Alle  organizzazioni  professionali
                                  agricole a livello nazionale
                                  Agli istituti ed enti esercenti  il
                                  credito agrario
                                  Alla Finagra S.p.a.
                                    Al  gruppo    esercenti  c/o   il
                                  Ministero    per  le      politiche
                                  agricole, alimentari e forestali
                                     e, per conoscenza:
                                    Alle   regioni ed  alle  province
                                  autonome di  Trento  e Bolzano    -
                                  Assessorati per l'agricoltura
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla Ragioneria centrale
 1. Premessa.
  Con circolare n. 29 del 30  dicembre 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 15
del 20  gennaio 1994) questa amministrazione  in considerazione delle
continue  evoluzioni  del  mercato  delle  carni  influenti  sia  sui
soggetti destinatari delle agevolazioni di cui alla legge n. 87/1990,
come  modificata  dalla legge  n.  252/1991,  che sugli  investimenti
programmati  ha  ritenuto  opportuno fornire  alcune  precisazioni  e
modifiche in ordine ad alcuni aspetti attuativi della citata legge.
  Sono  state   in  particolare  emanate  direttive   riguardanti  la
sostituzione  della fidejussione,  notoriamente di  costo elevato  ed
incidente sulla gestione aziendale, con una "ritenuta a garanzia" sul
contributo  liquidabile ad  avvenuta esecuzione  di lotti  funzionali
costituiti dalle singole azioni previste da ciascun subprogetto.
  Le  direttive  emanate  concernono   anche  aspetti  relativi  alle
varianti, all'accertamento  degli investimenti realizzati  e, infine,
alle modalita' operative  inerenti i mutui di cui  all'art. 15, comma
16, della legge n. 67/1988.
  Si ritiene  ora fornire precisazioni in  ordine alla partecipazione
della Finagra  S.p.a. nelle societa' destinatarie  delle agevolazioni
di  cui  alla  citata  legge  n. 87/1990  ed  a  quesiti  concernenti
problematiche connessi ad interventi in societa' di capitali.
 2. Partecipazione della Finagra S.p.a.
  La circolare 265 del 1 ottobre  1991 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del
10 ottobre 1991) che disciplina gli interventi nel settore zootecnico
previsti dalla legge n. 252/1991, di modifica della legge n. 87/1990,
al punto 3.2, lettera b), prevede  che "il contributo dello Stato non
puo' eccedere  il 70%  del fabbisogno  finanziario necessario  per la
realizzazione  del progetto,  e che,  nel caso  in cui  la istituenda
S.p.a. acquisisca quote di partecipazione nella societa' richiedente,
l'importo relativo dovra' essere dedotto dal contributo dello Stato".
  Considerato che la  richiamata societa' e' sata  costituita in data
16  giugno 1992,  denominata "Finagra  S.p.a.", con  l'obiettivo, tra
l'altro,  di  realizzare  una  mobilitazione  di  finanza  aggiuntiva
attraverso quote di  partecipazione in societa' i  cui progetti siano
stati ammessi  alle agevolazioni  recate dalla  legge n.  87/1990, si
pone  ora  la  esigenza  di definire  la  portata  applicativa  della
previsione  dispositiva della  sopracitata circolare,  allo scopo  di
evitare dubbi interpretativi nella fase della concreta emanazione dei
provvedimenti degli interventi della predetta societa'.
  La  questione   innanzi  posta  puo'  trovare   adeguata  soluzione
considerando l'intervento  partecipativo di  Finagra come  apporto di
capitale  per un  determinato periodo  di  tempo e  come tale  avente
natura diversa dal contributo in conto  capitale di cui alla legge n.
87/1990, modificata dalla legge n. 252/1991.
  Si  ritiene, quindi,  che la  soluzione piu'  idonea sia  quella di
rendere  omogenei   i  due  termini  di   intervento,  calcolando  la
partecipazione  della  societa'  Finagra in  termini  di  "contributo
equivalente".
  Una  siffatta  metodologia e'  stata,  peraltro,  gia' seguita  dal
Comitato,  previsto  dalla  stessa  legge  n.  87/1990,  quando,  nel
definire il programma di  intervento, individuando i progetti ammessi
ed i soggetti attuatori, ha dato facolta' ai beneficiari di destinare
il  contributo  spettante   o  a  fondo  perduto   o  quale  concorso
attualizzato  su mutui  da contrarre  al  tasso di  riferimento o  ad
entrambi gli interventi.
  Mutuando tale  metodologia del Comitato, con  la presente circolare
si chiarisce che il "contributo equivalente", da considerare nei casi
di   partecipazione  della   Finagra   S.p.a,   e'  determinato   con
l'attualizzazione  del  concorso  negli  interessi,  che  si  ottiene
applicando  all'entita'  della partecipazione  il  45%  del tasso  di
riferimento in vigore al  momento della deliberazione dell'intervento
e  tenendo  conto  della  durata della  partecipazione  stessa.  Tale
riduzione percentuale  trova giustificazione  nel fatto che  il tasso
minimo  agevolato  annuo  a  carico dei  beneficiari,  stabilito  dal
decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri 29  novembre 1985
per le  operazioni di credito  agrario di miglioramento  richieste da
soggetti operanti in  zone diverse da quelle  svantaggiate e depresse
e' fissato nella misura del  55% del tasso di riferimento determinato
periodicamente dal Ministero del tesoro.
