Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli uffici I.V.A.
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Ufficio del segretario generale
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori
                                  Al  Dipartimento  delle  dogane   e
                                  delle imposte indirette
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Alle   direzioni    centrali    del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  dell'industria italiana
                                  All'Associazione  fra  le  societa'
                                  per azioni - Assonime
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  d'Italia - Anci
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  Alla lega delle cooperative
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  piccola e media industria - Confapi
                                  Alla  Confederazione  italiana  del
                                  commercio - Confcommercio
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  italiana   del   traffico   e   dei
                                  trasporti
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  artigianato - C.N.A.
                                  Alla     Confederazione    generale
                                  artigianato - Confartigianato
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  esercenti attivita'  commerciali  -
                                  Confesercenti
                                  Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltura
 Premessa.
  Com'e' noto, il  decreto del Ministro delle finanze  7 giugno 1977,
di attuazione dell'art. 2 della legge  21 febbraio 1977, n. 31, aveva
previsto una particolare documentazione  delle operazioni di acquisto
di  carburanti   per  autotrazione,  denominata   scheda  carburante,
utilizzabile  dai   soggetti  d'imposta  ai  fini   della  detrazione
dell'imposta   sul   valore    aggiunto   e   della   giustificazione
dell'acquisto medesimo agli effetti dell'imposizione diretta.
  L'art. 3, comma  137, lettera d), della legge 23  dicembre 1996, n.
662,  nell'ottica  della  semplificazione e  della  razionalizzazione
degli adempimenti contabili dei contribuenti, ha demandato al Governo
l'emanazione  di disposizioni  regolamentari  dirette  a rivedere  il
contenuto delle "annotazioni da apporre sulla documentazione relativa
agli acquisti di carburanti per  autotrazione di cui all'art. 2 della
legge 21 febbraio 1977, n. 31".
  In  attuazione di  tale delega,  e'  stato emanato  il decreto  del
Presidente  della Repubblica  10  novembre 1997,  n. 444,  pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  298 del  23
dicembre 1997, il  quale ha dettato le norme  regolamentari che hanno
modificato  la  disciplina  dell'obbligo di  redazione  della  scheda
carburanti, stabilendo le nuove indicazioni da riportare nelle schede
medesime, nonche' le modalita' di registrazione e di conservazione di
tali documenti.
  Allo scopo  di assicurare la  predisposizione e la  fornitura degli
esemplari delle nuove schede  e, comunque, l'osservanza delle recenti
disposizioni, il regolamento prevede un'adeguata "vacatio legis".
  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  444  del  1997,
infatti, produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a
quello della  sua pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale e  cioe' a
decorrere dal primo marzo 1998.
  Cio'  posto,  si forniscono  i  seguenti  chiarimenti, al  fine  di
assicurare  uniformita' di  indirizzo  nell'applicazione della  nuova
disciplina.
 1. Catteristiche generali della scheda carburanti.
  Il  decreto del  Presidente della  Repubblica  n. 444  del 1997  ha
innovato  la normativa  concernente il  contenuto e  le modalita'  di
compilazione e registrazione della scheda carburanti, senza alterarne
le caratteristiche  e la  funzione finora assolta,  consistente nella
semplificazione dell'adempimento  della fatturazione  nel particolare
settore della vendita di carburanti.
  Tale  particolare  tipo  di  documentazione,  infatti,  continua  a
costituire un deroga al principio  generale contenuto nel primo comma
dell'art. 21 del  decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 633,  secondo cui  occorre  emettere una  fattura per  ogni
operazione rilevante ai fini I.V.A. Tanto si evince, chiaramente, dal
secondo comma  dell'art. 1 del  regolamento in commento, a  norma del
quale le  annotazioni nella scheda carburante  sono sostitutive della
fattura.
  Il terzo comma dell'art. 1  del decreto in riferimento, anzi, pone,
nel caso considerato, piu' che  un'ipotesi di esonero dalla stessa ai
sensi dell'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  633 del  1972, un  vero e  proprio divieto  di fatturazione,  con
l'esclusione di alcune eccezioni che saranno esaminate piu' avanti.
