IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento (CEE) n.  208/1/92 del Consiglio del 14 luglio
1992 relativo  alla protezione delle indicazioni  geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 1107/96  della  Commissione del  12
giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche
e delle  denominazioni di origine  nel quadro della procedura  di cui
all'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Vista la legge 10 aprile 1954,  n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  del 28 settembre
1979  concernente   il  riconoscimento  della   denominazione  tipica
"Mozzarella di bufala";
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 10
maggio  1993 concernente  il  riconoscimento  della denominazione  di
origine  "Mozzarella  di  bufala   campana",  che  ha  comportato  la
abrogazione  delle  preesistenti   disposizioni  sulla  denominazione
tipica "Mozzarella di bufala";
  Considerato che con decreto del  Presidente della Repubblica del 13
aprile  1987, antecedente  al riconoscimento  della denominazione  di
origine "Mozzarella  di bufala  campana" si e'  consentito l'utilizzo
dell'indicazione  merceologica  mozzarella  anche  per  formaggi  non
rispondenti al disciplinare di  produzione della denominazione tipica
all'epoca vigente;
  Considerato che la  menzione della materia prima  "latte di bufala"
accanto al termine "mozzarella" e'  conforme alle disposizioni di cui
all'art.  2.4 del  regolamento  (CEE) n.  1898/87,  secondo il  quale
l'origine del latte e dei prodotti caseari deve essere specificata se
non provengono dalla specie bovina;
  Considerato che  per la  suesposta ragione e'  opportuno modificare
quanto precedentemente  disposto al medesimo riguardo  con il decreto
10 febbraio 1997;
  Considerato  peraltro che  occorre  emanare opportune  disposizioni
affinche'  l'utilizzo  del   termine  "mozzarella",  unitamente  alla
specificazione della materia prima  utilizzata, nella designazione di
prodotti caseari  generici non  arrechi confusione nello  spirito del
consumatore nei confronti della  denominazione di origine "Mozzarella
di bufala campana"  cosi' come previsto dall'art.  13 del regolamento
(CEE) n. 2081/92;
  Considerato  che da  un approfondito  esame effettuato  dalle varie
componenti  interessate,   presso  il  Ministero  per   le  politiche
agricole, e' unitamente emersa l'esigenza  di riformare e' fissare un
modo definitivo le  forme di designazione consentite  per il comparto
produttivo in esame;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'etichettatura di formaggi freschi  a pasta filata, derivati da
solo  latte di  bufala, che  utilizzino per  la loro  designazione il
termine "mozzarella" ed analoghi, ma  non recanti la denominazione di
origine  protetta "Mozzarella  di bufala  campana", non  e consentito
l'utilizzo  della   denominazione  "mozzarella   di  bufala"   ma  e'
consentito indicare esclusivamente -  anche nello stesso campo visivo
-   la  denominazione   di  vendita   "mozzarella"  unitamente   alla
specificazione  "di  latte di  bufala"  a  condizione che  i  singoli
termini  "mozzarella" e  di "latte  di bufala"  vengano riportati  in
caratteri di uguale dimensione e che tra il termine "mozzarella" e la
successiva specificazione "di latte  di bufala" compaia l'indicazione
di  un nome  di fantasia  o del  nome, o  ragione sociale,  o marchio
depositato del fabbricante.