Si  comunica  che a  seguito  della  risoluzione del  Consiglio  di
sicurezza  delle  Nazioni  unite   l'Unione  europea  ha  emanato  il
regolamento  n.  1705/1998  del  28  luglio  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle  Comunita' europee L 215 del  1 agosto 1998,
con il quale sono stati disposti,  a decorrere dal 1 agosto citato, i
seguenti divieti:
  1)  importare direttamente  o indirettamente  nel territorio  della
Comunita' diamanti originari o  provenienti dall'Angola che non siano
accompagnati da un  certificato di origine rilasciato  dal Governo di
unita' e di riconciliazione nazionale;
  2)  vendere  o  fornire  petrolio e  prodotti  petroliferi  di  cui
all'allegato  I, originari  o  meno della  Comunita', nel  territorio
dell'Angola, attraverso i punti d'ingresso diversi dagli aeroporti di
Luanda  e Katumbela  (provincia di  Benguela)  e i  porti di  Luanda,
Malongo  (provincia di  Cabinda),  Lobito (provincia  di Benguela)  e
Namibe (provincia di Namibe);
  3)  vendere o  fornire  attrezzatura per  l'estrazione mineraria  o
servizi  minerari  elencati  nell'allegato  II a  persone  fisiche  o
giuridiche nelle seguenti zone  dell'Angola: Andulo, Bailundo, Mungo,
Nharea;
  4)  vendere o  fornire mezzi  motorizzati, incluse  imbarcazioni, o
componenti o parti di tali mezzi elencati nell'allegato III a persone
fisiche  o  giuridiche  nelle   seguenti  zone  dell'Angola:  Andulo,
Bailundo, Mungo, Nharea.
  5) fornire  o rendere disponibili  in qualsiasi forma  aeromobili o
componenti di aeromobili al  territorio dell'Angola se non attraverso
i  seguenti punti  d'ingresso: gli  aeroporti di  Luanda e  Katumbela
(provincia di  Benguela) e i  porti di Luanda, Malongo  (provincia di
Cabinda),  Lobito  (provinca  di  Benguela) e  Namide  (provincia  di
Namibe).
  Con il  citato regolamento,  vengono previste,  altresi', eccezioni
nei casi di emergenza medica o  di voli di aeromobili che trasportano
derrate alimentari, medicinali o aiuti umanitari di prima necessita',
subordinatamente  ad   autorizzazione  da   richiedere  all'autorita'
nazionale competente.  Tale richiesta  di autorizzazione,  redatta su
carta  semplice,   dovra'  essere   inviata  dai   soggetti  italiani
richiedenti  al  Ministero del  commercio  con  l'estero -  Direzione
generale per la  politica commerciale e la gestione  del regime degli
scambi - Div. VIII, il quale consultera', preventivamente al rilascio
di detta autorizzazione, il Comitato del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni unite, che dovra' accordare la propria approvazione.
  La  circolare di  questo Ministero  n. 2  del 18  dicembre 1997  e'
abrogata.
                    Il direttore generale per la politica commerciale
                        e per la gestione del regime degli scambi
                                          Cerbino