 2. Ambito di applicazione della normativa.
  Per quanto  attiene piu' specificamente all'ambito  di applicazione
della  normativa in  parola,  si  rileva che  la  stessa continua  ad
interessare  gli acquisti  di  carburanti  per autotrazione  (benzina
normale,  benzina  super,  benzina  verde, miscela  di  carburante  e
lubrificante,  gasolio,  gas  metano,   GPL)  effettuati  presso  gli
impianti stradali di distribuzione dai soggetti I.V.A. nell'esercizio
di impresa, arte o professione.
  Restano, quindi, esclusi dalla  disciplina della scheda carburanti,
come del  resto gia' avvenuto  in passato, gli acquisti  dei suddetti
prodotti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione
ovvero  effettuati  presso  gli  stessi  impianti  ma  non  destinati
all'autotrazione  (ad  esempio  i  motori fissi)  o  dei  quali  tale
destinazione non possa essere  constatata all'atto dell'acquisto. Non
sono interessate  dalla disciplina  in commento  tutte le  ipotesi di
impossibilita'  di certificazione  degli acquisti  di carburante  per
mancanza  del  personale  addetto  alla distribuzione:  si  pensi  ai
rifornimenti effettuati  durante l'orario di chiusura,  attraverso le
attrezzature denominate "self service  pre pagamento". Sono parimenti
escluse dall'ambito  di applicazione  della normativa  concernente la
scheda  carburanti,   particolari  contratti,  in  uso   nel  settore
petrolifero, riconducibili alla  procedura denominata "netting". Tale
procedura consiste nella stipula  di un contratto di somministrazione
fra  il  gestore  e  la propria  compagnia  petrolifera  di  prodotti
petroliferi,  effettuati  dal  gestore  direttamente  all'utente  che
utilizza per il pagamento apposite  "carte aziendali", e fatturate al
medesimo  utente del  veicolo rifornito  dalla compagnia  petrolifera
alla quale il gestore  provvede a rifatturare l'operazione effettuata
nei  confronti del  cliente.  Sull'argomento  maggiori dettagli  sono
forniti al successivo paragrafo 4.
  Sono escluse dal particolare regime anche le cessioni di carburanti
effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei
confronti  dello  Stato,  degli  enti  pubblici  territoriali,  degli
istituti  universitari  e  degli  enti ospedalieri  di  assistenza  e
beneficenza,  secondo  quanto  dispone  espressamente  l'art.  6  del
decreto presidenziale in esame.
  Nelle ipotesi  predette di esclusione dall'obbligo  di compilazione
della scheda continua ad  applicarsi la disciplina della fatturazione
a richiesta del cliente. Nel caso  di mancanza di personale che possa
rilasciare  il documento,  possono essere  utilizzati a  tal fine,  i
buoni consegna  emessi dalle attrezzature automatiche,  da inviare ai
gestori per l'adempimento in questione.
  Si rammenta  che ai  sensi dell'art. 1  del decreto  del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996,  n. 696, le cessioni di carburante
e  lubrificanti per  autotrazione  non sono  soggette all'obbligo  di
certificazione  dei   corrispettivi  tramite  scontrino   o  ricevuta
fiscale.
  Si rileva  altresi' che  un'ulteriore deroga alla  disciplina della
scheda carburante  e' stata apportata dall'art.  12 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30,  a norma  del quale  gli esercenti  impianti di  distribuzione di
carburante  debbono rilasciare,  in luogo  della predetta  scheda, la
fattura per gli acquisti di olii  da gas effettuati presso di loro, a
richiesta  degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,
iscritti  all'albo di  cui alla  legge 6  giugno 1974,  n. 298,  e di
quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea
 3. Modalita' di applicazione della nuova disciplina.
  Gli articoli da  2 a 5 del decreto del  Presidente della Repubblica
n.  444 del  1997  in riferimento  stabiliscono, rispettivamente,  le
modalita' di istituzione, compilazione, registrazione e conservazione
della scheda carburanti, prescrivendo a carico dei soggetti d'imposta
o  comunque coinvolti  nelle operazioni  di acquisto  del carburante,
alcuni  adempimenti contabili,  che, salvo  alcune varianti  intese a
snellire la procedura della certificazione dei medesimi acquisti, non
si  discostano sostanzialmente  da quelli  previsti dalle  originarie
disposizioni del decreto ministeriale 7 giugno 1977.
