Con  decreto  ministeriale   n.  24918  del  31   luglio  1998,  e'
autorizzata,  limitatamente dal  periodo  dal 1  gennaio  1996 al  29
ottobre  1996,  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di  cui all'art. 1,  del decreto-legge 30 ottobre  1984, n.
726, convertito, con modificazioni, nella  legge 19 dicembre 1984, n.
863, nella misura prevista dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Gabrielli vendite, con sede in  Ascoli Piceno e unita' di Jesi
(Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce la  riduzione massima dell'orario di lavoro  da 40 ore
settimanali a 38,50 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 21 unita', di cui 3 parttime (2 da 20
a 15 ore medie  settimanali e 1 da 22,5 a  16 ore medie settimanali),
su un organico complessivo ai n. 209 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   providenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24919  del  31   luglio  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 novembre 1994 al  31 ottobre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite,  con sede in Ascoli Piceno
e  unita' di  Jesi  (Ancona ),  per  i quali  e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 38,50 ore medie
settimanali nei con fronti di un  numero massimo di lavoratori pari a
n. 21 unita', di cui 4 parttime (2 dal 20 a 15 ore medie settimanali,
1 da 22,5 a  16 ore medie settimanali, e da 120  giorni a 90 giorni),
su un organico complessivo di n. 209 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite, a corrispondere
i particolari benefici previsti dai commi 2  e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  24920  del  31   luglio  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 14  aprile 1997 al 13 aprile 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista. dall'art 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Petronella Andrea, con
sede in Altamura  (Bari) e unita' di Savona (Savona),  per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  35 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 21 unita', su un organico complessivo
di n. 31 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  Petronella Andrea,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.