IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge  15 gennaio 1991, n. 30,  recante: "Disciplina della
riproduzione animale";
  Visto il decreto ministeriale 13  gennaio 1994, n. 172, regolamento
di esecuzione della predetta legge;
  Visti gli allegati  a detto decreto ministeriale  ed in particolare
l'allegato 7, paragrafo  5 - suini, lettera g), punto  I, relativo ai
requisiti sanitari  necessari per  l'ammissione dei verri  nei centri
riconosciuti di raccolta dello sperma;
  Considerato  che  le  prescrizioni  contenute  in  detto  allegato,
paragrafo 5  - suini, lettera  g), punto I, erano  basate sull'allora
progettando Piano nazionale volontario di controllo della malattia di
Aujeszky,  poi emanato  con decreto  ministeriale 1  agosto 1994  che
conteneva, tra l'altro, il divieto di impiego di vaccini allestiti da
virus intero (GI positivi);
  Visto  il  decreto ministeriale  1  aprile  1997  con il  quale  il
Ministro della sanita'  ha approvato il piano  nazionale di controllo
della malattia di  Aujeszky che, sulla base del  parere del Consiglio
superiore della  sanita', in  data 28  settembre 1996,  comporta, tra
l'altro,  l'obbligatorieta' del  piano  stesso e  la possibilita'  di
utilizzare vaccini vivi deleti;
  Vista,  quindi, la  necessita'  di modificare  le prescrizioni  del
menzionato  allegato, secondo  quanto segnalato  dal Ministero  della
sanita', con note  numeri 600.8/24461/20N/2965 del 30  ottobre 1996 e
600.8/24461/20N/3214 del  21 novembre 1996, con  riferimento sia alla
durata della deroga, che alle  condizioni cui subordinare tale deroga
stessa;
  Ritenuta  l'urgenza   e  l'opportunita'   di  apportare   al  testo
dell'allegato citato le modifiche  necessarie ad adeguare i reguisiti
sanitari  richiesti in  materia di  malattia di  Aujeszky, ai  mutati
orientamenti  in  campo  scientificosanitario, consentendo  cosi'  la
naturale   prosecuzione   dell'attivita'    dei   centri   nazionali,
riconosciuti, di raccolta dello sperma dei verri;
  Sentita la  Conferenza permanente per  i rapporti fra lo  Stato, le
regioni e le province autonome di  cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988,  n. 400,  che nella  riunione del 17  luglio 1997  si e'
favorevolmente espressa;
  Udito il parere della sezione Consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 27 agosto 1997;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma del  citato articolo  17 della  legge 23  agosto 1988,  n. 400,
compiuta con nota n. 23497 del 30 settembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Il testo dell'allegato 7 del  decreto ministeriale 13 gennaio 1994,
n. 172,  al paragrafo 5 -  suini, lettera g), punto  I, e' sostituito
dal seguente testo:
  "I. Nel caso di suini non vaccinati, prova di sieroneutralizzazione
o test  Elisa con impiego di  tutti gli antigeni virali,  nel caso di
suini vaccinati con vaccino privato della glicoproteina E, test Elisa
per gli antigeni  GE per quanto riguarda la malattia  di Aujeszky. In
deroga, fino al  31 dicembre 2000, si puo'  ritenere requisito valido
un esito  positivo alla prova  di sieroneutralizzazione o  test Elisa
con impiego di tutti gli antigeni virali a condizione che:
  sulla base del sopralluogo ufficiale del servizio veterinario della
azienda sanitaria  locale, competente  per territorio,  sia possibile
escludere la presenza di sintomi clinici della malattia di Aujeszky;
  i verri  risultati positivi  alla glicoproteina E  siano sottoposti
con esito negativo agli esami  virologici su tamponi nasali prelevati
dallo stesso servizio veterinario".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 24 aprile 1998
                             Il Ministro per le politiche agricole
                                               Pinto
 Il Ministro della sanita'
          Bindi
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1998
  Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 173
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine di  facilitarne  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il   testo   dell'art.  12 della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza    del  Consiglio dei Ministri) e' il
          seguente:
            "Art. 12  (Conferenza permanente  per i rapporti  tra  lo
          Stato,  le regioni   e   le province  autonome).  -  1.  E'
          istituita,    presso    la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni  e le province autonome di  Trento  e  di
          Bolzano,  con  compiti  di  informazione,  consultazione  e
          raccordo, in relazione   agli   indirizzi   di     politica
          generale    suscettibili    di  incidere  nelle  materie di
          competenza  regionale,  esclusi  gli   indirizzi   generali
          relativi   alla  politica  estera,    alla  difesa  e  alla
          sicurezza nazionale, alla giustizia.
