In conformita' al disposto di cui all'art. 1, par. 4, il capoverso del regolamento (CEE) n. 2836/93 del 18 ottobre 1993 e tenuto conto dell'attivita' supplementare di controllo richiesta dalle autorita' comunitarie che hanno per questo provveduto a prorogare i termini di pagamento dal 31 dicembre 1997 al 30 giugno 1998, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/92), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 1098/94 in 5,8012 milioni di ettari, non e' stata superata. Conseguentemente, per il 1998, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali, di piante proteiche e di lino non tessile sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito. Anche l'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, non risulta, in via previsionale, superata. Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate nell'ambito del regime generale risultano pari a 844.291 ha; pertanto, la superficie massima garantita fissata per l'Italia in 487.800 ha, al netto della quota di messa a riposo (10%), risulta superata. Tuttavia, le penalita' previste in questo comparto saranno determinate secondo la vigente normativa comunitaria qualora, entro il 31 gennaio 1999, sara' constatato anche il superamento della Superficie massima garantita (S.M.G.) comunitaria. La superficie di base nazionale attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.