IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento del territorio
                           di concerto con
                        IL DIRETTORE GENERALE
           della Direzione generale affari civili e libere
           professioni del Ministero di grazia e giustizia
  Vista la legge 27 febbraio 1985,  n. 52, recante modifiche al libro
sesto del codice  civile e norme di servizio  ipotecario in relazione
all'introduzione  di  un  sistema di  elaborazione  automatica  nelle
conservatorie dei registri immobiliari;
  Visto il decreto ministeriale 30  luglio 1985, emanato dal Ministro
delle finanze di concerto con il  Ministro di grazia e giustizia, con
il quale sono  state stabilite le procedure, i sistemi  ed i tempi di
attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;
  Visto il decreto  ministeriale 5 luglio 1986,  emanato dal Ministro
delle  finanze di  concerto con  il Ministro  di grazia  e giustizia,
recante approvazione dei modelli concernenti la nota di trascrizione,
la nota di iscrizione e la  domanda di annotazione da presentare alle
conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate;
  Visto il decreto ministeriale 9  gennaio 1990, emanato dal Ministro
delle  finanze di  concerto con  il Ministro  di grazia  e giustizia,
recante  procedure e  specifiche tecniche  per la  presentazione alle
conservatorie dei  registri immobiliari meccanizzate di  note redatte
su supporto informatico;
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio 1993, emanato dal Ministro
delle  finanze di  concerto con  il Ministro  di grazia  e giustizia,
recante  modificazione   al  decreto  ministeriale  30   luglio  1985
relativamente  alla installazione  di  elaboratori elettronici  nelle
conservatorie dei registri immobiliari e  nelle sedi di altri servizi
o reparti dell'ufficio del  territorio situati nello stesso capoluogo
di provincia;
  Visto il decreto  ministeriale 10 marzo 1995,  emanato dal Ministro
delle  finanze di  concerto con  il Ministro  di grazia  e giustizia,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n.
79 del 4  aprile 1995, recante approvazione  delle nuova automazione,
delle  nuove procedure,  dei  nuovi modelli  concernenti  la nota  di
trascrizione, di  iscrizione e la  domanda di annotazione e  le nuove
specifiche tecniche per la redazione  di note su supporto informatico
e per la trasmissione di note per via telematica;
  Visto l'art. 10, comma 18,  lettera a), del decreto-legge 20 giugno
1996, n.  323, convertito nella legge  8 agosto 1996, n.  425, con il
quale  sono state  introdotte modifiche  all'art. 16  della legge  27
febbraio 1985, n. 52;
  Visto il decreto ministeriale 29  aprile 1997, emanato dal Ministro
delle  finanze di  concerto con  il Ministro  di grazia  e giustizia,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  111  del 15  maggio  1997,
recante le nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e
di   trasmissione   telematica   alle  conservatorie   dei   registri
immobiliari e agli uffici del  territorio delle note di trascrizione,
iscrizione e domande di annotazione;
  Visto il decreto ministeriale 29  aprile 1997, emanato dal Ministro
delle  finanze di  concerto con  il Ministro  di grazia  e giustizia,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  111 del 15 maggio  1997, che
prevede l'obbligo di presentazione  su supporto informatico presso le
conservatorie dei  registri immobiliari  e gli uffici  del territorio
delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;
  Considerato che,  ai sensi degli  articoli 3,  14 e 16  del decreto
legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,   i   decreti   relativi
all'attivazione della  nuova automazione  e all'accettazione  di note
redatte  su supporto  informatico  nelle  conservatorie dei  registri
immobiliari  devono essere  emanati dagli  organi amministrativi  dei
dicasteri interessati,  con decreti interdirigenziali,  come chiarito
dall'ufficio  legislativo del  Ministero delle  finanze, su  concorde
avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero
di grazia e giustizia;
  Considerato che le note di trascrizione, di iscrizione e le domande
di  annotazione,  da  presentarsi  alle  conservatorie  dei  registri
immobiliari   o   agli   uffici   del   territorio,   devono   essere
obbligatoriamente  redatte su  supporto informatico  a partire  dalla
data stabilita, per ciascun ufficio, con decreti interdirigenziali da
emanarsi di concerto tra il Dipartimento del territorio del Ministero
delle finanze  e la Direzione  generale degli affari civili  e libere
professioni del Ministero di grazia e giustizia;
  Considerato che le conservatorie  dei registri immobiliari di Breno
(Brescia),  Castiglione  Stiviere  (Mantova),  Civitavecchia  (Roma),
Frosinone, Lecco, Montepulciano (Siena),  Novara, Sanremo (Imperia) e
Voghera (Pavia) gia' automatizzate ed  autorizzate a ricevere le note
su  supporto informatico,  sono fornite  delle apparecchiature  e del
software  necessari   per  consentire  agli  utenti   interessati  di
registrare su  supporto informatico le formalita'  da presentare allo
sportello di accettazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le note di trascrizione, di  iscrizione e le domande di annotazione
da presentarsi nelle conservatorie  dei registri immobiliari di Breno
(Brescia),  Castiglione  Stiviere  (Mantova),  Civitavecchia  (Roma),
Frosinone, Lecco, Montepulciano (Siena),  Novara, Sanremo (Imperia) e
Voghera (Pavia) devono essere redatte su supporto informatico.
  2. La presentazione  e la ricezione delle  formalita' presentate su
supporto informatico  avviene in  conformita' a quanto  stabilito dai
decreti del  Ministro delle finanze,  di concerto con il  Ministro di
grazia e giustizia, di data 10 marzo 1995 e 29 aprile 1997.
  3.  La  mancata   osservanza  dell'obbligo  di  cui   al  comma  1,
costituisce motivo di rifiuto della formalita', ai sensi dell'art. 18
della legge 27 febbraio 1985, n. 52.