3.1. Istituzione della scheda.
  L'art. 2 detta le modalita' di istituzione della scheda carburanti.
In particolare,  i contribuenti che, avendone  la facolta', intendano
esercitare  il   diritto  alla  detrazione  dell'I.V.A.   assolta  in
occasione dell'acquisto  del carburante o intendano  documentare tale
spesa agli effetti dell'applicazione dell'imposizione diretta, devono
istituire  una  scheda  conforme   al  modello  allegato  al  decreto
presidenziale  in parola,  per  ciascun veicolo  a motore  utilizzato
nell'esercizio   dell'attivita'   d'impresa,    dell'arte   o   della
professione,  che  risulti intestato  all'ente,  alla  societa' o  al
titolare   della  ditta   individuale   o   all'esercente  l'arte   o
professione, ovvero posseduto a  titolo, regolarmente documentato, di
locazione  finanziaria,  noleggio,  comodato  e simili.  Al  fine  di
semplificare  gli  adempimenti dei  contribuenti,  in  sede di  prima
applicazione  del regolamento,  si  consente  l'utilizzo dei  modelli
precedenti  fino  all'esaurimento  delle  scorte.  In  tal  caso  gli
elementi da indicare  nella scheda carburante sono  limitati a quelli
espressamente previsti dal citato art. 2.
  Nella scheda  devono essere annotati gli  estremi di individuazione
del veicolo e cioe' la casa costruttrice,  il modello e la targa o il
numero del telaio o altri  estremi identificativi del veicolo apposti
dall'impresa  costruttrice.  Devono  essere annotati,  altresi',  gli
estremi  di  identificazione  del  soggetto I.V.A.  che  acquista  il
carburante  e cioe'  la ditta,  nel caso  di impresa  individuale, la
denominazione o  ragione sociale nel  caso di impresa  collettiva, il
cognome e  il nome per gli  esercenti arti e professioni,  nonche' il
domicilio  fiscale, il  numero di  partita I.V.A.  e, per  i soggetti
domiciliati all'estero, l'ubicazione  della stabile organizzazione in
Italia.
  Nel caso  di soggetti  residenti all'estero  che hanno  nominato il
rappresentante  fiscale  in  Italia,   ai  sensi  del  secondo  comma
dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica  n. 633 del
1972,  la   scheda  carburante   deve  evidenziare  gli   estremi  di
individuazione del  veicolo sopra  elencati ed i  dati identificativi
sia  del  soggetto  residente   all'estero,  sia  del  rappresentante
residente nel territorio dello Stato.
  Per  motivi  di  semplificazione degli  adempimenti  contabili,  il
secondo comma dell'art. 2 in rassegna consente che i predetti dati di
individuazione del  veicolo e  del soggetto passivo  vengano indicati
anche a mezzo di apposito timbro.
  L'adempimento   dell'istituzione  della   scheda  carburante   deve
ritenersi  correttamente  assolto  qualora  il  documento  sia  nella
sostanza conforme al modello allegato al decreto presidenziale.
  Deve  contenere, cioe',  tutti gli  elementi e  le indicazioni  ivi
previste anche se, formalmente, potra' contenere altri dati, assumere
altre   forme  o   dimensioni  diverse   a  seconda   delle  esigenze
dell'utilizzatore.
  Per  quanto concerne  il periodo  di riferimento  del documento  in
esame, si fa presente che l'art. 2, comma 1, del regolamento prevede,
oltre  ad  una  scheda  in  cui  rilevare  gli  acquisti  mensili  di
carburante, come  avvenuto in  passato, anche una  scheda trimestrale
per   i  contribuenti   che  adottano   tale  cadenza   periodica  di
liquidazione  del  tributo. In  merito  a  tale  ultimo punto  si  fa
presente   che  non   esiste  nel   dettato  normativo   una  diretta
correlazione  tra  le  schede  e   il  periodo  di  liquidazione.  Di
conseguenza, la  scelta della scheda  carburante e' libera  nel senso
che nulla  vieta ad  esempio che  i contribuenti  trimestrali possano
utilizzare  le  schede mensili.  Del  pari,  la  scelta del  tipo  di
documentazione  va  effettuata  di  fatto scegliendo  cioe'  l'una  o
l'altra  tipologia  di  scheda  senza che  sia  necessario  osservare
particolari   formalita'  (opzioni   o   comunicazioni  agli   uffici
finanziari).  A tale  conclusione induce  la mancanza  di limitazioni
nella normativa in commento.
