IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito con modificazioni della legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpito dall'evento sismico del giorno 9 settembre 1998; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso della popolazione, alla salvaguardia della pubblica incolumita', all'avvio del ritorno alle normali condizioni di vita; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria sono nominati commissari delegati per l'attuazione degli interventi volti a salvaguardare l'incolumita' pubblica e privata, a ripristinare lo stato dei luoghi ed avviare il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazionieliminando situazioni di pericolo esistenti, nei sottoindicati comuni colpiti dall'evento sismico del 9 settembre 1998: Provincia Potenza: Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Cersosimo, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello. Provincia Cosenza: Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Tortora. 2. Restano escluse dalle competenze dei commissari quelle dei prefetti di cui al successivo art. 7. 3. Per l'espletamento dell'attivita' tecnicoamministrativa connessa all'attuazione degli interventi, i commissari delegati si avvalgono degli uffici competenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali. 4. Ciascun commissario delegato per l'espletamento dell'incarico puo' nominare un vicecommissario.