            2.    La  Conferenza   e' convocata   dal Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri almeno ogni sei mesi,  ed  in  ogni
          altra   circostanza  in  cui  il  Presidente  lo    ritenga
          opportuno,  tenuto  conto    anche  delle   richieste   dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome. Il
          Presidente  del  Consiglio    dei  Ministri  presiede    la
          Conferenza,  salvo    delega al Ministro   per  gli  affari
          regionali  o, se  tale  incarico  non  e' attribuito,    ad
          altro    Ministro.    La   Conferenza   e'   composta   dai
          presidenti   delle   regioni    a    statuto  speciale    e
          ordinario   e   dai presidenti delle  province autonome. Il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni
          della Conferenza  i  Ministri  interessati  agli  argomenti
          iscritti  all'ordine  del giorno, nonche' rappresentanti di
          amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
            3.   La   Conferenza    dispone    di  una    segreteria,
          disciplinata   con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, di  concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali.
            4.  Il    decreto  di  cui    al comma   3 deve prevedere
          l'inclusione  nel  contingente    della     segreteria   di
          personale    delle   regioni o  delle province autonome, il
          cui trattamento  economico resta a carico delle  regioni  o
          delle province di provenienza.
             5. La Conferenza viene consultata:
            a)   sulle linee  generali  dell'attivita'  normativa che
          interessa direttamente  le regioni  e sulla  determinazione
          degli  obiettivi di programmazione  economica  nazionale  e
          della   politica   finanziaria  e  di  bilancio,  salve  le
          ulteriori attribuzioni previste in  base  al  comma  7  del
          presente articolo;
            b)  sui  criteri  generali relativi  all'esercizio  delle
          funzioni  statali di indirizzo  e di coordinamento inerenti
          ai   rapporti tra  lo  Stato,  le    regioni,  le  province
          autonome  e  gli    enti  infraregionali,  nonche'    sugli
          indirizzi   generali   relativi   alla   elaborazione    ed
          attuazione   degli   atti  comunitari   che  riguardano  le
          competenze regionali;
            c) sugli  altri argomenti per  i quali il Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  ritenga  opportuno  acquisire  il
          parere della Conferenza.
            6.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Ministro appositamente  delegato,  riferisce periodicamente
          alla    Commissione  parlamentare    per    le    questioni
          regionali  sulle  attivita'  della Conferenza.
            7. Il Governo  e' delegato ad emanare,  entro  un    anno
          dalla data di entrata  in   vigore  della  presente  legge,
          previo   parere   della Commissione  parlamentare   per  le
          questioni  regionali   che  deve esprimerlo entro  sessanta
          giorni  dalla  richiesta,  norme  aventi  valore  di  legge
          ordinaria  intese  a    provvedere  al  riordino  ed   alla
          eventuale   soppressione   degli   altri   organismi      a
          composizione mista Statoregioni previsti sia da  leggi  che
          da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire  alla
          Conferenza    le  attribuzioni    delle  commissioni,   con
          esclusione     di  quelle   che  operano   sulla  base   di
          competenze  tecnicoscientifiche,    e       rivedere     la
          pronuncia    di     pareri   nelle questioni di   carattere
          generale   per le   quali debbano    anche  essere  sentite
          tutte   le   regioni   e  province  autonome,  determinando
          le modalita' per  l'acquisizione di tali   pareri,  per  la
          cui  formazione  possono   votare solo  i  presidenti delle
          regioni  e delle  province autonome".
            - Il testo dell'art. 17 della    sopra  citata  legge  n.
          400/1988 e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (Omissis).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
 
           Nota all'art. 1:
            - Il testo del par. 5, lettera g), punto I, dell'allegato
          7  al  D.M.   n.   172/1994, come   risulta modificato  dal
          presente  decreto, e'  il seguente:
             "5. Suini.
            Tutti i verri   ammessi in un  centro  riconosciuto    di
          raccolta dello sperma, devono:
            a)  essere  stati sottoposti ad  un periodo di isolamento
          di almeno trenta giorni in   installazioni  rispondenti  ai
          requisiti     di  cui  alla  successiva    lettera  f)    e
          riconosciute dalle  autorita' dello   Stato membro ed    in
          cui  si    trovano solamente   verri che sono  almeno dello
          stesso stato sanitario;
            b)  essere stati  scelti, prima  dell'isolamento di   cui
          sopra,  da aziende:
            ufficialmente  indenni    da peste   suina classica, come
          definite nel decreto del  Ministro  della  sanita'  del  18
          ottobre 1991, n. 427;
               indenni da brucellosi;
            nelle  quali    nessun  animale vaccinato contro   l'afta
          epizootica sia stato presente nei dodici mesi precedenti;
            nelle quali nessuna manifestazione clinica sierologica  o
          virologica  della    malattia    di    Aujezky    sia stata
          osservata  nei  dodici  mesi precedenti;
            che    non  formino   oggetto di   divieti, conformemente
          alle esigenze della  direttiva   64/432/CEE,   per   quanto
          riguarda  la  peste  suina africana, l'esantema vescicolare
          dei suini,  la malattia di Teschen e l'afta epizootica.
