IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la legge 18 giugno 1931,  n. 987, recante disposizioni per la
difesa  delle piante  coltivate  e dei  prodotti  agrari dalle  cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12  ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva CEE del  Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto il  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  536, relativo
all'attuazione  della direttiva  del Consiglio  n. 91/683/CEE  del 19
dicembre   1991   concernente   le  misure   di   protezione   contro
l'introduzione negli Stati membri di  organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale  31  gennaio  1996, pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  33 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 41  del 19
febbraio   1996,  concernente   le   misure   di  protezione   contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante
"Conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Visto  il  decreto ministeriale  6  marzo  1996, che  recepisce  le
direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre
1995,  concernente   le  modificazioni  agli  allegati   del  decreto
ministeriale  31  gennaio 1996  relativo  alle  misure di  protezione
contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto il  decreto ministeriale 19  febbraio 1997, che  recepisce la
direttiva  della  Commissione  n.   96/78/CE  del  6  dicembre  1996,
concernente le  modificazioni agli allegati del  decreto ministeriale
31   gennaio  1996   relativo  alle   misure  di   protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;
  Visto il  decreto ministeriale 27  novembre 1997, che  recepisce le
direttive  della  Commissione  n.  96/14/CE del  12  marzo  1996,  n.
96/15/CE del  14 marzo 1996,  n. 96/76/CE del  29 novembre 1996  e n.
97/14/CE  del 21  marzo  1997 che  modificano  alcuni allegati  della
direttiva  n.  77/93/CEE  del   Consiglio  nonche'  la  direttiva  n.
92/76/CEE  relativa  al riconoscimento  di  zone  protette esposte  a
particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita';
  Visto il  decreto ministeriale 13  febbraio 1998, che  recepisce la
direttiva  della  Commissione n.  97/46/CE  del  25 luglio  1997  che
modifica  la direttiva  95/44/CE  che stabilisce  le condizioni  alle
quali taluni  organismi nocivi,  vegetali, prodotti vegetali  e altri
prodotti elencati negli  allegati I, II, III, IV e  V della direttiva
n. 77/93/CEE del Consiglio possono  essere introdotti o trasferiti da
un luogo all'altro nella Comunita' o  in talune sue zone protette per
prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
  Viste le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8
gennaio  1998  che  modificano  alcuni allegati  della  direttiva  n.
77/93/CEE del  Consiglio, concernente le misure  di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali e prodotti vegetali;
  Considerata   la  necessita'   di  recepire   le  direttive   della
Commissione   n.   98/1/CE  e   n.   98/2/CE   dell'8  gennaio   1998
sopramenzionate;
  A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  allegati  del  decreto   ministeriale  31  gennaio  1996  sono
modificati come segue:
  1) all'allegato  I, parte A,  sezione I,  lettera a), il  testo del
punto 10 e' sostituito dal seguente:
  10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence
  10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
  10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
  10.4. Diabrotica virgifera Le Conte
  2) all'allegato  I, parte A, sezione  I, lettera a), dopo  il testo
del punto 11 e' inserito il seguente:
  11.1. Hirschmanniella spp. ad eccezione di Hirschmanniella gracilis
(de Man) Luc & Goodey
  3) all'allegato I,  parte A, sezione II, lettera a),  dopo il testo
del punto 6 sono inseriti i punti seguenti:
  6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)
  6.2. Meloidogyne fallax Karssen
  4) all'allegato I,  parte A, sezione II, lettera a),  dopo il testo
del punto 8 e' inserito il seguente:
  8.1. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi
  5) all'allegato II,  parte A, sezione I, lettera a),  dopo il testo
del punto  12, il  testo della  colonna di  destra e'  sostituito dal
seguente:
                                    Vegetali   di  di  Crataegus  L.,
                                  Malus Mill., Photinia Ldl.,  Prunus
                                  L.  e  Rosa  L.,    destinati  alla
                                  piantagione,   ad  eccezione  delle
                                  sementi,  e frutti di Malus Mill. e
                                  Prunus  L.,  originari   di   paesi
                                  extraeuropei
  6) all'allegato II,  parte A, sezione II, lettera d),  al testo del
punto 15, colonna di destra, sono aggiunti i seguenti termini:
                                  destinati   alla   piantagione,  ad
