Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai centri di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette Al centro informativo del Dipartimento delle entrate e, per conoscenza: Al servizio centrale degli ispettori tributari Al Comando generale della Guardia di finanza Alla Confindustria Alla Federacciai All'Ucina Alla Federchimica-Assofibre All'Anfia Alla Confapi Alle imprese interessate Premessa. Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine l'attivita' di controllo che dovranno esperire gli uffici con riferimento ai redditi dichiarati per il periodo di imposta 1996 da parte dei soggetti titolari di reddito di impresa, operanti nei settori siderurgico - limitatamente alla parte sottoposta alle previsioni del trattato CECA - della cantieristica navale, delle fibre sintetiche e automobilistico, i quali si sono avvalsi delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 3, commi da 85 a 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in violazione della specifica regolamentazione comunitaria afferente ciascuno dei predetti settori. In proposito, si fa innanzitutto rilevare che la sintetica formulazione "nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensita' di aiuto stabiliti dalla Commissione europea per le diverse aree territoriali di intervento", contenuta nell'art. 3, comma 85, quarto periodo, della citata legge n. 549 del 1995, deve intendersi nel senso che va comunque assicurato il rispetto della disciplina comunitaria riguardante i predetti settori di attivita'. Si richiama quindi l'attenzione degli uffici sulla circostanza che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di controllo della compatibilita' delle misure agevolative in discorso, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CE in materia di aiuti di Stato, con nota n. SG(97)D/3862 del 21 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 268 del 4 settembre 1997, ha rilevato che le disposizioni contenenti le predette agevolazioni, qualificabili come aiuti di Stato, avrebbero dovuto essere ad essa notificate allo stadio di progetto e che, inoltre, la fruizione delle medesime sarebbe dovuta comunque avvenire nel rispetto delle discipline comunitarie concernenti i settori di attivita' summenzionati. La Commissione, ritenute non soddisfatte le due condizioni sopra illustrate, ha, quindi, comunicato di avere avviato il procedimento di cui all'art. 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA ("codice degli aiuti a favore della siderurgia", che ha sostituito la precedente n. 3855/91/CECA) relativamente al settore della siderurgia ed il procedimento di cui all'art. 93, paragrafo 2, del trattato CE, relativamente agli altri tre settori, allo scopo di valutare la compatibilita' con la disciplina comunitaria delle agevolazioni previste dall'art. 3, commi 85 e seguenti, della succitata legge n. 549 del 1995. Con decisione C(1998) 1434 def. del 13 maggio 1998, adottata con riferimento all'applicazione di dette agevolazioni negli specificati settori, la Commissione, relativamente al settore siderurgico: - ha rammentato preliminarmente che in base all'art. 4, lettera c), del trattato CECA sono considerati incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio, e di conseguenza aboliti e vietati all'interno della Comunita', gli aiuti o le sovvenzioni accordate dagli Stati membri in qualunque forma; - ha precisato che la citata decisione n. 2496/96/CECA enuncia in forma tassativa le uniche deroghe a tale generale divieto, permettendo, a talune condizioni, che siano autorizzati aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo, per la tutela dell'ambiente ovvero in caso di chiusura di imprese; - ha ritenuto che le misure agevolative in questione non possano rientrare in alcuna delle predette deroghe; - ha sancito, pertanto, che l'applicazione alle imprese siderurgiche che agevolazioni in argomento deve essere considerata illegale, in quanto da essa non preventivamente autorizzata e quindi concessa in violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della decisione n. 2496/96/CECA; - ha deliberato che tale applicazione e' incompatibile con il mercato comune del carbone e dell'acciaio, in forza dell'art. 4, lettera c), del trattato CECA, non potendo beneficiare di nessuna delle citate deroghe; - ha imposto, di conseguenza, all'Italia il recupero di tali aiuti concessi a favore delle imprese siderurgiche assoggettate alle norme del trattato CECA, al fine di sopprimere gli effetti derivanti da tali aiuti, il relativo ammontare dovra' essere maggiorato degli interessi maturati dal momento della loro concessione fino alla data di restituzione, al tasso utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale