175,
relativamente  alla rinuncia  della  Nordstern Colonia  assicurazioni
danni    S.p.a.   all'esercizio    dell'attivita'   assicurativa    e
riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli
aerei, r.c.  aeromobili, incendio ed elementi  naturali limitatamente
al rischio energia  nucleare ed i presupposti di cui  alla lettera f)
del citato  art. 65, comma  1, relativamente al  trasferimento totale
dei rami malattia, r.c.  autoveicoli terrestri, perdite pecuniarie di
vario  genere,   r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri   e  fluviali  e
assistenza;
  Ritenuto  che per  il  trasferimento di  cui  trattasi ricorrono  i
presupposti  di cui  all'art. 75  del citato  decreto legislativo  17
marzo 1995, n. 175;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Sono approvate, ai  sensi dell'art. 75, secondo  comma, del decreto
legislativo 17 marzo  1995, n. 175, le deliberazioni  e le condizioni
riguardanti  il trasferimento  con  cessione de1  ramo d'azienda  del
portafoglio assicurativo della  Nordstern Colonia assicurazioni danni
S.p.a.,  con sede  in Milano,  ad eccezione  dei rischi  compresi nei
contratti  relativi ad  oggetti  d'Arte e  nei  contratti relativi  a
programmi e  clienti multinazionali alla rappresentanza  generale per
l'Italia   in   Milano   della   Helvetia   Compagnia   svizzera   di
assicurazioni, con sede in San Gallo (Svizzera).