                                  eccezione delle sementi
  7) all'allegato II, parte A, sezione II, lettera d), e' aggiunto il
punto 16 seguente:
16. Tomato yellow leaf curl virus
                                    Vegetali    di       Lycopersicon
                                  lycopersicum  (L.)   Karsten     ex
                                  Farw.,  destinati alla piantagione,
                                  ad eccezione delle sementi
  8) all'allegato  III, parte A, il  testo del punto 9  e' sostituito
dal seguente:
  9.Vegetali Chaenomeles  Lindl., Cydonia Mill., Crateagus  L., Malus
Mill., Prunus L., Pyrus L. e  Rosa L., destinati alla piantagione, ad
eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e
frutti
                                  Paesi non europei
  9.1.Vegetali  di  Photinia  Ldl., destinati  alla  piantagione,  ad
eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e
frutti
                                    USA, Cina,  Giappone,  Repubblica
                                  di  Corea  e Repubblica democratica
                                  popolare di Corea
  9) all'allegato III,  parte A, punto 12, il testo  della colonna di
sinistra e' sostituito dal seguente:
  Tuberi della specie Solanum L. e  relativi ibridi,  esclusi  quelli
di cui ai punti 10 e 11
  10) all'allegato IV,  parte A, sezione I, punto 16,  il testo della
colonna di sinistra e' sostituito dal seguente:
  Dal  15 febbraio   al 30 settembre,  frutti di Prunus L.  originari
di paesi non europei
  11) all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.4, al testo della
colonna di destra, e' aggiunto quanto segue:
                                  e:
                                    cc) che i tuberi  sono  originari
                                  di  zone nelle quali non e' nota la
                                  presenza         di     Meloidogyne
                                  chitwoodi    Golden      et     al.
                                  (tutte        le   popolazioni)   e
                                  Meloidogyne fallax Karssen, oppure
                                    dd) nelle zone in cui e'  nota la
                                  presenza di  Meloidogyne  chitwoodi
                                  Golden    et    al.    (tutte    le
                                  popolazioni) e  Meloidogyne  fallax
                                  Karssen,
                                    --  che  i  tuberi sono originari
                                  di un luogo di produzione risultato
                                  indenne  da  Meloidogyne  chitwoodi
                                  Golden    et    al.    (tutte    le
                                  popolazioni) e Meloidogyne   fallax
                                  Karssen    in base   ad un'indagine
                                  annuale  della  coltura     ospite,
                                  effettuata      mediante  ispezione
                                  visiva delle   piante  ospite    in
                                  periodi  appropriati   e   mediante
                                  ispezione visiva  della  superficie
                                  esterna  e  di  tuberi    sezionati
                                  provenienti dal raccolto di  patate
                                  coltivate  nel luogo di produzione,
                                  oppure
                                    -- che dopo il raccolto i tuberi,
                                  previa  campionatura  casuale, sono
                                  stati  controllati  per   accertare
                                  l'eventuale    manifestazione    di
                                  indizi  patologici  indotta  da  un
                                  opportuno metodo, oppure sottoposti
                                  ad esame di laboratorio, nonche' ad
                                  ispezione  visiva  della superficie
                                  esterna e di  tuberi sezionati,  in
                                  periodi   appropriati e    comunque
                                  all'atto  della    chiusura   delle
                                  confezioni   o   dei    contenitori
                                  prima    della commercializzazione,
                                  conformemente alle  disposizioni in
                                  materia di chiusura della direttiva
                                  66/403/CEE  del  Consiglio  (*),  e
                                  che  non  e' stato osservato nessun
                                  indizio  di  Meloidogyne  chitwoodi
                                  Golden    et   al.      (tutte   le
                                  popolazioni)   Meloidogyne   fallax
                                  Karssen.
   (*) G.U. n. 125 dell'11 luglio 1996, pag. 2320/66.