nel corso del periodo preso in esame. Relativamente ai settori automobilistico, della cantieristica navale e delle fibre sintetiche, nella predetta decisione, la Commissione: ha dichiarato che tali aiuti sono comunque illegali, in quanto accordati in mancanza di preventiva autorizzazione, atteso che ad essa esclusivamente compete il potere di valutarne la compatibilita'; ha ingiunto all'Italia di fornire ogni elemento ed informazione utile per permetterle di valutare la compatibilita' con il mercato comune, sulla base delle specifiche discipline comunitarie di settore, degli aiuti concessi in forza delle disposizioni di cui al citato art. 3, commi 85 e seguenti, della legge n. 549 del 1995. Si precisa al riguardo che l'illegalita' accertata va intesa soprattutto sotto il profilo formale e non pregiudica la compatibilita' sostanziale con le regole comunitarie dell'agevolazione, compatibilita' che dovra' infatti essere verificata dalla Commissione sulla base degli elementi che le saranno forniti. Il termine per ottemperare alla predetta ingiunzione, inizialmente fissato allo scadere di un mese dalla notificazione della decisione del 13 maggio 1998, e' stato poi prorogato con lettera della Commissione n. D/52654 del 25 giugno 1998, che ha stabilito che con disposizione ministeriale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 settembre 1998, venga previsto che le imprese interessate informino le autorita' competenti, entro il 15 ottobre 1998, di aver beneficiato delle agevolazioni in esame e che dette autorita', entro il successivo 30 ottobre 1998, trasmettano alla Commissione gli elementi per la valutazione di compatibilita'. Cio' posto, ferma restando la normale attivita' di controllo e di recupero delle imposte nei casi di indebita fruizione delle agevolazioni di che trattasi, fondata sul mancato rispetto delle altre previsioni di cui ai commi da 85 a 87 del predetto art. 3, si forniscono di seguito indicazioni operative mirate a disciplinare, in via esclusiva, le procedure da esperire per assicurare il rispetto della citata decisione della Commissione C (1998) 1434 def. del 13 maggio 1998, nonche' per il recupero delle imposte non versate per effetto delle agevolazioni in argomento, in tutti i casi in cui esse risulteranno fruite in violazione della specifica normativa comunitaria di settore. Di seguito vengono indicate le classi e le categorie economiche che potevano avvalersi delle agevolazioni con riferimento a ciascuno dei settori indicati. Par. 1. Settore della siderurgia Per le classi indicate alla lettera A) sono ammessi solo programmi di investimento finalizzati alla protezione dell'ambiente; la concessione delle agevolazioni e' subordinata alla notifica della stessa alla Commissione U.E. ed all'approvazione di quest'ultima. Per le categorie indicate alla lettera B), invece, sono ammessi tutti i programmi di investimento; anche per essi, tuttavia, la concessione e' subordinata alla notifica della stessa ed all'approvazione di cui sopra. A) Ultima normativa di riferimento: Decisione n. 2496/96/CECA - Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea, L n. 388 del 28 dicembre 1996. Classificazione ISTAT 1991: 13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe ad eccezione delle piriti); 13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese); 27.10 "Produzione di ferro, acciaio e ferroleghe (CECA)" (tutta la classe) (*). B) Ultima normativa di riferimento: "Inquadramento settori non CECA" Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C320 del 13 dicembre 1988. (*) Per attivita' dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghe, ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferromanganese carburato, prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione, acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri), rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e piu'; larghi piatti di 150 mm e piu'; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e getti di ghisa, latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm). Classificazione ISTAT 1991: 27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria); 27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm). Come in precedenza illustrato, relativamente all'applicazione delle agevolazioni nei confronti delle imprese operanti nel settore della siderurgia disciplinato dal trattato CECA, la Commissione ha sancito l'obbligo di recupero dell'aiuto, secondo le disposizioni di diritto interno relative al recupero dei crediti dello Stato (art. 2, decisione del 13 maggio 1998). Pertanto i competenti uffici provvederanno secondo le modalita' indicate nel successivo paragrafo 3.