3.2. Compilazione della scheda.
  L'art.  3 del  piu' volte  menzionato provvedimento  pone a  carico
dell'addetto alla distribuzione  del carburante - ai fini  di una sua
maggiore responsabilizzazione  - e non piu'  a carico dell'acquirente
del carburante, come  avveniva per il passato,  l'obbligo di indicare
nella scheda  carburante, all'atto  di ogni rifornimento,  i seguenti
elementi:
   la data del rifornimento;
  l'ammontare del  corrispettivo totale  corrisposto, al  lordo della
relativa imposta sul valore aggiunto;
  gli   estremi    identificativi   dell'esercente    l'impianto   di
distribuzione   (denominazione   o   ragione  sociale   se   soggetto
collettivo, ovvero ditta o cognome e nome se persona fisica), apposti
utilizzando anche un apposito timbro;
  l'ubicazione dell'impianto di distribuzione del carburante.
  L'addetto  alla distribuzione  di  carburante, previo  accertamento
della  corrispondenza  della scheda  al  veicolo  da rifornire,  deve
apporre   la   propria   firma  per   convalida   della   regolarita'
dell'operazione d'acquisto.
  Si evidenzia  che, per motivi di  semplificazione degli adempimenti
contabili,  non   e'  piu'  obbligatoria  l'indicazione   del  numero
progressivo del l'annotazione  ne' quella del tipo  e della quantita'
del  carburante   erogato,  trattandosi  di  elementi   ritenuti  dal
legislatore  delegato scarsamente  rilevanti  ai  fini dei  controlli
fiscali.
3.3. Registrazione della scheda.
  Ai  fini  dell'annotazione  della scheda  carburante  nei  registri
previsti dalla  vigente normativa  in materia  di imposta  sul valore
aggiunto, si  rileva che  non sono intervenute  modifiche sostanziali
rispetto alla disciplina anteriore  all'entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica n. 444 del 1997.
  Per quanto  concerne la  registrazione delle operazioni  di vendita
dei carburanti,  i gestori dovranno  annotare, ai sensi  dell'art. 24
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,
l'ammontare  globale dei  corrispettivi entro  il giorno  non festivo
successivo a quello in cui le  operazioni sono state effettuate e con
riferimento a tale giorno.
  I  soggetti d'imposta  acquirenti, a  norma dell'art.  4, del  piu'
volte menzionato decreto  presidenziale devono annotare distintamente
nel  registro degli  acquisti ciascuna  scheda mensile  o trimestrale
numerata seguendo la progressione numerica del registro medesimo.
  Dalla registrazione devono  risultare il mese o il  trimestre ed il
veicolo cui  si riferisce  la scheda,  il numero  come sopra  ad essa
attribuito,  l'ammontare complessivo  delle operazioni  ovvero, nelle
ipotesi  di  detraibilita'   dell'imposta  afferente  l'acquisto  del
carburante, l'ammontare imponibile complessivo determinato diminuendo
il  totale  mensile  o  trimestrale risultante  dalla  scheda,  della
percentuale  di cui  al quarto  comma  dell'art. 27  del decreto  del
Presidente  della Repubblica  n. 633  del 1972,  e l'ammontare  della
relativa   imposta  detraibile   calcolato  mediante   l'applicazione
dell'aliquota all'imponibile scorporato.
  Puo', naturalmente, essere applicato,  in alternativa, il metodo di
calcolo dell'imponibile previsto dalla seconda parte del quarto comma
del medesimo art. 27.
  Per le  operazioni non imponibili,  deve essere indicato,  in luogo
dell'ammontare dell'imposta, il titolo  di inapplicabilita' di essa e
relativa norma.