  12. all'allegato IV,  parte A, sezione I, il testo  del punto 43 e'
sostituito dal seguente:
  43  Vegetali  nanizzati  naturalmente  o artificialmente, destinati
alla piantagione,  ad  eccezione delle  sementi,  originari  di paesi
non europei
                                    Ferme restando le    disposizioni
                                  applicabili,  a seconda   dei casi,
                                  ai  vegetali  di  cui  all'allegato
                                  III.A.1, 2, 3, 9, 13, 15,  16, 17 e
                                  18,    all'allegato    III.B.1    e
                                  all'allegato IV.A.   I,  8.1,  8.2,
                                  9.1,  9.2,  10,  11.1,  11.2,   12,
                                  13.1, 13.2,  14, 15, 17,  18, 19.1,
                                  19.2,  20, 22.1, 22.2, 23.1,  23.2,
                                  24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28,
                                  32.1,  32.2,  33, 34, 36, 37, 38.1,
                                  38.2, 39, 40  e  42,  constatazione
                                  ufficiale:
                                    a)   che   i  vegetali,  compresi
                                  quelli  raccolti  direttamente   da
                                  habitat    naturali,   sono   stati
                                  coltivati,  tenuti  e  curati   per
                                  almeno  due  anni consecutivi prima
                                  della      spedizione   in    vivai
                                  registrati   e soggetti a controlli
                                  ufficiali;
                                     b) che i vegetali dei  vivai  di
                                  cui alla lettera a):
                                    aa)  almeno  durante  il  periodo
                                  menzionato alla lettera a):
                                    --  sono stati   posti in    vasi
                                  collocati        su    scaffalature
                                  distanti almeno 50 cm da terra,
                                    --    sono  stati sottoposti   ad
                                  idonei   trattamenti      atti    a
                                  garantire  l'assenza    di  ruggini
                                  non     europee;   la      sostanza
                                  attiva,     la concentrazione e  la
                                  data  di    applicazione  di   tali
                                  trattamenti  vanno  indicati    sul
                                  certificato  fitosanitario  di  cui
                                  all'art.      7     della  presente
                                  direttiva      alla            voce
                                  "disinfestazione    e/o trattamento
                                  di disinfezione",
                                    --   sono stati  sottoposti    ad
                                  ispezione    ufficiale almeno   sei
                                  volte   all'anno,   ad   intervalli
                                  opportuni,      per  l'accertamento
                                  della  presenza  degli    organismi
                                  nocivi  in questione,  vale a  dire
                                  quelli    elencati  negli  allegati
                                  della  presente   direttiva;   tali
                                  ispezioni,    che   devono   essere
                                  effettuate   anche  sulle    piante
                                  nelle   immediate    vicinanze  dei
                                  vivai  di cui   alla lettera    a),
                                  mediante esame  oculare di  ciascun
                                  filare  del   campo o del vivaio  e
                                  mediante esame oculare  di tutte le
                                  parti che fuoriescono dal substrato
                                  di coltura  reperendo,  con  scelta
                                  casuale,    campione    di   almeno
                                  300   vegetali  di   un     genere,
                                  se  quest'ultimo non comprende piu'
                                  di  3000 vegetali, oppure  del  10%
                                  dei  vegetali   di  un  genere,  se
                                  quest'ultimo  comprende   piu'   di
                                  3000 vegetali,
                                    --    sono    risultati   esenti,
                                  all'atto   delle  ispezioni,  dagli
                                  organismi   nocivi  in    questione
                                  menzionati        nel    precedente
                                  trattino;    i  vegetali  infestati
                                  devono     essere   eliminati;    i
                                  rimanenti         devono     essere
                                  sottoposti,  se del  caso,   ad  un
                                  trattamento   adeguato, ed  inoltre
                                  trattenuti  per  un    periodo  che
                                  consenta  di    accertare l'assenza
                                  degli organismi nocivi citati,
                                    -- sono stati    piantati  in  un
                                  substrato  di coltura   artificiale
                                  che non sia stato    utilizzato  in
                                  precedenza  o  in un   substrato di
                                  coltura     naturale      trattato,
                                  mediante   fumigazione     o  altro
                                  idoneo  trattamento tecnico,   dopo