            Gli   animali     non  possono    essere  stati  presenti
          precedentemente   in   allevamenti   di   stato   sanitario
          inferiore;
            c)  essere  stati sottoposti,  prima  dell'isolamento  di
          cui    alla  lettera   a)   e durante   i   trenta   giorni
          precedenti,   con   risultati negativi,  agli  accertamenti
          diagnostici per:
               I.Ibrucellosi;
               II. peste suina classica.
            Nel    caso in  cui  nulla osti  da  parte dell'autorita'
          competente affinche' i   controlli vengano  eseguiti    nel
          luogo  di   isolamento, il periodo di isolamento  decorre a
          partire dalla  data di comunicazione dei relativi esiti;
            d) essere stati sottoposti, durante  gli ultimi  quindici
          giorni  del  periodo   di   isolamento,   agli accertamenti
          diagnostici,  con  esito negativo, per:
               I.II brucellosi;
               II.I peste suina classica;
               III. afta epizootica;
               IV. malattia di Aujeszky.
            Fatte salve   le disposizioni applicabili    in  caso  di
          peste  suina e afta  epizootica,  se  qualcuna  delle prove
          di    cui   sopra   risulti positiva, l'animale deve essere
          immediatamente allontanato dai locali di  isolamento.   Nel
          caso    di  isolamento  in  gruppo,  l'autorita' competente
          prende le misure necessarie per permettere che gli  animali
          restanti siano  ammessi al  centro di  raccolta secondo  le
          procedure previste dal presente regolamento.
            Gli animali possono essere ammessi  al centro di raccolta
          solo  dopo esplicito permesso  del veterinario responsabile
          del   centro. Tutti i movimenti in  entrata  ed  in  uscita
          devono essere registrati;
            e)  aver  subito un  trattamento  contro  la leptospirosi
          con   due iniezioni  di  steptomicina  (25  mg/kg p.v.)  ad
          un  intervallo  di quattordici giorni;
            f)  essere  esenti  da  sintomi   clinici   di   malattia
          il    giorno dell'ammissione e   provenire da  una stazione
          di isolamento  che, al giorno della consegna,  risponda  ai
          seguenti requisiti:
            essere situata  al centro di una  zona, del raggio di  10
          km,  nella  quale  per  almeno trenta giorni non   si siano
          manifestati casi da afta epizootica e di peste suina;
            essere  indenni,  almeno    da  tre   mesi,   da     afta
          epizootica  e brucellosi;
            essere   indenni,   almeno   da    trenta  giorni,  dalla
          malattia  di Aujeszky,  nonche'  da  malattia   vescicolare
          dei  suini,  morbo  di Teschen, peste suina africana, peste
          suina classica;
            g)  essere  sottoposti, con esito negativo, alle seguenti
          prove:
            I.  nel  caso  di  suini     non  vaccinati,   prova   di
          sieroneutralizzazione  o test   Elisa con impiego di  tutti
          gli antigeni virali,   nel  caso  di  suini  vaccinati  con
          vaccino  privato  della glicoproteina E, test Elisa per gli
          antigeni  GE per quanto riguarda la malattia  di  Aujeszky.
          In  deroga,  fino  al   31 dicembre 2000, si puo'  ritenere
          reguisito  valido  un  esito    positivo  alla  prova    di
          sieroneutralizzazione  o    test Elisa con impiego di tutti
          gli antigeni virali a condizione che:
            sulla  base  del  sopralluogo  ufficiale   del   servizio
          veterinario  della  azienda  sanitaria   locale, competente
          per territorio,   sia possibile escludere  la  presenza  di
          sintomi clinici della malattia di Aujeszky;
            i  verri  risultati positivi  alla glicoproteina E  siano
          sottoposti con esito negativo agli  esami    virologici  su
          tamponi nasali prelevati dallo stesso servizio veterinario;
            II.   prova  di  fissazione  del complemento  secondo  la
          procedura dell'allegato  C della  direttiva 64/432/CEE  per
          quanto  riguarda la brucellosi;
            III. test Elisa o prova    sieroneutralizzazione  per  la
          ricerca della peste suina classica.
            Tutti   i verri  presenti  da  piu' di  dodici  mesi  nel
          centro  di raccolta devono essere sottoposti alle prove  di
          cui a punti I. e II.  al piu' tardi diciotto mesi  dopo  la
          loro ammissione.
            Fatte  salve    le  disposizioni applicabili   in caso di
          peste  suina e afta  epizootica,  se  qualcuna  delle prove
          di  cui  sopra  risulti positiva, l'animale    deve  essere
          isolato  ed    il  suo   sperma raccolto dopo    la    data
          dell'ultima    prova    negativa     non   puo'      essere
          commercializzato.
            Lo  sperma raccolto da tutti gli altri animali del centro
          dalla  data   della   prova   positiva   e'   immagazzinato
          separatamente  e  non puo' essere commercializzato  sinche'
          non  sia  stato  ripristinato    lo   stato  sanitario  del
          centro".