  Tornano  applicabili  le  disposizioni contenute  nel  decreto  del
Ministro delle finanze  11 agosto 1975 e le  relative istruzioni gia'
impartite in merito alle registrazioni effettuate mediante l'utilizzo
di macchineelettrocontabili.  Sono altresi' applicabili  le modalita'
di registrazione di cui all'art.  7 del decreto legislativo 10 giugno
1994,  n. 357  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 8  agosto
1994, n.  489, secondo  il quale,  a tutti gli  effetti di  legge, la
tenuta di qualsiasi registro  contabile con sistemi meccanografici e'
considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei,
nei  termini  di  legge,  dei dati  relativi  all'esercizio  corrente
allorquando  anche  in sede  di  controlli  ed ispezioni  gli  stessi
risultino  aggiornati sugli  appositi  supporti  magnetici e  vengano
stampati  contestualmente   alla  richiesta  avanzata   dagli  organi
competenti ed in loro presenza.
  Si fa  presente, altresi', che l'art.  6, comma 7, del  decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre  1996, n. 695, dispone che non
sussiste,  ai fini  dell'imposta  sul valore  aggiunto, l'obbligo  di
annotare le  fatture e le  bollette doganali relative ad  acquisti ed
importazioni per  i quali ricorrono le  condizioni di indetraibilita'
dell'imposta stabilita dal secondo comma dell'art. 19 del decreto del
Presidente  della Repubblica  26  ottobre 1972,  n. 633  (attualmente
dall'art.  19-bis-1   del  medesimo  decreto  del   Presidente  della
Repubblica  n.  633  del  1972).  Attesa  la  funzione  della  scheda
carburante  di documento  sostitutivo della  fattura e  ricorrendo la
medesima   ragione   giustificativa,   si   ritiene   che   l'esonero
dall'obbligo di registrazione sussista anche nel caso delle schede in
parola, qualora l'imposta relativa  agli acquisti da esse documentati
non sia detraibile.
  L'ultimo periodo dell'art. 4 del  regolamento in esame dispone che,
prima  della registrazione,  l'intestatario  del  mezzo di  trasporto
utilizzato nell'esercizio d'impresa annota sulla scheda il numero dei
chilometri  rilevabile,   alla  fine   del  mese  o   del  trimestre,
dall'apposito dispositivo contachilometri  esistente nel veicolo, non
quello dei chilometri percorsi nello stesso periodo. La disposizione,
ispirata  a  motivi  di  cautela fiscale,  e'  diretta  a  facilitare
l'accertamento  del consumo  del  veicolo in  rapporto ai  chilometri
percorsi, allo scopo di evitare artificiose ricostruzioni postume del
contenuto  della  scheda. Va  da  se'  che in  assenza  dell'apposito
dispositivo (ad  esempio natanti  di modeste dimensioni  adibiti alla
pesca  e  all'acquacoltura)  che  misuri i  chilometri  percorsi,  il
disposto   normativo   predetto   potra'  ritenersi   osservato   con
l'indicazione sulla scheda carburanti delle  ore di moto a cura degli
utenti  e con  altro  analogo dispositivo  presente  sul veicolo  che
consenta  di ricostruire  in modo  oggettivo l'impiego  del mezzo  di
trasporto (ad esempio contaore).
3.4. Conservazione delle schede carburante.
  L'art. 5  del decreto  del Presidente della  Repubblica n.  444 del
1997 prescrive  l'obbligo di  conservazione delle schede  in discorso
mediante un rinvio alle  disposizioni generali contenute nell'art. 39
del  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  633 del  1972, che
regolamenta  le  modalita'  ed   i  termini  di  conservazione  delle
scritture  contabili  e dei  documenti  rilevanti  ai fini  tributari
rinviando, a sua volta, all'art.  22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Debbono,  pertanto,  intendersi  confermate   a  tale  riguardo  le
disposizioni  normative  e  le  interpretazioni  ministeriali  finora
emanate relativamente all'osservanza di tale obbligo.
  Si precisa, inoltre,  che le schede in questione  non sono soggette
alle formalita' della preventiva numerazione e bollatura.