                                  il  che sono   stati   esaminati  e
                                  risultati   esenti    da  organismi
                                  nocivi,
                                    --   sono   stati    tenuti    in
                                  condizioni  atte a garantire che il
                                  substrato  di   coltura   rimanesse
                                  esente  da organismi nocivi e nelle
                                  due   settimane    precedenti    la
                                  spedizione sono stati:
                                    --  scossi e sciacquati  in acqua
                                  pulita per  liberarli dal substrato
                                  di coltura originario e  conservati
                                  a radice nuda, oppure
                                    --  scossi e sciacquati  in acqua
                                  pulita per  liberarli dal substrato
                                  di     coltura     originario     e
                                  ripiantati  in   un   substrato  di
                                  coltura rispondente  ai   requisiti
                                  fissati    al   punto   aa), quinto
                                  trattino, oppure
                                    --    sottoposti    ad     idonei
                                  trattamenti atti  a  garantire  che
                                  il   substrato    di  coltura    e'
                                  esente da   organismi   nocivi;  la
                                  sostanza      attiva,            la
                                  concentrazione  e  la    data    di
                                  applicazione   di  tali trattamenti
                                  vanno   indicati   sul  certificato
                                  fitosanitario   di   cui all'art. 7
                                  della presente  direttiva alla voce
                                  "disinfestazione e/o trattamento di
                                  disinfezione",
                                    bb)     sono     imballati     in
                                  contenitori  chiusi,  ufficialmente
                                  sigillati, sui  quali  deve  essere
                                  apposto  il numero di registrazione
                                  del   vivaio,   che      dev'essere
                                  riprodotto     sul      certificato
                                  fitosanitario   di  cui all'art.  7
                                  della   presente   direttiva   alla
                                  voce  "dichiarazione supplementare"
                                  per   consentire  l'identificazione
                                  della partita.
  13) all'allegato  IV, parte A, sezione  I, e' aggiunto al  testo il
punto 45.1 seguente:
  45.1. Vegetali  di Lycopersicon lycopersicum (L.)  Karsten ex Farw.
destinati alla  piantagione ad eccezione delle  sementi, originari di
paesi nei quali siano note  manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl
Virus
                                    Fermi  restando    i    requisiti
                                  applicabili,  a  seconda  dei casi,
                                  ai  vegetali   di cui  all'allegato
                                  IIIA.13   e all'allegato    IV.A.I.
                                  25.5, 25.6 e 25.7:
   a) dove non e' nota la presenza di Bemisia tabaci Genn
                                    constatazione   ufficiale     che
                                  nessun  sintomo di   Tomato  yellow
                                  leaf  curl virus e' stato osservato
                                  sui vegetali
   b) dove e' nota la presenza di Bemisia tabaci Genn.
                                  constatazione ufficiale
                                    a)  che  nessun      sintomo   di
                                  Tornato yellow leaf  curl virus  e'
                                  stato osservato sui vegetali e
                                    aa)   che   i      vegetali  sono
                                  originari  di  zone    notoriamente
                                  indenni da Bemisia tabaci Genn;
                                    oppure
                                    bb)    cheil luogo  di produzione
                                  e', risultato  indenne da   Bemisia
                                  tabaci    Genn.       all'atto   di
                                  ispezioni   ufficiali    effettuate
                                  almeno  una  volta  al mese nei tre
                                  mesi precedenti l'esportazione;
                                     oppure
                                    b)  chenessun sintomo  di  Tomato
                                  yellow  leaf   curl virus  e' stato
                                  osservato     sul     luogo      di
                                  produzione e  che  quest'ultimo  e'
                                  stato   sottoposto      ad   idoneo
                                  trattamento e   ad un    regime  di
                                  controllo  per  accertare l'assenza
                                  di Bemisia tabaci Genn.
  14) all'allegato IV,  parte A, sezione I, punto 46,  nel testo alla
colonna di destra, il termine e  il numero "e 45" sono sostituiti dai
termini ",45 e 45.1";
  15) all'allegato  IV, parte A,  sezione II, punto 19.1,  colonna di
destra, e' aggiunto il testo seguente:
                                  e
                                    e)  che i  tuberi sono  originari
                                  di  zone nelle  quali e'   nota  la
                                  presenza         di     Meloidogyne
                                  chitwoodi    Golden      et     al.
