Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario Alla Finagra S.p.a. Al gruppo esercenti c/o il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e, per conoscenza: Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano - Assessorati per l'agricoltura Alla Corte dei conti Alla Ragioneria centrale 1. Premessa. Con circolare n. 29 del 30 dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994) questa amministrazione in considerazione delle continue evoluzioni del mercato delle carni influenti sia sui soggetti destinatari delle agevolazioni di cui alla legge n. 87/1990, come modificata dalla legge n. 252/1991, che sugli investimenti programmati ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni e modifiche in ordine ad alcuni aspetti attuativi della citata legge. Sono state in particolare emanate direttive riguardanti la sostituzione della fidejussione, notoriamente di costo elevato ed incidente sulla gestione aziendale, con una "ritenuta a garanzia" sul contributo liquidabile ad avvenuta esecuzione di lotti funzionali costituiti dalle singole azioni previste da ciascun subprogetto. Le direttive emanate concernono anche aspetti relativi alle varianti, all'accertamento degli investimenti realizzati e, infine, alle modalita' operative inerenti i mutui di cui all'art. 15, comma 16, della legge n. 67/1988. Si ritiene ora fornire precisazioni in ordine alla partecipazione della Finagra S.p.a. nelle societa' destinatarie delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 87/1990 ed a quesiti concernenti problematiche connessi ad interventi in societa' di capitali. 2. Partecipazione della Finagra S.p.a. La circolare 265 del 1 ottobre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 1991) che disciplina gli interventi nel settore zootecnico previsti dalla legge n. 252/1991, di modifica della legge n. 87/1990, al punto 3.2, lettera b), prevede che "il contributo dello Stato non puo' eccedere il 70% del fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione del progetto, e che, nel caso in cui la istituenda S.p.a. acquisisca quote di partecipazione nella societa' richiedente, l'importo relativo dovra' essere dedotto dal contributo dello Stato". Considerato che la richiamata societa' e' sata costituita in data 16 giugno 1992, denominata "Finagra S.p.a.", con l'obiettivo, tra l'altro, di realizzare una mobilitazione di finanza aggiuntiva attraverso quote di partecipazione in societa' i cui progetti siano stati ammessi alle agevolazioni recate dalla legge n. 87/1990, si pone ora la esigenza di definire la portata applicativa della previsione dispositiva della sopracitata circolare, allo scopo di evitare dubbi interpretativi nella fase della concreta emanazione dei provvedimenti degli interventi della predetta societa'. La questione innanzi posta puo' trovare adeguata soluzione considerando l'intervento partecipativo di Finagra come apporto di capitale per un determinato periodo di tempo e come tale avente natura diversa dal contributo in conto capitale di cui alla legge n. 87/1990, modificata dalla legge n. 252/1991. Si ritiene, quindi, che la soluzione piu' idonea sia quella di rendere omogenei i due termini di intervento, calcolando la partecipazione della societa' Finagra in termini di "contributo equivalente". Una siffatta metodologia e' stata, peraltro, gia' seguita dal Comitato, previsto dalla stessa legge n. 87/1990, quando, nel definire il programma di intervento, individuando i progetti ammessi ed i soggetti attuatori, ha dato facolta' ai beneficiari di destinare il contributo spettante o a fondo perduto o quale concorso attualizzato su mutui da contrarre al tasso di riferimento o ad entrambi gli interventi. Mutuando tale metodologia del Comitato, con la presente circolare si chiarisce che il "contributo equivalente", da considerare nei casi di partecipazione della Finagra S.p.a, e' determinato con l'attualizzazione del concorso negli interessi, che si ottiene applicando all'entita' della partecipazione il 45% del tasso di riferimento in vigore al momento della deliberazione dell'intervento e tenendo conto della durata della partecipazione stessa. Tale riduzione percentuale trova giustificazione nel fatto che il tasso minimo agevolato annuo a carico dei beneficiari, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 per le operazioni di credito