 4. Prassi amministrativa applicabile.
  Attesa  la valenza  prevalentemente procedurale  e non  sostanziale
delle innovazioni apportate dal  regolamento in rassegna, si conferma
l'operativita' delle  istruzioni gia' impartite in  passato da questa
amministrazione,  in quanto  compatibili  con  le nuove  disposizioni
introdotte,  salva  l'integrazione   prescritta  dall'ultimo  periodo
dell'art. 4  del decreto del  Presidente della Repubblica n.  444 del
1997 in  esame. In particolare,  restano ferme le  istruzioni fornite
con i provvedimenti che si elencano di seguito a titolo indicativo:
  circolare  ministeriale 13  luglio  1977, n.  39,  che ha  chiarito
quanto segue:
  a)  per  quanto  concerne  gli  acquisti  di  carburanti  fatti  da
dipendenti   di  soggetti   d'imposta  che   utilizzano  la   propria
autovettura per conto del datore di lavoro, la scheda carburante deve
contenere  gli  estremi  di  individuazione del  veicolo  ed  i  dati
identificativi  del dipendente  intestatario del  veicolo medesimo  e
dell'impresa  soggetto d'imposta.  Si precisa  che l'indicazione  dei
chilometri percorsi  va riferita esclusivamente ai  consumi afferenti
l'attivita' d'impresa;
  b)  per  i   veicoli  a  motore  nuovi  di   fabbrica,  non  ancora
immatricolati, per  i quali il rifornimento  della dotazione iniziale
di   carburante  venga   effettuato  presso   impianti  stradali   di
distribuzione,   puo'  essere   istituita  un'unica   scheda  mensile
contenente  un'apposita  colonna  sulla   quale  annotare,  per  ogni
rifornimento, il  numero di telaio del  veicolo rifornito; l'utilizzo
di una unica  scheda, con l'indicazione del numero di  telaio e degli
estremi della  "targa prova", e'  pure consentito per  i rifornimenti
relativi a veicoli  affidati per la riparazione o per  la vendita. Si
ritiene che la descritta procedura  possa essere adottata nel caso di
utilizzazione  da parte  di imprese  concessionarie di  autovetture e
veicoli industriali  nuovi di fabbrica, non  immatricolati, ovvero da
parte  di commercianti  di veicoli  usati, adibiti  all'esecuzione di
prove  tecniche o  dimostrative  per la  clientela ovvero  consegnati
all'acquirente  con  la  dotazione  iniziale di  carburante.  Non  si
ritiene sussistente  per le fattispecie sopra  descritte l'obbligo di
indicare  sull'unica scheda  il chilometraggio  iniziale e  finale di
ogni  periodo  di  riferimento  della  carta  carburante  (mensile  o
trimestrale) o,  per i veicoli  affidati in riparazione  i chilometri
effettivamente  percorsi.   Cio'  in   quanto  trattasi   di  ipotesi
specifiche  rispetto al  caso tipico  rappresentato dai  rifornimenti
continuativi  da   parte  dell'utente  del  veicolo,   per  le  quali
l'adempimento risulterebbe oltremodo  oneroso. Le anzidette modalita'
di  istituzione della  scheda, ma  con l'obbligo  di indicazione  dei
chilometri, possono essere utilizzate  dagli esercenti l'attivita' di
autonoleggio,  i  quali possono  adottare  un'unica  scheda per  ogni
stazione  noleggiante,   secondo  quanto   gia'  consentito   con  la
risoluzione  ministeriale  26  luglio  1977,  n.  362907.  La  scheda
medesima deve recare per ogni rifornimento di carburante, gli estremi
di immatricolazione di ciascun veicolo noleggiato;
  c)  nell'ipotesi prevista  dall'art. 8,  secondo comma,  del citato
decreto  n. 633  del  1972, l'esportatore  intestatario della  scheda
carburante,  deve  rilasciare la  dichiarazione  di  cui alla  citata
disposizione con l'indicazione della data e del prezzo del carburante
acquistato e deve annotare nella scheda carburante anche il titolo di
inapplicabilita'   dell'imposta    e   la   relativa    norma.   Tali
dichiarazioni,  sono conservate  a cura  del gestore  dll'impianto di
distribuzione,  a  giustificazione   della  non  imponibilita'  delle
anzidette operazioni.
