Si comunica che a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite l'Unione europea ha emanato il regolamento n. 1705/1998 del 28 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 215 del 1 agosto 1998, con il quale sono stati disposti, a decorrere dal 1 agosto citato, i seguenti divieti: 1) importare direttamente o indirettamente nel territorio della Comunita' diamanti originari o provenienti dall'Angola che non siano accompagnati da un certificato di origine rilasciato dal Governo di unita' e di riconciliazione nazionale; 2) vendere o fornire petrolio e prodotti petroliferi di cui all'allegato I, originari o meno della Comunita', nel territorio dell'Angola, attraverso i punti d'ingresso diversi dagli aeroporti di Luanda e Katumbela (provincia di Benguela) e i porti di Luanda, Malongo (provincia di Cabinda), Lobito (provincia di Benguela) e Namibe (provincia di Namibe); 3) vendere o fornire attrezzatura per l'estrazione mineraria o servizi minerari elencati nell'allegato II a persone fisiche o giuridiche nelle seguenti zone dell'Angola: Andulo, Bailundo, Mungo, Nharea; 4) vendere o fornire mezzi motorizzati, incluse imbarcazioni, o componenti o parti di tali mezzi elencati nell'allegato III a persone fisiche o giuridiche nelle seguenti zone dell'Angola: Andulo, Bailundo, Mungo, Nharea. 5) fornire o rendere disponibili in qualsiasi forma aeromobili o componenti di aeromobili al territorio dell'Angola se non attraverso i seguenti punti d'ingresso: gli aeroporti di Luanda e Katumbela (provincia di Benguela) e i porti di Luanda, Malongo (provincia di Cabinda), Lobito (provinca di Benguela) e Namide (provincia di Namibe). Con il citato regolamento, vengono previste, altresi', eccezioni nei casi di emergenza medica o di voli di aeromobili che trasportano derrate alimentari, medicinali o aiuti umanitari di prima necessita', subordinatamente ad autorizzazione da richiedere all'autorita' nazionale competente. Tale richiesta di autorizzazione, redatta su carta semplice, dovra' essere inviata dai soggetti italiani richiedenti al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Div. VIII, il quale consultera', preventivamente al rilascio di detta autorizzazione, il Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, che dovra' accordare la propria approvazione. La circolare di questo Ministero n. 2 del 18 dicembre 1997 e' abrogata. Il direttore generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Cerbino