                                  (tutte        le   popolazioni)   e
                                  Meloidogyne fallax Karssen oppure
                                    nelle  zone in  cui e'   nota  la
                                  presenza  di  Meloidogyne chitwoodi
                                  Golden    et    al.    (tutte    le
                                  popolazioni)  e  Meloidogyne fallax
                                  Karssen,
                                    -- che i  tuberi  sono  originari
                                  di un luogo di produzione risultato
                                  indenne  da  Meloidogyne  chitwoodi
                                  Golden    et    al.    (tutte    le
                                  popolazioni)  e Meloidogyne  fallax
                                  Karssen   in base   ad  un'indagine
                                  annuale   della   coltura   ospite,
                                  effettuata    mediante    ispezione
                                  visiva delle piante
                                    ospite  in periodi  appropriati e
                                  mediante  ispezione    visiva della
                                  superficie  esterna  e  di   tuberi
                                  sezionati  provenienti dal raccolto
                                  di patate coltivate  nel  luogo  di
                                  produzione, oppure
                                    --   che   dopo   il  raccolto  i
                                  tuberi,     previa     campionatura
                                  casuale, sono stati controllati per
                                  accertare               l'eventuale
                                  nanifestazione di indizi patologici
                                  indotta  da  un  opportuno  metodo,
                                  oppure   sottoposti   ad  esame  di
                                  laboratorio, nonche' ad   ispezione
                                  visiva  della  superficie esterna e
                                  di  tuberi sezionati,   in  periodi
                                  appropriati  e    comunque all'atto
                                  della  chiusura  delle   confezioni
                                  o   dei   contenitori  prima  della
                                  commercializzazione,  conformemente
                                  alle  disposizioni in   materia  di
                                  chiusura     della        direttiva
                                  66/403/CEE,  e che  non e'    stato
                                  osservato   nessun      indizio  di
                                  Meloidogyne  chitwoodi Golden    et
                                  al.   (tutte    le  popolazioni)  e
                                  Meloidogyne fallax Karssen"
  16)  all'allegato IV,  parte A,  sezione II,  dopo il  punto 27  e'
inserito il punto 27.1 seguente:
  27.1.Vegetali di  Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten  ex Farw.,
destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
                                    Fermi    restando  i    requisiti
                                  applicabili,   a seconda  dei casi,
                                  ai vegetali  di  cui   all'allegato
                                  IV.A.II.19.6  e  24,  constatazione
                                  ufficiale:
                                    a)   che   i      vegetali   sono
                                  originari  di    zone  notoriamente
                                  indenni  da Tomato yellow leaf curl
                                  virus, oppure
                                    b) che  nessun sintomo di  Tomato
                                  yellow  leaf curl virus   e'  stato
                                  osservato sui vegetali, e:
                                    aa)   che   i      vegetali  sono
                                  originari  di  zone    notoriamente
                                  indenni  da  Bemisia  tabaci Genn.,
                                  oppure
                                    bb) che il luogo di produzione  e
                                  risultato indenne da Bemisia tabaci
                                  Genn.    all'atto    di   ispezioni
                                  ufficiali   effettuate  almeno  una
                                  volta   al   mese   nei   tre  mesi
                                  precedenti l'esportazione; oppure
                                    c) che  nessun sintomo di  Tomato
                                  yellow  leaf curl virus   e'  stato
                                  osservato      sul     luogo     di
                                  produzione e  che  quest'ultimo  e'
                                  stato   sottoposto      ad   idoneo
                                  trattamento  e    ad un   regime di
                                  controllo per  accertare  l'assenza
                                  di Bemisia tabaci Genn".
  17) all'allegato  IV, parte A,  sezione II, punto 29.2,  colonna di
destra,  nel testo,  tra le  lettere a)  e b)  e' inserita  la parola
"oppure";
  18) all'allegato IV,  parte B, punto 24, il testo  della colonna di
sinistra e' sostituito dal seguente:
  Vegetali di  Begonia L.,  destinati alla piantagione,  ad eccezione
delle  sementi, dei  tuberi  e  dei cormi,  e  vegetali di  Euphorbia
pulcherrima  Willd.,  esclusi  quelli   per  i  quali  e'  dimostrato
dall'imballaggio o  dallo sviluppo del  fiore (o della brattea)  o in
qualsiasi altro  modo che sono  destinati alla vendita  a consumatori
finali  non  interessati  alla produzione  professionale  di  piante,
destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
  19) all'allegato V, parte A.I, punto 1.1, l'indicazione "Prunus L."
