IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, modificata dal decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ed in particolare l'art. 80-ter; Visto il proprio decreto 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985, recante le modalita' tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi dell'art. 3 della legge 21 giugno 1985, n. 297; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1997, n. 503, recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la diciplina delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonche' di taluni rifiuti sanitari; Considerato che si rende necessario modificare la disciplina contenuta nel citato decreto 19 luglio 1985 in relazione alle disposizioni del suddetto decreto 19 novembre 1997, n. 503; Decreta: Art. 1. 1. L'articolo unico del decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1985 richiamato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni deve avvenire per incenerimento. 2. Gli impianti di incenerimento devono essere attrezzati e gestiti conformemente alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1997, n. 503". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 1998 Il Ministro: Bindi