IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 208/1/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica "Mozzarella di bufala"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1993 concernente il riconoscimento della denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana", che ha comportato la abrogazione delle preesistenti disposizioni sulla denominazione tipica "Mozzarella di bufala"; Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1987, antecedente al riconoscimento della denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" si e' consentito l'utilizzo dell'indicazione merceologica mozzarella anche per formaggi non rispondenti al disciplinare di produzione della denominazione tipica all'epoca vigente; Considerato che la menzione della materia prima "latte di bufala" accanto al termine "mozzarella" e' conforme alle disposizioni di cui all'art. 2.4 del regolamento (CEE) n. 1898/87, secondo il quale l'origine del latte e dei prodotti caseari deve essere specificata se non provengono dalla specie bovina; Considerato che per la suesposta ragione e' opportuno modificare quanto precedentemente disposto al medesimo riguardo con il decreto 10 febbraio 1997; Considerato peraltro che occorre emanare opportune disposizioni affinche' l'utilizzo del termine "mozzarella", unitamente alla specificazione della materia prima utilizzata, nella designazione di prodotti caseari generici non arrechi confusione nello spirito del consumatore nei confronti della denominazione di origine "Mozzarella di bufala campana" cosi' come previsto dall'art. 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92; Considerato che da un approfondito esame effettuato dalle varie componenti interessate, presso il Ministero per le politiche agricole, e' unitamente emersa l'esigenza di riformare e' fissare un modo definitivo le forme di designazione consentite per il comparto produttivo in esame; Decreta: Art. 1. Nell'etichettatura di formaggi freschi a pasta filata, derivati da solo latte di bufala, che utilizzino per la loro designazione il termine "mozzarella" ed analoghi, ma non recanti la denominazione di origine protetta "Mozzarella di bufala campana", non e consentito l'utilizzo della denominazione "mozzarella di bufala" ma e' consentito indicare esclusivamente - anche nello stesso campo visivo - la denominazione di vendita "mozzarella" unitamente alla specificazione "di latte di bufala" a condizione che i singoli termini "mozzarella" e di "latte di bufala" vengano riportati in caratteri di uguale dimensione e che tra il termine "mozzarella" e la successiva specificazione "di latte di bufala" compaia l'indicazione di un nome di fantasia o del nome, o ragione sociale, o marchio depositato del fabbricante.