IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto l'articolo  71, comma 2,  del codice della  strada, approvato
con  decreto  legislativo 30  aprile  1992,  n. 285,  pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 114 del  18 maggio
1992,  cosi' come  modificato  dal decreto  legislativo 10  settembre
1993,  n. 360,  pubblicato  nel supplemento  ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993;
  Visto l'articolo 232 del codice della strada, approvato con decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n. 285,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n.  114 del 18 maggio  1992, cosi'
come modificato  dal decreto legislativo  10 settembre 1993,  n. 360,
pubblicato nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 217
del 15 settembre 1993;
  Visto l'articolo 227 del regolamento  di esecuzione e di attuazione
del codice della  strada, approvato con decreto  del Presidente della
Repubblica  16  dicembre 1992,  n.  495,  pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992;
  Visto l'articolo 1 del decreto  legislativo 28 giugno 1993, n. 214,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 151 del 30
giugno 1993;
  Visto l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto  1988, n. 400,
pubblicata nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988;
  Considerata   l'esigenza   di    disciplinare   l'ammissione   alla
circolazione  stradale degli  autoveicoli destinati  al trasporto  di
persone e cose con veicoli blindati;
  Viste le conclusioni raggiunte  dall'apposita commissione di studio
all'uopo  predisposta  con  decreto  dal Ministero  dei  trasporti  -
Direzione  generale della  motorizzazione civile  e dei  trasporti in
concessione,  con  la  partecipazione  di  enti  di  Stato  civili  e
militari,  associazioni dei  costruttori nonche'  delle categorie  di
utenza interessate;
  Visto che  il Ministero dell'ambiente,  cui e' stato  sottoposto il
decreto,  con  nota  n.  2513/SIAR/96  del 10  luglio  1997,  non  ha
presentato osservazioni di sorta;
  Esperita la procedura  di cui all'articolo 6 della  legge 21 giugno
1986, n. 317, di recepimento della direttiva 83/189/CEE;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del  28 novembre 1996,  nel quale si invita  a riconsiderare
responsabilmente  le scadenze  temporali previste  dalle disposizioni
transitorie;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge  23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 01226 del 6 marzo 1997);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Il presente  decreto  si applica  ai veicoli  a  motore e  loro
rimorchi di  cui all'articolo  47 del codice  della strada,  comma 1,
lettera g) ed i), e comma 2, lettere:
  b)  categorie M1,  M2 ed  M3 destinati  al trasporto  di persone  e
denominati autoveicoli blindati per trasporto persone;
  c) categorie N1, N2 ed N3 destinati al trasporto di persone e cose,
anche  contemporaneamente, destinati  alla custodia  delle cose,  ivi
compreso  il trasporto  valori  di cui  all'allegato  IV al  presente
decreto, denominati rispettivamente:
    autoveicoli blindati per trasporto valori;
    autoveicoli blindati per trasporto di cose;
  d)  categorie  O2, O3  ed  O4  destinati  al  trasporto di  cose  e
denominati rimorchi o semirimorchi blindati.
  2. Tutti  i veicoli  di cui  al comma  1 sono  classificati veicoli
blindati e  sono caratterizzati  da particolari attrezzature  fisse e
permanenti  a  protezione delle  persone  e  delle cose  trasportate,
rispondenti alle specifiche tecniche di cui agli allegati I, II, III,
IV,  V  e  VI  al   presente  decreto,  di  cui  costituiscono  parte
integrante.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note al preambolo:
            - Si  riporta il testo   del comma 2   dell'art.  71  del
          codice della strada:
            "2.  Il  Ministro dei trasporti,   con propri decreti, di
          concerto con il Ministro dell'ambiente per gli  aspetti  di
          sua   competenza   e  con  gli  altri    Ministri    quando
          interessati,  stabilisce   periodicamente   le  particolari
          caratteristiche   costruttive   e   funzionali  cui  devono
          corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti
          specifici o per uso speciale, nonche' i veicoli blindati".
            -  Il    testo   dell'art.   232    del   codice    della
          strada    (Norme  regolamentari e   decreti ministeriali di
          esecuzione  e di attuazione) e' il seguente:
            "Art. 232. -  1. In tutti i  casi in cui, ai sensi  delle
          norme del  presente  codice,  e'  demandata    ai  Ministri
          competenti   l'emanazione   di  norme  regolamentari     di
          esecuzione o   di attuazione  nei    limiti  delle  proprie
          competenze,  le  relative  disposizioni  sono  emanate  nel
          termine di dodici mesi   dalla data di  entrata  in  vigore
          del  presente  codice,  salvi i diversi termini fissati dal
          medesimo.
            2. I decreti  di cui al comma 1, nonche'  quelli previsti
          dall'art.  3, comma  2, della delega 13   giugno  1991,  n.
          190,      entrano  in  vigore  dopo  sei  mesi  dalla  loro
          pubblicazione.
