IL MINISTRO DELL'AMBIENTE e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, che consente al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di sostituirsi alle regioni inadempienti agli obblighi previsti dal citato decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, con il quale il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si sono sostituiti, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), alla regione Calabria; Vista la documentazione trasmessa con lettera prot. n. 10975 del 27 luglio 1998 dall'ANPA che, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, ha svolto le attivita' necessarie ai fini della verifica della conformita' delle acque dolci della regione Calabria precedentemente designate e della conseguente classificazione delle stesse in acque salmonicole ed acque ciprinicole; Decretano: Articolo unico 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, le acque dolci designate, i cui valori dei parametri di qualita' sono risultati in linea con quelli imperativi previsti nell'allegato I, sono classificate cosi' come riportato nell'allegato al presente decreto, nel quale sono, altresi', indicate le misure di tutela e di miglioramento delle stesse acque come previsto dall'art. 4, comma 3. 2. La regione Calabria e' tenuta a proseguire nell'attivita' di rilevamento periodico della qualita' delle acque designate, secondo le prescrizioni del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130, e a porre in essere, in particolare, le azioni atte alla protezione e al miglioramento delle acque designate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 1998 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani