IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizza veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34; Vista l'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968; Vita la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298; Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587; Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1995 e successiva modifica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 363; Vista la decisione della commissione CE del 28 novembre 1997 che approva il programma di eradicazione e di sorveglianza per la peste suina classica e per la peste suina africana; Ritenuto necessario adeguarsi alla suddetta decisione comunitaria al fine di pervenire mediante interventi di controllo alla eradicazione delle predette malattie in Sardegna; Ordina: Art. 1. 1. E' resa obbligatoria l'esecuzione, da parte della regione autonoma della Sardegna di seguito indicata regione Sardegna, del piano di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana e della peste classica nel territorio dell'isola, approvato dalla commissione U.E. con propria decisione citata nelle premesse. 2. A tale scopo i suini sono sottoposti ai controlli sanitari da parte delle aziende unita' sanitarie locali competenti secondo i criteri e le modalita' del piano. 3. Gli esami di laboratorio devono essere eseguiti anche sui suini selvatici abbattuti nell'ambito del piano. 4. La regione Sardegna, stante la particolare situazione epidemiologica nei confronti delle malattie di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, puo' introdurremisure sanitarie straordinarie di controllo per il diradamento dei suini selvatici nell'ambito delle proprie competenze in materia di caccia.