Alle  direzioni   regionali   delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                    Ai  centri  di   servizio   delle
                                  imposte  dirette  e  delle  imposte
                                  indirette
                                  Al     centro    informativo    del
                                  Dipartimento delle entrate
                                     e, per conoscenza:
                                  Al    servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Alla Confindustria
                                  Alla Federacciai
                                  All'Ucina
                                  Alla Federchimica-Assofibre
                                  All'Anfia
                                  Alla Confapi
                                  Alle imprese interessate
 Premessa.
  Con  la  presente  circolare  si forniscono  istruzioni  in  ordine
l'attivita'  di  controllo  che  dovranno  esperire  gli  uffici  con
riferimento ai redditi  dichiarati per il periodo di  imposta 1996 da
parte  dei soggetti  titolari  di reddito  di  impresa, operanti  nei
settori  siderurgico  -  limitatamente  alla  parte  sottoposta  alle
previsioni  del trattato  CECA  - della  cantieristica navale,  delle
fibre sintetiche  e automobilistico,  i quali  si sono  avvalsi delle
agevolazioni fiscali  previste dall'art. 3,  commi da 85 a  87, della
legge  28  dicembre  1995,  n. 549,  in  violazione  della  specifica
regolamentazione comunitaria afferente ciascuno dei predetti settori.
  In  proposito,  si  fa   innanzitutto  rilevare  che  la  sintetica
formulazione "nel rispetto dei criteri  e dei limiti di intensita' di
aiuto  stabiliti  dalla  Commissione  europea  per  le  diverse  aree
territoriali di intervento", contenuta  nell'art. 3, comma 85, quarto
periodo,  della citata  legge n.  549 del  1995, deve  intendersi nel
senso  che  va  comunque  assicurato  il  rispetto  della  disciplina
comunitaria riguardante i predetti settori di attivita'.
  Si richiama quindi l'attenzione  degli uffici sulla circostanza che
la  Commissione europea,  nell'ambito  della  procedura di  controllo
della compatibilita'  delle misure agevolative in  discorso, ai sensi
degli articoli 92 e 93 del trattato  CE in materia di aiuti di Stato,
con  nota  n.  SG(97)D/3862  del 21  maggio  1997,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale delle  Comunita' europee  C 268  del 4  settembre
1997,  ha  rilevato  che   le  disposizioni  contenenti  le  predette
agevolazioni,  qualificabili come  aiuti di  Stato, avrebbero  dovuto
essere ad essa notificate allo stadio  di progetto e che, inoltre, la
fruizione  delle  medesime  sarebbe   dovuta  comunque  avvenire  nel
rispetto  delle  discipline  comunitarie  concernenti  i  settori  di
attivita' summenzionati. La Commissione,  ritenute non soddisfatte le
due  condizioni sopra  illustrate,  ha, quindi,  comunicato di  avere
avviato  il  procedimento  di  cui all'art.  6,  paragrafo  5,  della
decisione  n.  2496/96/CECA  ("codice  degli  aiuti  a  favore  della
siderurgia",  che  ha  sostituito   la  precedente  n.  3855/91/CECA)
relativamente al settore  della siderurgia ed il  procedimento di cui
all'art. 93, paragrafo  2, del trattato CE,  relativamente agli altri
tre  settori,  allo  scopo  di  valutare  la  compatibilita'  con  la
disciplina comunitaria delle agevolazioni previste dall'art. 3, commi
85 e seguenti, della succitata legge n. 549 del 1995.
  Con decisione  C(1998) 1434 def.  del 13 maggio 1998,  adottata con
riferimento all'applicazione di  dette agevolazioni negli specificati
settori, la Commissione, relativamente al settore siderurgico:
  - ha rammentato preliminarmente che in base all'art. 4, lettera c),
del  trattato  CECA sono  considerati  incompatibili  con il  mercato
comune del carbone e dell'acciaio, e di conseguenza aboliti e vietati
all'interno  della Comunita',  gli aiuti  o le  sovvenzioni accordate
dagli Stati membri in qualunque forma;
  - ha precisato  che la citata decisione n.  2496/96/CECA enuncia in
forma  tassativa   le  uniche   deroghe  a  tale   generale  divieto,
permettendo,  a  talune condizioni,  che  siano  autorizzati aiuti  a
favore della  ricerca e dello  sviluppo, per la  tutela dell'ambiente
ovvero in caso di chiusura di imprese;
  - ha  ritenuto che le  misure agevolative in questione  non possano
rientrare in alcuna delle predette deroghe;
  -   ha  sancito,   pertanto,   che   l'applicazione  alle   imprese
siderurgiche che  agevolazioni in  argomento deve  essere considerata
illegale, in quanto da essa  non preventivamente autorizzata e quindi
concessa in violazione  dell'art. 6, paragrafo 1,  della decisione n.