e' sostituita da "Prunus L., ad eccezione di Prunus laurocerasus L. e
Prunus lusitanica L";
  20)  all'allegato V,  parte  A.I,  punto 2.1,  tra  "Populus L."  e
"Pseudotsuga Carr." sono inseriti  i termini "Prunus laurocerasus L.,
Prunus lusitanica L";
  21) all'allgato V, parte A.II, il testo del punto 2.1 e' sostituito
dal seguente:
  "2.1. Vegetali  di Begonia L., destinati  alla piantagione, escluse
le sementi,  i tuberi, i  cormi e i  rizomi, e vegetali  di Euphorbia
pulcherrima Willd., destinati alla piantagione, escluse le sementi".
  22) all'allegato V,  parte B.I, punto 1, i termini  "e delle piante
di acquario" sono soppressi;
  23)  all'allegato  V,  parte  B.I,   punto  1,  i  termini  "Allium
ascalonicum L." sono inseriti dopo i termini "Zea mais L";
  24) all'allegato V,  parte B.I, il testo del punto  2 e' sostituito
dal seguente:
  2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di:
  --  Castanea  Mill.,  Dendranthema  (DC) Des.  Moul,  Dianthus  L.,
Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp. Populus L., Quercus L.,
    -- conifere (Coniferales),
  -- Acer Saccharum Marsh., originarie dell'America settentrionale,
    -- Prunus L., originarie di paesi extraeuropei
  25) all'allegato V, parte B.I, punto 5, secondo trattino, i termini
"Castanea Mill." sono soppressi;
  26) all'allegato IV,  parte A, sezione I, il testo  dei punti 16.1,
16.2 e 16.3 e' sostituito dal testo seguente:
  16.1  Frutti   di  Citrus  L.,  Fortunella Swingle,  Poncirus  Raf,
e relativi ibridi, originari di . paesi terzi
                                    I frutti sono  privi di peduncoli
                                  e  foglie  e l'imballaggio  reca un
                                  adeguato marchio di origine
  16.2 Frutti  di  Citrus  L.,  Fortunella Swingle,   Poncirus   Raf,
e relativi ibridi, originari di paesi terzi
                                    Ferme restando  le   disposizioni
                                  applicabili   ai   frutti   di  cui
                                  all'allegato IV,  parte A,  sezione
                                  I, punti  16.1, 16.3,   16.3-bis  e
                                  16.4, constatazione ufficiale:
                                    a)  che  i  frutti sono originari
                                  di un paese notoriamente indenne da
                                  Xanthomonas  campestris   (tutti  i
                                  ceppi   patogeni    per    Citrus),
                                  conformemente alla procedura di cui
                                  all'art. 16-bis,
                                    oppure
                                    b)  che  i  frutti sono originari
                                  di una zona notoriamente indenne da
                                  Xanthomonas  campestris   (tutti  i
                                  ceppi   patogeni    per    Citrus),
                                  conformemente  alla    procedura di
                                  cui all'art.    16-bis,  menzionata
                                  sui   certificati   di   cui   agli
                                  articoli  7  o  8  della   presente
                                  direttiva,
                                     c) oppure
                                    --    che,  conformemente   ad un
                                  regime ufficiale  di controllo    e
                                  di   esame,  nessun  sintomo  della
                                  presenza di Xanthomonas  campestris
                                  (tutti  i    ceppi   patogeni   per
                                  Citrus)  e' stato   osservato   nel
                                  campo      di  produzione  e  nelle
                                  immediate    vicinanze  dall'inizio
                                  dell'ultimo ciclo vegetativo, e
                                    che     nessuno     dei    frutti
                                  raccolti     nel      campo      di
                                  produzione    ha  evidenziato alcun
                                  sintomo   della      presenza    di
                                  Xanthomonas   campestris  (tutti  i
                                  ceppi patogeni per Citrus), e
                                    che   i   frutti    sono    stati
                                  sottoposti  ad  idoneo trattamento,
                                  ad    esempio     a     base     di
                                  ortofenilfenato      di      sodio,
                                  menzionato sui certificati  di  cui
                                  agli  articoli 7 o 8 della presente
                                  direttiva, e
                                    che   i   frutti    sono    stati
                                  imballatti    in locali o centri di
                                  spedizione a  tal  fine  registrati
                                  oppure
                                    --  che  e'  stato  rispettato un
                                  sistema      di      certificazione
                                  riconosciuto    equivalente    alle
                                  disposizioni              suddette,
                                  conformemente alla procedura di cui
                                  all'art.16-bis.
