IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto  il  regio  decreto  30   marzo  1942,  n.  327,  concernente
l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 15 febbraio 1952,
n.  328  e  successive   modificazioni  ed  integrazioni  concernente
l'approvazione  del regolamento  per  l'esecuzione  del codice  della
navigazione (navigazione marittima);
  Vista la  legge 21  novembre 1985,  n. 739,  concernente l'adesione
alla convenzione sulle norme relative  alla formazione della gente di
mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7
luglio 1978;
  Visto il  comunicato del Ministero degli  affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  275 del 24  novembre 1987,  relativo al
deposito presso il segretariato generale  dell'IMO, in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta, entrata, pertanto,  in vigore, per l'Italia  il 26 novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
  Vista  la  risoluzione  1   della  conferenza  dei  paesi  aderenti
all'organizzazione marittima  internazionale (IMO) tenutasi  a Londra
il 7  luglio 1995, con la  quale sono stati adottati  gli emendamenti
all'annesso della sopra citata convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale
con  la  quale   e'  stato  adottato  il   codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Vista     la     comunicazione    del     segretariato     generale
dell'organizzazione marittima internazionale del 1 novembre 1996, con
la quale si comunica che, ai  sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della
sopra  citata convenzione  STCW  del 1978,  i suindicati  emendamenti
entreranno in vigore dal 1 febbraio 1997;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  8 novembre 1991,
n. 435,  concernente l'approvazione del regolamento  per la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare;
  Vista la  direttiva 94/58/CE  del Consiglio  del 22  novembre 1994,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
  Visto l'art 7,  comma 1-bis, del decretolegge 30  dicembre 1997, n.
457,  convertito   in  legge  27   febbraio  1998,  n.   30,  recante
"disposizioni urgenti  per lo  sviluppo del  settore dei  trasporti e
l'incremento dell'occupazione", che modifica il primo e secondo comma
dell'art. 123 del codice della navigazione;
  Ritenuta la  necessita' di  adeguare i requisiti  e i  limiti delle
abilitazioni dei  titoli professionali  marittimi di  cui al  primo e
secondo comma del  citato art. 123 del codice  della navigazione alle
prescrizioni scaturenti dalla convenzione internazionale IMO STCW/78,
come emendata nel 1995, nonche' dalla direttiva 94/58/CE;
  Considerata   la  facolta'   di  avvalersi   di  un   provvedimento
transitorio  consentita dalla  regola  I/15  della convenzione  sopra
citata;
  Considerato  che tale  facolta' consente  alle amministrazioni  dei
Governi aderenti alla convenzione di  continuare fino alla data del 1
febbraio 2002, a rilasciare,  convalidare e riconoscere i certificati
relativi alla formazione della gente di  mare in base ai requisiti ed
ai   limiti  previsti   dalla  normativa   nazionale  vigente   prima
dell'entrata  in  vigore  degli  emendamenti  1995  alla  convenzione
STCW/78 nei confronti dei lavoratori marittimi che abbiano iniziato a
navigare prima del 1 agosto 1998;
  Considerato inoltre che tale facolta' consente alle amministrazioni
dei Governi  aderenti alla convenzione  di continuare fino  alla data
del  1 febbraio  2002, a  riconvalidare i  certificati relativi  alla
formazione della  gente di  mare in  base ai  requisiti ed  ai limiti
previsti  dalla normativa  nazionale  vigente  prima dell'entrata  in
vigore degli emendamenti 1995 alla convenzione STCW/78;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Abilitazioni per i servizi di coperta
                     su navi adibite al traffico
  1. Le  abilitazioni per  i servizi  di coperta  su navi  adibite al
traffico sono:
    a) ufficiale di navigazione;
    b) ufficiale di navigazione di seconda classe;
    c) ufficiale di navigazione di terza classe;
    d) capitano;
    e) capitano di seconda classe;
    f) comandante;
    g) comandante di seconda classe;
    h) comandante di terza classe;
    i) comandante di quarta classe;
    l) comune di guardia di coperta.
  2. Le abilitazioni professionali di cui al precedente comma hanno i
seguenti limiti:
  a) l'abilitazione "ufficiale di  navigazione" consente di imbarcare
in qualita' di ufficiale di coperta  di grado inferiore al primo e ad
assumere la responsabilita' di una  guardia di navigazione a bordo di
navi senza limitazioni riguardo  le caratteristiche e la destinazione
della nave;
  b)  l'abilitazione "ufficiale  di  navigazione  di seconda  classe"
consente di  imbarcare in qualita'  di ufficiale di coperta  di grado
inferiore al primo e ad assumere la responsabilita' di una guardia di
navigazione  a bordo  di navi  aventi  stazza lorda  inferiori a  500
tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave;
  c)  l'abilitazione  "ufficiale  di  navigazione  di  terza  classe"
consente di  imbarcare in qualita'  di ufficiale di coperta  di grado
inferiore al primo e ad assumere la responsabilita' di una guardia di
navigazione  a bordo  di navi  aventi  stazza lorda  inferiori a  500
tonnellate che compiono navigazione nazionale costiera;
  d) l'abilitazione  "capitano" consente di imbarcare  in qualita' di
primo ufficiale di coperta a bordo di navi senza limitazioni riguardo
le caratteristiche e la destinazione della nave;
  e)  l'abilitazione   "capitano  di  seconda  classe"   consente  di
imbarcare in qualita'  di primo ufficiale di coperta a  bordo di navi
aventi  stazza  lorda  compresa  tra  500  e  3000  tonnellate  senza
limitazioni riguardo la destinazione della nave;
  f) l'abilitazione  "comandante" consente di assumere  il comando di
navi senza limitazioni riguardo  le caratteristiche e la destinazione
della nave;
  g)  l'abilitazione  "comandante  di  seconda  classe"  consente  di
assumere il  comando di navi aventi  stazza lorda compresa tra  500 e
3000  tonnellate senza  limitazioni  riguardo  la destinazione  della
nave;
  h) l'abilitazione "comandante di terza classe" consente di assumere
il comando  di navi  aventi stazza lorda  inferiore a  500 tonnellate
senza limitazioni riguardo la destinazione della nave;
  i)  l'abilitazione  "comandante  di   quarta  classe"  consente  di
assumere  il comando  di navi  aventi  stazza lorda  inferiore a  500
tonnellate che compiono navigazione nazionale costiera;
  l) l'abilitazione  di "comune  di guardia  di coperta"  consente di
prendere  parte  al  servizio  di  guardia  di  navigazione  con  una
qualifica di  coperta a bordo  di navi senza limitazioni  riguardo le
caratteristiche e la destinazione della nave.
  3. I requisiti delle abilitazioni di cui al presente articolo, sono
individuati  con  successiva  determina del  direttore  generale  del
lavoro marittimo e portuale.