IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il  testo unico  delle leggi  sanitarie, approvato  con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento di polizza veterinaria  approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modifiche;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista l'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968;
  Vita la legge 23 dicembre  1978, n. 833, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;
  Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;
  Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427;
  Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1995 e successiva modifica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363;
  Vista la  decisione della commissione  CE del 28 novembre  1997 che
approva il programma  di eradicazione e di sorveglianza  per la peste
suina classica e per la peste suina africana;
  Ritenuto necessario  adeguarsi alla suddetta  decisione comunitaria
al  fine   di  pervenire   mediante  interventi  di   controllo  alla
eradicazione delle predette malattie in Sardegna;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E'  resa  obbligatoria  l'esecuzione, da  parte  della  regione
autonoma  della Sardegna  di seguito  indicata regione  Sardegna, del
piano di eradicazione e di  sorveglianza della peste suina africana e
della  peste  classica  nel territorio  dell'isola,  approvato  dalla
commissione U.E. con propria decisione citata nelle premesse.
  2. A  tale scopo i suini  sono sottoposti ai controlli  sanitari da
parte  delle aziende  unita'  sanitarie locali  competenti secondo  i
criteri e le modalita' del piano.
  3. Gli esami di laboratorio  devono essere eseguiti anche sui suini
selvatici abbattuti nell'ambito del piano.
  4.   La  regione   Sardegna,  stante   la  particolare   situazione
epidemiologica nei confronti delle malattie  di cui all'art. 1, comma
1,   del   presente    decreto,   puo'   introdurremisure   sanitarie
straordinarie  di controllo  per il  diradamento dei  suini selvatici
nell'ambito delle proprie competenze in materia di caccia.