            3.  Fino    alla scadenza   del termine  di applicazione,
          rimangono in vigore     nelle     singole     materie    le
          disposizioni      regolamentari  previgenti,  salvo  quanto
          diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239".
            - Si riporta il testo dell'art. 227  del  regolamento  di
          esecuzione  e  di   attuazione    del  nuovo  codice  della
          strada    (caratteristiche  costruttive  e  funzionali  dei
          veicoli a motore e dei loro rimorchi):
            "Art.    227.    -   1.   Le  caratteristiche    generali
          costruttive  e funzionali  dei   veicoli,   soggette     ad
          accertamento,   sono  quelle indicate  nell'appendice V  al
          presente  titolo. Nell'ambito  di tali caratteristiche   il
          Ministero  dei  trasporti e  della navigazione  - Direzione
          generale  della  M.C.T.C., con  propri decreti,  stabilisce
          quali devono essere oggetto di  accertamento, in  relazione
          a ciascuna categoria di veicoli.
            2.    In relazione   a quanto   stabilito   dall'art. 71,
          comma  3,    del  codice,  i  provvedimenti    emanati  dal
          Ministero  dei  trasporti e della navigazione  -  Direzione
          generale  della   M.C.T.C.   riguardanti   le  prescrizioni
          tecniche,    comprese  quelle eventualmente dettate  in via
          sperimentale  relative  alle  caratteristiche di  cui  alla
          suddetta appendice  individuano   anche  le  modalita'  per
          la  richiesta  e l'esecuzione  dei  relativi  accertamenti.
          I  medesimi   provvedimenti stabiliscono,   altresi',    le
          eventuali  prescrizioni   tecniche   e   le caratteristiche
          escluse   dall'accertamento nel caso  in    cui,  in  luogo
          dell'omologazione del  tipo, venga richiesta l'approvazione
          in  unico  esemplare.   Le prescrizioni  tecniche  relative
          alle   caratteristiche costruttive e  funzionali  attinenti
          alla  protezione  ambientale  di  cui alla lettera E  della
          citata appendice sono stabilite    sulla  base  dei  limiti
          massimi       d'accettabilita'         delle      emissioni
          inquinanti nell'atmosfera e   delle emissioni    sonore  da
          fonti    veicolari,  limiti fissati ai   sensi dell'art. 10
          della   legge 3  marzo  1987,    n.  59,  con  decreto  del
          Ministro  dell'ambiente  di   concerto con il  Ministro dei
          trasporti e della navigazione e il Ministro della sanita'.
            3.  Il Ministero  dei  trasporti e  della  navigazione  -
          Direzione  generale  della  M.C.T.C., di concerto   con gli
          altri Ministeri, quando interessati,  puo',  in   relazione
          ad  esigenze   di   sicurezza   della circolazione   o   di
          protezione     dell'ambiente,      stabilire      ulteriori
          caratteristiche   costruttive  e  funzionali   in  aggiunta
          a  quelle elencate nei commi precedenti".
            - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
          28 giugno 1993, n.   214  (Differimento    dei  termini  di
          entrata  in    vigore  delle disposizioni   contenute   nei
          titoli  III e  IV,   nonche'   di   quelle relative    agli
          archivi,  all'anagrafe    nazionale   ed   al servizio   di
          monitoraggio contenute nel  titolo  VII  del  nuovo  codice
          della strada):
            "Art.  1.  - 1. Le disposizioni  contenute nel titolo III
          del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   si
          applicano dal 1 ottobre 1993.
            2.  Al decreto  legislativo 30 aprile 1992, n.  285, sono
          approntate le seguenti modificazioni:
            a) all'art.  236, comma 1,  le parole  ''alla scadenza di
          mesi sei dalla entrata in   vigore  del  presente  codice''
          sono sostituite dalle seguenti: ''al 30 settembre 1992'';
            b)  all'art.  239,  comma  1,  le   parole: ''da mesi sei
          dall'entrata  in  vigore   del   presente   codice''   sono
          sostituite dalle seguenti: ''dal 1 ottobre 1993'';
            c)  all'art.  239,   comma 2, le parole: ''dalla scadenza
          di sei mesi dall'entrata in  vigore del presente  codice'',
          sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 ottobre 1993''".