  Per questi casi si rende necessario esporre distintamente l'importo
totale  degli  acquisti  senza  pagamento d'imposta  e  quello  degli
acquisti con prezzo comprensivo dell'imposta;
  risoluzione  ministeriale 19  dicembre 1977,  numero 363799  che ha
autorizzato  gli utilizzatori  di  veicoli a  motore,  di regola  non
abilitati  alla cicolazione  stradale  (carrelli elevatori,  macchine
operatrici come trattori, escavatori, mezzi per spurgo pozzi), muniti
di specifica autorizzazione alla  circolazione medesima, ad istituire
la scheda carburante  e ad indicare, in luogo della  targa, il numero
di matricola  della macchina e, ove  il mezzo sia dotato  di apposito
dispositivo, il numero  dei chilometri ovvero il numero  delle ore di
lavorazione.  Naturalmente, qualora  i  suddetti  mezzi speciali  non
possano  circolare   su  strada  e  quindi   non  possano  rifornirsi
direttamente presso gli impianti  stradali di distribuzione, mancando
il presupposto di legge  per l'applicazione della disciplina relativa
alla  scheda   carburanti,  la   documentazione  degli   acquisti  di
carburanti e' costituita dalla fattura di cui all'art. 21 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  risoluzione ministeriale 22 luglio 1977,  n. 362872, che ha escluso
dall'obbligo di  istituzione della  scheda carburante  i contribuenti
che non intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell'imposta;
  risoluzione  ministeriale  26  luglio   1977,  n.  362648,  che  ha
consentito l'adozione di una speciale procedura di compilazione della
scheda carburanti aggiornata per esigenze aziendali, nel rispetto del
decreto  del  Presidente della  Repubblica  n.  444  del 1997  con  i
seguenti adempimenti:
  a) ciascun veicolo  sociale e' dotato, anziche'  di un'unica scheda
di un apposito blocco di buoni  predisposti in tagli di importo fisso
predeterminato,   ciascuno  dei   quali   da   utilizzare  per   ogni
rifornimento  e   sui  medesimi   buoni  vengono  eseguiti,   a  cura
dell'addetto  alla  distribuzione,   le  annotazioni  previste  dalla
normativa  vigente   ed  una  copia  del   documento  viene  ritirata
dall'addetto medesimo;
  b) alla fine di ogni mese  i dati contenuti nei buoni utilizzati da
ciascun    veicolo    vengono    elaborati   per    consentirne    la
contabilizzazione  e  l'annotazione   nel  registro  sezionale  degli
acquisti  di  cui  all'art.  25  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  633 del  1972, nel rispetto  dei termini  previsti dal
decreto  ministeriale  11  agosto  1975  e  ferma  restando  la  loro
inclusione  nella liquidazione  trimestrale  di  competenza. I  buoni
vengono numerati, datati e conservati a norma dell'art. 39 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
  c) in  aggiunta agli adempimenti sopra  descritti, gli utilizzatori
dei  veicoli sociali  compilano mensilmente  un documento,  anch'esso
numerato, datato e conservato a norma dell'art. 39 del precitato art.
33 del decreto  del Presidente della Repubblica n. 633  del 1972, nel
quale devono essere  indicati, oltre ad altri elementi,  il numero di
targa del veicolo  e l'indicazione dei chilometri  percorsi alla fine
del periodo di riferimento;
  risoluzione  ministeriale  24  febbraio  1978, n.  363567,  che  ha
ammesso la  possibilita' di annotare  nel registro degli  acquisti il
nome del  dipendente consegnatario  dell'autoveicolo, in  luogo degli
estremi del veicolo stesso, nel caso  in cui la quasi totalita' degli
autoveicoli venga assegnata con carattere di continuita' e stabilita'
ai  singoli   dipendenti  che   ne  giustifichino  il   possesso  con
l'autentica notarile di un'apposita autorizzazione a condurre;
  risoluzione ministeriale  2 marzo 1978,  n. 13484, che  ha ritenuto
non  obbligatoria l'indicazione  nella  scheda del  numero di  codice
fiscale del soggetto d'imposta che acquista il carburante;
  risoluzione ministeriale 20 maggio 1983, n. 341924, con la quale e'
stato stabilito  che la scheda  carburante non costituisce  un valido
documento  giustificativo, ai  fini del  riconoscimento del  rimborso
dell'I.V.A  relativa agli  acquisti  di  carburante per  autotrazione
effettuati presso gli impianti di distribuzione automatica in Italia,
da  parte  degli  autotrasportatori   non  residenti  nel  territorio
italiano, nel presupposto che il divieto per i gestori di impianti di
distribuzione   di   carburanti    di   emettere   fatture   riguarda
esclusivamente  gli  acquisti  effettuati   da  soggetti  di  imposta
nazionali;
  risoluzione ministeriale 17  febbraio 1989, n. 571647  e n. 570767,
come integrata dalla risoluzione ministeriale 4 luglio 1996, n.106/E,
che  ha dato,  tra l'altro,  la possibilita'  di sostituire  la carta
carburante  con una  particolare procedura  di fatturazione  posta in
essere con l'utilizzo di un'apposita carta di credito e sulla base di
appositi contratti di somministrazione.