2496/96/CECA;
  -  ha deliberato  che  tale applicazione  e'  incompatibile con  il
mercato  comune del  carbone e  dell'acciaio, in  forza dell'art.  4,
lettera c),  del trattato  CECA, non  potendo beneficiare  di nessuna
delle citate deroghe;
  - ha imposto, di conseguenza,  all'Italia il recupero di tali aiuti
concessi a favore delle  imprese siderurgiche assoggettate alle norme
del trattato  CECA, al  fine di sopprimere  gli effetti  derivanti da
tali  aiuti, il  relativo  ammontare dovra'  essere maggiorato  degli
interessi maturati dal momento della  loro concessione fino alla data
di restituzione, al tasso  utilizzato per il calcolo dell'equivalente
sovvenzione netto  nell'ambito degli aiuti a  finalita' regionale nel
corso del periodo preso in esame.
  Relativamente  ai  settori   automobilistico,  della  cantieristica
navale  e  delle  fibre  sintetiche,  nella  predetta  decisione,  la
Commissione:
  ha  dichiarato che  tali aiuti  sono comunque  illegali, in  quanto
accordati  in mancanza  di preventiva  autorizzazione, atteso  che ad
essa esclusivamente compete il potere di valutarne la compatibilita';
  ha  ingiunto all'Italia  di fornire  ogni elemento  ed informazione
utile per  permetterle di valutare  la compatibilita' con  il mercato
comune,  sulla  base  delle   specifiche  discipline  comunitarie  di
settore, degli aiuti  concessi in forza delle disposizioni  di cui al
citato art. 3, commi 85 e seguenti, della legge n. 549 del 1995.
  Si  precisa  al  riguardo  che l'illegalita'  accertata  va  intesa
soprattutto   sotto  il   profilo   formale  e   non  pregiudica   la
compatibilita'    sostanziale     con    le     regole    comunitarie
dell'agevolazione,   compatibilita'   che   dovra'   infatti   essere
verificata dalla Commissione sulla base degli elementi che le saranno
forniti.
  Il termine per ottemperare  alla predetta ingiunzione, inizialmente
fissato allo scadere  di un mese dalla  notificazione della decisione
del  13  maggio  1998,  e'  stato poi  prorogato  con  lettera  della
Commissione n. D/52654  del 25 giugno 1998, che ha  stabilito che con
disposizione  ministeriale, da  pubblicarsi nella  Gazzetta Ufficiale
entro il 15 settembre 1998, venga previsto che le imprese interessate
informino le autorita' competenti, entro  il 15 ottobre 1998, di aver
beneficiato delle agevolazioni in esame  e che dette autorita', entro
il  successivo  30 ottobre  1998,  trasmettano  alla Commissione  gli
elementi per la valutazione di compatibilita'.
  Cio' posto, ferma  restando la normale attivita' di  controllo e di
recupero  delle   imposte  nei  casi  di   indebita  fruizione  delle
agevolazioni  di che  trattasi,  fondata sul  mancato rispetto  delle
altre previsioni di cui  ai commi da 85 a 87 del  predetto art. 3, si
forniscono di seguito indicazioni operative mirate a disciplinare, in
via esclusiva,  le procedure da  esperire per assicurare  il rispetto
della citata  decisione della Commissione  C (1998) 1434 def.  del 13
maggio 1998,  nonche' per il  recupero delle imposte non  versate per
effetto delle agevolazioni in argomento, in  tutti i casi in cui esse
risulteranno   fruite  in   violazione   della  specifica   normativa
comunitaria di settore.