            - Si  riporta il testo  del comma 3,  dell'art. 17, della
          legge   23  agosto     1988,     n.    400      (Disciplina
          dell'attivita'    di    Governo     ed  ordinamento   della
          presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materia di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  Si riporta  l'art. 6  della   legge 21   giugno  1986,
          n.  317,    di  recepimento    della direttiva   83/189/CEE
          (Attuazione   della direttiva  83/189/CEE  relativa    alla
          procedura  d'informazione nel   settore delle norme e delle
          regolamentazioni tecniche):
            "Art. 6  (Comunicazione delle  informazioni da parte  del
          Ministero  dell'industria,       del     commercio        e
          dell'artigianato).    -  1.   Le informazioni acquisite dal
          Ministero        dell'industria,    del     commercio     e
          dell'artigianato,      nel      corso     della   procedura
          comunitaria   di informazione  nel  settore  delle    norme
          e    delle    regolamentazioni  tecniche   sono   poste   a
          disposizione   delle    altre    amministrazioni  pubbliche
          interessate.  Il Ministero dell'industria, del  commercio e
          dell'artigianato   definisce le  modalita'  per  assicurare
          il  flusso delle informazioni,  anche mediante  sistemi  di
          posta   elettronica.   Il   Ministro   dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  e'   tenuto   a   garantire
          l'accesso alle informazioni  da parte degli utenti, singoli
          od  associati,  anche  attraverso   l'ausilio  di  adeguati
          supporti  informatici   o   di   sportelli  al    pubblico,
          aperti  a  cura  delle amministrazioni regionali.
            2.   Le   osservazioni   elaborate    da   parte    delle
          amministrazioni  statali, relative ai progetti di  norma di
          regole tecniche presentate da  altri  Stati  membri,   sono
          trasmesse  alla   Commissione   delle Comunita'  europee  a
          cura   del   Ministro   dell'industria,   del  commercio  e
          dell'artigianato.   Tali   osservazioni   possono  fondarsi
          unicamente  sugli  aspetti  suscettibili    di   costituire
          ostacolo    agli  scambi  e    non  agli elementi fiscali o
          finanziari del progetto".
            Nota all'art. 1:
            - Si riporta il  testo  dell'art.  47  del  codice  della
          strada:
            "Art.   47   (Classificazione   dei  veicoli).   -  1.  I
          veicoli  si classificano, ai fini del presente codice, come
          segue:
               a) veicoli a braccia;
               b) veicoli a trazione animale;
               c) velocipedi;
               d) slitte;
               e) ciclomotori;
               f) motoveicoli;
               g) autoveicoli;
               h) filoveicoli;
               i) rimorchi;
               l) macchine agricole;
               m) macchine operatrici;
               n) veicoli con caratteristiche atipiche.
            2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al  comma
          1,   lettere  e),  f),  g),  h),  i)  e  n)  sono  altresi'
          classificati   come   segue   in   base   alle    categorie
          internazionali:
            a)  categoria L1:  veicoli a due ruote la cilindrata  del
          cui motore (se  si tratta  di  motore termico)  non  supera
          i 50  cc  e la  cui velocita'   massima   di    costruzione
          (qualunque   sia  il  sistema  di propulsione) non supera i
          50 km/h;
            categoria L2: veicoli a tre ruote  la cilindrata del  cui
          motore  (se  si tratta di  motore termico) non supera  i 50
          cc e  la cui velocita' massima  di  costruzione  (qualunque
          sia  il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
            categoria  L3: veicoli a due ruote  la cilindrata del cui
          motore (se si  tratta di  motore termico)  supera  i 50  cc
          o  la cui  velocita' massima   di costruzione    (qualunque
          sia il  sistema di  propulsione) supera i 50 km/h;
            categoria   L4:    veicoli  a    tre  ruote  asimmetriche
          rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata  del
          cui  motore (se si tratta di motore  termico)  supera i  50
          cc   o   la    cui  velocita'    massima    di  costruzione
          (qualunque    sia il  sistema di  propulsione) supera  i 50
          km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
            categoria    L5:  veicoli    a  tre    ruote  simmetriche
          rispetto  all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del
          cui motore (se si tratta di motore  termico)  supera i   50
          cc    o    la    cui  velocita'    massima   di costruzione
          (qualunque  sia il  sistema di  propulsione) supera   i  50
          km/h;
            b)  categoria  M: veicoli a motore destinati al trasporto
          di persone, ed aventi almeno quattro ruote;
            categoria M1: veicoli destinati al  trasporto di persone,
          aventi  al  massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
          conducente;
            categoria   M2: veicoli    destinati  al    trasporto  di
          persone,  aventi  piu'  di   otto posti a sedere   oltre al
          sedile del  conducente e massa massima non superiore a 5 t;
            categoria   M3: veicoli    destinati  al    trasporto  di
          persone,  aventi  piu'  di   otto posti a sedere   oltre al
          sedile del  conducente e massa massima superiore a 5 t;
            c) categoria N:  veicoli a motore destinati al  trasporto
          di merci, aventi almeno quattro ruote;
            categoria N1:  veicoli destinati al  trasporto di  merci,
          aventi la massa massima non superiore a 3,5 t;
            categoria  N2:  veicoli  destinati al trasporto di merci,
          aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non  superiore  a
          12 t;
            categoria  N3:  veicoli  destinati al trasporto di merci,
          aventi massa massima superiore a 12 t;
               d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
            categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore  a
          0,75 t;
            categoria  O2:  rimorchi  con massa massima   superiori a
          0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
            categoria O3: rimorchi  con massa massima superiore a 3,5
          t ma non superiore a 10 t;
            categoria O4: rimorchi con massa massima superiore  a  10
          t".