agrario di miglioramento richieste da soggetti operanti in zone diverse da quelle svantaggiate e depresse e' fissato nella misura del 55% del tasso di riferimento determinato periodicamente dal Ministero del tesoro. Al fine, poi, di verificare che il contributo dello Stato non eccede il 70% del fabbisogno finanziario, si ritiene opportuno richiamare quanto gia' precisato al punto 4 della circolare n. 29 del 30 dicembre 1993, in ordine alla liquidazione del contributo sugli investimenti realizzati e stabilire che qualora la misura del "contributo globale" concesso per la realizzazione degli investimenti accertati (contributo legge n. 87/1990 piu' contributo equivalente della partecipazione piu' contributi pregressi), rapportato alla spesa accertata e ritenuta ammissibile, rappresenti una percentuale di intervento superiore a quella massima prevista nel provvedimento di concessione, si provvedera' al recupero della parte di contributo in eccesso. Tale procedura va applicata solo se la partecipazione interviene entro la data del provvedimento di liquidazione finale del contributo di cui alla legge n. 87/1990 (ad avvenuta realizzazione dell'intero progetto di filiera) per cui dopo tale data gli interventi di Finagra non avranno piu' alcun effetto cumulativo con i citati contributi complessivamente liquidati. Pertanto la societa' Finagra e' invitata a comunicare a questa amministrazione le deliberazioni di volta in volta adottate indicando: la data della deliberazione del consiglio di amministrazione; il soggetto interessato; l'entita' e la durata della partecipazione. Qualora la durata della partecipazione non venga deliberata, ai fini del calcolo del contributo equivalente sara' considerata una durata quinquennale. Al fine di una corretta applicazione della metodologia sopra descritta si allega un prospetto esemplificativo ove sono stati presi in considerazione anche i contributi pregressi. A quest'ultimo riguardo si fa presente che sono da tenere in considerazione i principi f issati con decreto ministeriale del 26 marzo 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1991) e successiva modifica apportata con decreto ministeriale dell'11 novembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 300 dell'11 dicembre 1991) con la parti colarita' che per i mutui va tenuto conto dell'attualizzazione del concorso pubblico e non dell'importo del mutuo stesso. 3. Interventi in societa' di capitali. In ordine a quesiti posti su problematiche connesse ad interventi in societa' di capitali, data la rilevanza che le soluzioni proposte assumono sul piano della necessaria uniformita' delle programmate iniziative da parte degli organismi interessati, si precisa quanto segue: a) ai soggetti che hanno beneficiato di agevolazioni per l'acquisizione di quote azionarie in societa' di capitali, devono assicurare, per l'intero periodo vincolativo, il mantenimento di una partecipazione di controllo nella societa' non inferiore al 51%; b) i soggetti beneficiari di agevolazioni per la realizzazione di investimenti in societa' di capitali, di cui detengono una partecipazione di maggioranza, ai fini della liquidazione delle agevolazioni medesime, possono rendicontare, nei limiti della partecipazione azionaria al momento dell'accertamento, anche le spese sostenute da dette societa'; c) i soggetti che hanno beneficiato di agevolazioni per la realizzazione di investimenti in societa' di capitali, di cui detengono una partecipazione di maggioranza, possono, previa valutazione delle esigenze di ristrutturazione economica e societaria, essere autorizzati da questa amministrazione a trasferire i vincoli quinquennale e decennale, esistenti rispettivamente per beni mobili e immobili, su azioni o quote in detta societa', in conformita' a quanto disposto al punto 4.3 della circolare n. 236 del 20 aprile 1990 e nel rispetto dei limiti di valore ivi indicati. Gli stessi soggetti possono avvalersi delle possibilita' previste dal punto 5 della circolare n. 21 del 15 ottobre 1991 e dal decreto ministeriale 11 novembre 1991. Tutto cio' richiamato ed esposto si confida nel recepimento ed adeguamento da parte dei destinatari della presente circolare alle norme comportamentali cosi' definite. Il Ministro: Visco Registrata alla Corte dei conti il 27 luglio 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 152