  16.3  Frutti   di  Citrus L.,  Fortunella  Swingle,  Poncirus Raf.,
e relativi ibridi, originari di paesi terzi
                                    Ferme restando  le   disposizioni
                                  applicabili  ai  frutti    di   cui
                                  all'allegato IV,  parte A,  sezione
                                  I,  punti   16.1, 16.2,  16.3-bis e
                                  16.4, constatazione ufficiale:
                                    a) che i  frutti  sono  originari
                                  di un paese notoriamente indenne da
                                  Cercospora   angolensis   Carv.   &
                                  Mendes,     conformemente      alla
                                  procedura  di  cui all'art. 16-bis,
                                  oppure
                                    b) che i  frutti  sono  originari
                                  di una zona notoriamente indenne da
                                  Cercospora   angolensis   Carv.   &
                                  Mendes,     conformemente      alla
                                  procedura  di  cui all'art. 16-bis,
                                  menzionata sui  certificati di  cui
                                  agli  articoli 7 o 8 della presente
                                  direttiva,
                                    oppure
                                    c)  che  nessun   sintomo   della
                                  presenza  di  Cercospora angolensis
                                  Carv.  & Mendes e' stato  osservato
                                  nel  campo  di  produzione  e nelle
                                  immediate   vicinanze   dall'inizio
                                  dell'ultimo ciclo vegetativo, e
                                    che   nessuno    dei       frutti
                                  raccolti    nel     campo        di
                                  produzione    ha  evidenziato,  nel
                                  corso  di  un      adeguato   esame
                                  ufficiale,  alcun  sintomo di detto
                                  organismo.
  16.3-bis Frutti di  Citrus L.,  Fortunella Swingle, Poncirus   Raf,
e  relativi  ibridi,  esclusi    i  frutti  di Citrus   aurantium L.,
originari di paesi terzi
                                    Ferme  restando  le  disposizioni
                                  applicabili  ai   frutti   di   cui
                                  all'allegato  IV, parte  A, sezione
                                  I, punti 16.1, 16.2,  16.3 e  16.4,
                                  constatazione ufficiale:
                                    a)  che  i  frutti sono originari
                                  di un paese notoriamente indenne da
                                  Guignardia      citricarpa    Kiely
                                  (tutti    i  ceppi    patogeni  per
                                  Citrus),     conformemente     alla
                                  procedura  di  cui all'art. 16-bis,
                                  oppure
                                    b)  che  i  frutti sono originari
                                  di una zona notoriamente indenne da
                                  Guignardia      citricarpa    Kiely
                                  (tutti    i  ceppi    patogeni  per
                                  Citrus),     conformemente     alla
                                  procedura  di cui all'art.  16-bis,
                                  menzionata sui certificati  di  cui
                                  agli   articoli    7  o    8  della
                                  presente direttiva, oppure
                                    c)  che  nessun   sintomo   della
                                  presenza  di  Guignardia citricarpa
                                  Kiely (tutti i ceppi  patogeni  per
                                  Citrus)  e'  stato  osservato   nel
                                  campo   di   produzione   e   nelle
                                  immediate    vicinanze  dall'inizio
                                  dell'ultimo ciclo vegetativo, e che
                                  nessuno  dei  frutti  raccolti  nel
                                  campo      di     produzione     ha
                                  evidenziato, nel    corso    di  un
                                  adeguato    esame ufficiale,  alcun
                                  sintomo di detto organismo, oppure
                                    d) che i frutti sono originari di
                                  un campo di produzione sottoposto a
                                  idoneo    trattamento        contro
                                  Guignardia citricarpa  Kiely (tutti
                                  i  ceppi patogeni   per Citrus),  e
                                  che nessuno  dei frutti    raccolti
                                  nel   campo   di     produzione  ha
                                  evidenziato,    nel  corso  di   un
                                  adeguato   esame  ufficiale,  alcun
                                  sintomo di detto organismo.