  Al  fine, poi,  di verificare  che  il contributo  dello Stato  non
eccede  il  70%  del  fabbisogno finanziario,  si  ritiene  opportuno
richiamare quanto gia' precisato al punto 4 della circolare n. 29 del
30 dicembre  1993, in ordine  alla liquidazione del  contributo sugli
investimenti  realizzati  e  stabilire  che  qualora  la  misura  del
"contributo globale" concesso per la realizzazione degli investimenti
accertati (contributo  legge n.  87/1990 piu'  contributo equivalente
della  partecipazione  piu'  contributi pregressi),  rapportato  alla
spesa accertata  e ritenuta ammissibile, rappresenti  una percentuale
di intervento  superiore a quella massima  prevista nel provvedimento
di concessione, si provvedera' al  recupero della parte di contributo
in eccesso.
  Tale procedura  va applicata  solo se la  partecipazione interviene
entro la data del provvedimento di liquidazione finale del contributo
di cui alla  legge n. 87/1990 (ad  avvenuta realizzazione dell'intero
progetto di filiera) per cui dopo tale data gli interventi di Finagra
non avranno  piu' alcun  effetto cumulativo  con i  citati contributi
complessivamente liquidati.
  Pertanto  la societa'  Finagra e'  invitata a  comunicare a  questa
amministrazione  le   deliberazioni  di   volta  in   volta  adottate
indicando:
  la data della deliberazione del consiglio di amministrazione;
   il soggetto interessato;
   l'entita' e la durata della partecipazione.
  Qualora  la durata  della partecipazione  non venga  deliberata, ai
fini  del calcolo  del contributo  equivalente sara'  considerata una
durata quinquennale.
  Al  fine  di  una  corretta applicazione  della  metodologia  sopra
descritta si allega un prospetto esemplificativo ove sono stati presi
in  considerazione  anche  i  contributi  pregressi.  A  quest'ultimo
riguardo  si fa  presente  che  sono da  tenere  in considerazione  i
principi  f  issati  con  decreto  ministeriale  del  26  marzo  1988
(Gazzetta  Ufficiale  n.  289  del 10  dicembre  1991)  e  successiva
modifica  apportata con  decreto ministeriale  dell'11 novembre  1991
(Gazzetta  Ufficiale  n. 300  dell'11  dicembre  1991) con  la  parti
colarita' che  per i mutui  va tenuto conto  dell'attualizzazione del
concorso pubblico e non dell'importo del mutuo stesso.
 3. Interventi in societa' di capitali.
  In ordine a  quesiti posti su problematiche  connesse ad interventi
in societa' di capitali, data  la rilevanza che le soluzioni proposte
assumono  sul piano  della necessaria  uniformita' delle  programmate
iniziative da  parte degli  organismi interessati, si  precisa quanto
segue:
  a)  ai   soggetti  che   hanno  beneficiato  di   agevolazioni  per
l'acquisizione  di quote  azionarie in  societa' di  capitali, devono
assicurare, per l'intero periodo  vincolativo, il mantenimento di una
partecipazione di controllo nella societa' non inferiore al 51%;
  b) i soggetti  beneficiari di agevolazioni per  la realizzazione di
investimenti  in   societa'  di   capitali,  di  cui   detengono  una
partecipazione  di  maggioranza,  ai fini  della  liquidazione  delle
agevolazioni  medesime,   possono  rendicontare,  nei   limiti  della
partecipazione azionaria al momento dell'accertamento, anche le spese
sostenute da dette societa';
  c)  i  soggetti  che  hanno  beneficiato  di  agevolazioni  per  la
realizzazione  di  investimenti  in  societa'  di  capitali,  di  cui
detengono   una  partecipazione   di  maggioranza,   possono,  previa
valutazione   delle   esigenze   di  ristrutturazione   economica   e
societaria, essere autorizzati da questa amministrazione a trasferire
i  vincoli quinquennale  e decennale,  esistenti rispettivamente  per
beni  mobili e  immobili, su  azioni o  quote in  detta societa',  in
conformita' a quanto disposto al punto 4.3 della circolare n. 236 del
20 aprile 1990 e nel rispetto  dei limiti di valore ivi indicati. Gli
stessi  soggetti possono  avvalersi delle  possibilita' previste  dal
punto  5 della  circolare n.  21 del  15 ottobre  1991 e  dal decreto
ministeriale 11 novembre 1991.
  Tutto  cio' richiamato  ed esposto  si confida  nel recepimento  ed
adeguamento da  parte dei  destinatari della presente  circolare alle
norme comportamentali cosi' definite.
                                                   Il Ministro: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 152