  I  criteri  indicati  nelle  risoluzioni  medesime  possono  essere
applicati  anche  a  particolari  fattispecie  che  ne  costituiscono
varianti.
  E'  stato, a  tale riguardo,  prospettato il  caso di  una societa'
petrolifera  che stipula  con i  gestori degli  impianti stradali  di
distribuzione di carburante un  contratto di somministrazione in base
al quale il gestore dell'impianto  di distribuzione si impegna, verso
corrispettivo,  ad  eseguire  a  favore  della  societa'  petrolifera
cessioni periodiche  o continuative, consistenti nel  rifornimento di
carburante   alle  societa'   aderenti  al   sistema  delle   tessere
magnetiche,  che,  a  loro  volta hanno  stipulato  un  contratto  di
somministrazione con la stessa societa' petrolifera.
  Pertanto, l'attivita'  di rifornimento  di carburante si  scinde in
due operazioni distinte:
  somministrazioni  continuative  del distributore  comodatario  alle
societa' petrolifere;
  somministrazioni  dalla  societa'   petrolifera  direttamente  alla
societa' avente diritto alla fornitura del carburante.
  Nel rapporto tra gestore e societa' petrolifera il primo emette nei
confronti di  quest'ultima regolare  fattura per  le somministrazioni
effettuate a  favore della  societa' beneficiaria delle  forniture di
carburante. La societa' petrolifera, a  sua volta, emette fattura nei
confronti  della  societa'  che fruisce  della  somministrazione  nei
termini  previsti dal  secondo  comma, lettera  a),  dell'art. 6  del
decreto del Presidente  della Repubblica n. 633 del 1972,  in base al
flusso di  informazioni automatizzate di tutti  i prelievi effettuati
con l'utilizzo delle carte magnetiche.
  Gli  utilizzatori  dei  veicoli sociali  compilano  mensilmente  un
documento numerato e datato nel  quale sono indicati, tra l'altro, il
numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi.
  Nelle ipotesi considerate non si  ritiene applicabile il divieto di
fatturazione  di cui  al  terzo  comma dell'art.  1  del decreto  del
Presidente  della Repubblica  n. 444  del 1997,  in quanto  lo stesso
divieto  e'  posto testualmente  a  carico  dei gestori  di  impianti
stradali di  distribuzione di carburante per  autotrazione, non delle
societa'  petrolifere.  Nelle  fattispecie  descritte,  inoltre,  non
ricorre un'ipotesi di  cessione di beni in senso  tecnico, cosi' come
richiesto  dagli articoli  1 e  6 del  citato decreto  del Presidente
della Repubblica n. 444 del  1997 che delimitano l'ambito applicativo
della disciplina  concernente la  carta carburanti, ma  un'ipotesi di
somministrazione ai sensi dell'art. 1559 del codice civile. In alcuni
casi, poi,  gli adempimenti in  materia di carta carburante  non sono
concretamente attuabili  per la  mancanza del personale  addetto alla
distribuzione del carburante;
  risoluzione  ministeriale   15  gennaio  1996,  n.   17/E,  che  ha
riconosciuto l'ammissibilita' di una scheda carburante, rappresentata
da  un  supporto  magnetico,  predisposta  con  l'osservanza  di  una
procedura speciale ivi descritta.
  Gli uffici in indirizzo sono  pregati di dare la massima diffusione
al contenuto della presente circolare.
                                         Il direttore generale
                                    del Dipartimento delle entrate
                                              Romano