IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima); Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la risoluzione 1 della conferenza dei paesi aderenti all'organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi; Vista la comunicazione del segretariato generale dell'organizzazione marittima internazionale del 1 novembre 1996, con la quale si comunica che, ai sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della sopra citata convenzione STCW del 1978, i suindicati emendamenti entreranno in vigore dal 1 febbraio 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, concernente l'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la direttiva 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare; Visto l'art 7, comma 1-bis, del decretolegge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione", che modifica il primo e secondo comma dell'art. 123 del codice della navigazione; Ritenuta la necessita' di adeguare i requisiti e i limiti delle abilitazioni dei titoli professionali marittimi di cui al primo e secondo comma del citato art. 123 del codice della navigazione alle prescrizioni scaturenti dalla convenzione internazionale IMO STCW/78, come emendata nel 1995, nonche' dalla direttiva 94/58/CE; Considerata la facolta' di avvalersi di un provvedimento transitorio consentita dalla regola I/15 della convenzione sopra citata; Considerato che tale facolta' consente alle amministrazioni dei Governi aderenti alla convenzione di continuare fino alla data del 1 febbraio 2002, a rilasciare, convalidare e riconoscere i certificati relativi alla formazione della gente di mare in base ai requisiti ed ai limiti previsti dalla normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore degli emendamenti 1995 alla convenzione STCW/78 nei confronti dei lavoratori marittimi che abbiano iniziato a navigare prima del 1 agosto 1998; Considerato inoltre che tale facolta' consente alle amministrazioni dei Governi aderenti alla convenzione di continuare fino alla data del 1 febbraio 2002, a riconvalidare i certificati relativi alla formazione della gente di mare in base ai requisiti ed ai limiti previsti dalla normativa nazionale vigente prima dell'entrata in vigore degli emendamenti 1995 alla convenzione STCW/78; Decreta: Art. 1. Abilitazioni per i servizi di coperta su navi adibite al traffico 1. Le abilitazioni per i servizi di coperta su navi adibite al traffico sono: a) ufficiale di navigazione; b) ufficiale di navigazione di seconda classe; c) ufficiale di navigazione di terza classe; d) capitano; e) capitano di seconda classe; f) comandante; g) comandante di seconda classe; h) comandante di terza classe; i) comandante di quarta classe; l) comune di guardia di coperta. 2. Le abilitazioni professionali di cui al precedente comma hanno i seguenti limiti: a) l'abilitazione "ufficiale di navigazione" consente di imbarcare in qualita' di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilita' di una guardia di navigazione a bordo di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave; b) l'abilitazione "ufficiale di navigazione di seconda classe" consente di imbarcare in qualita' di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilita' di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda inferiori a 500 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave; c) l'abilitazione "ufficiale di navigazione di terza classe" consente di imbarcare in qualita' di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilita' di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda inferiori a 500 tonnellate che compiono navigazione nazionale costiera; d) l'abilitazione "capitano" consente di imbarcare in qualita' di primo ufficiale di coperta a bordo di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave; e) l'abilitazione "capitano di seconda classe" consente di imbarcare in qualita' di primo ufficiale di coperta a bordo di navi aventi stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave; f) l'abilitazione "comandante" consente di assumere il comando di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave; g) l'abilitazione "comandante di seconda classe" consente di assumere il comando di navi aventi stazza lorda compresa tra 500 e 3000 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave; h) l'abilitazione "comandante di terza classe" consente di assumere il comando di navi aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate senza limitazioni riguardo la destinazione della nave; i) l'abilitazione "comandante di quarta classe" consente di assumere il comando di navi aventi stazza lorda inferiore a 500 tonnellate che compiono navigazione nazionale costiera; l) l'abilitazione di "comune di guardia di coperta" consente di prendere parte al servizio di guardia di navigazione con una qualifica di coperta a bordo di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave. 3. I requisiti delle abilitazioni di cui al presente articolo, sono individuati con successiva determina del direttore generale del lavoro marittimo e portuale.