  Di seguito vengono indicate le classi e le categorie economiche che
potevano avvalersi delle agevolazioni  con riferimento a ciascuno dei
settori indicati.
                               Par. 1.
                       Settore della siderurgia
  Per le classi indicate alla  lettera A) sono ammessi solo programmi
di  investimento   finalizzati  alla  protezione   dell'ambiente;  la
concessione  delle agevolazioni  e' subordinata  alla notifica  della
stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione di quest'ultima. Per
le categorie indicate  alla lettera B), invece, sono  ammessi tutti i
programmi di  investimento; anche per essi,  tuttavia, la concessione
e' subordinata alla notifica della  stessa ed all'approvazione di cui
sopra.
  A)  Ultima normativa  di riferimento:  Decisione n.  2496/96/CECA -
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea,  L n. 388 del 28 dicembre
1996.
  Classificazione ISTAT 1991:
  13.10  "Estrazione  di  minerali  di ferro"  (tutta  la  classe  ad
eccezione delle piriti);
  13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente
al minerale di manganese);
  27.10 "Produzione di ferro, acciaio  e ferroleghe (CECA)" (tutta la
classe) (*).
  B)  Ultima normativa  di  riferimento:  "Inquadramento settori  non
CECA"  Gazzetta Ufficiale  della  Comunita' europea  n.  C320 del  13
dicembre 1988.
  (*) Per  attivita' dell'industria  siderurgica, quale  definita nel
trattato  CECA,  si  intende:  ghisa   e  ferroleghe,  ghisa  per  la
produzione  dell'acciaio,   per  fonderia   e  altre   ghise  grezze,
manganesifera e ferromanganese carburato,  prodotti grezzi e prodotti
semilavorati  di  ferro,  d'acciaio   comune  o  d'acciaio  speciale,
compresi i prodotti di reimpiego  o di rilaminazione, acciaio liquido
colato  o  no  in  lingotti,   compresi  i  lingotti  destinati  alla
fucinatura,  prodotti semilavorati  quali blumi,  billette e  bramme,
bidoni, coils,  larghi laminati a  caldo; prodotti finiti a  caldo di
ferro, di acciaio  comune o di acciaio speciale (non  sono compresi i
getti di acciaio, i pezzi fucinati  e i prodotti ottenuti con impiego
di polveri),  rotaie, traverse,  piastre e stecche,  travi, profilati
pesanti  e barre  da  80  mm e  piu',  palancole,  barre e  profilati
inferiori a  80 mm  e piatti  inferiori a 150  mm, vergella,  tondi e
quadri per tubi,  nastri e bande laminate a caldo  (comprese le bande
per  tubi  e  i  coils considerati  come  prodotti  finiti),  lamiere
laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3
mm e  piu'; larghi  piatti di  150 mm e  piu'; prodotti  terminali di
ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in
acciaio, i nastri laminati a freddo  di larghezza inferiore a 500 mm,
eccetto  quelli  destinati  alla  produzione  di  banda  stagnata,  i
trafilati,  le  barre calibrate  e  getti  di ghisa,  latta,  lamiere
piombate,  banda  nera,  lamiere zincate,  altre  lamiere  rivestite,
lamiere  laminate a  freddo  inferiori a  3  mm, lamiere  magnetiche,
nastro destinato alla produzione  di banda stagnata, lamiere laminate
a freddo,  in rotoli e  in fogli di spessore  uguale o superiore  a 3
mm).
  Classificazione ISTAT 1991:
  27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria);
  27.22.2  "Produzione  di  tubi avvicinati,  aggraffati,  saldati  e
simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).
  Come in precedenza illustrato, relativamente all'applicazione delle
agevolazioni nei  confronti delle imprese operanti  nel settore della
siderurgia disciplinato dal trattato  CECA, la Commissione ha sancito
l'obbligo di recupero dell'aiuto,  secondo le disposizioni di diritto
interno  relative  al  recupero  dei crediti  dello  Stato  (art.  2,
decisione  del   13  maggio  1998).  Pertanto   i  competenti  uffici
provvederanno secondo le modalita'  indicate nel successivo paragrafo
3.