IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                                  e
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legislativo  8  agosto 1991,  n.  257,  ed,  in
particolare,  l'art. 2  concernente la  programmazione triennale  del
numero di specialisti da formare;
  Visto   il  decreto   in  data   31  ottobre   1991  del   Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  di
concerto  con il  Ministro della  sanita', pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n.  262 dell'8  novembre  1991  relativo all'elenco  delle
scuole di specializzazione in medicina  e chirurgia di cui all'art. 1
del citato decreto legislativo n. 257/1991;
  Visti i  decreti in data  30 novembre 1993  e 25 novembre  1994 del
Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica  e tecnologica
di concerto con il Ministro  della sanita', pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale rispettivamente n. 278 del 26 novembre 1993 e n. 295 del 19
novembre  1994 con  i  quali  e' stato  rettificato  ed integrato  il
predetto elenco delle scuole di specializzazione;
  Considerato che l'art. 2 del  richiamato decreto legislativo n. 257
del 1991 prevede che ogni tre  anni deve essere determinato il numero
di specialisti  da formare  sulla base  delle esigenze  sanitarie del
Paese, tenuto conto delle capacita' ricettive delle strutture e delle
risorse finanziarie disponibili;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che,  ai sensi del  comma 2 dell'art. 6  del richiamato
decreto legislativo n. 502 del 1992, ai fini della programmazione del
numero di  specialisti da formare,  si deve tenere anche  conto delle
specifiche esigenze  del Servizio  sanitario nazionale  connesse alle
disposizioni  sull'accesso alla  dirigenza di  cui all'art.  15 dello
stesso decreto legislativo;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  16  dello  stesso  decreto
legislativo n. 502 del 1992,  la formazione specialistica si realizza
a tempo  pieno con la  partecipazione alla totalita'  delle attivita'
mediche e con la graduale assunzione di compiti assistenziali;
  Visto  i decreti  del Ministro  della  sanita' di  concerto con  il
Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica  e tecnologica
ed il Ministro del tesoro, rispettivamente del 17 dicembre 1991 e del
17 maggio 1995, con i quali e' stato determinato in complessive 6.500
unita' il  fabbisogno annuo  di medici  specialisti da  formare nelle
scuole di specializzazione per i trienni 1991/1993 e 1994/1997;
  Considerato il  fabbisogno complessivo dei servizi  sanitari per il
triennio  1997/2000  comunicato  dalle  singole  regioni  e  province
autonome;
  Ritenuto  che le  suddette  previsioni regionali  e delle  province
autonome  debbano  essere   valutate  con  riferimento  all'andamento
epidemiologico  relativo  a  particolari  classi  di  malattie,  alla
evoluzione degli indirizzi diagnostici  e terapeutici, alle metodiche
di intervento e all'andamento sociodemografico di specifici gruppi di
popolazione;
  Considerato, altresi', il ruolo di  alcuni settori di impiego fuori
dal  Servizio  sanitario  nazionale  e la  diversa  flessibilita'  di
impiego  delle  varie  specializzazioni,   anche  in  relazione  alle
possibilita' offerte dalla circolazione in ambito europeo;
  Considerato il prevedibile numero  dei giovani che conseguiranno la
laurea in medicina e chirurgia nel  prossimo triennio ed il numero di
quelli  gia' laureati  che non  sono  riusciti ad  iscriversi ad  una
scuola di specializzazione;
  Ritenuto,  pertanto,  di determinare  il  fabbisogno  per gli  anni
accademici 1997-98,  1998-99 e 1999-2000 in  6.000 specialisti annui,
salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in conseguenza
del processo  di riorganizzazione in  atto dei servizi sanitari  e di
eventuali modifiche alla tipologia della scuole di specializzazione;
  Ritenuto    di    stabilire     contestualmente,    per    ciascuna
specializzazione, il numero complessivo  delle borse da ripartire fra
le singole scuole in relazione alle risorse finanziarie disponibili e
al fabbisogno dei medici specialisti;
  Ritenuta  l'esigenza,   onde  consentire  agli   specializzandi  di
svolgere   le   attivita'   formative    necessarie   per   la   loro
professionalizzazione  secondo parametri  quantitativi e  qualitativi
adeguati,  di   ripartire  contestualmente  il  predetto   numero  di
specialisti e  di borse  di studio  fra le  varie regioni  e province
autonome in  relazione al volume assistenziale  complessivo, per ogni
disciplina,   delle   strutture    sanitarie   presenti   nell'ambito
territoriale  di ciascuna  regione e  provincia autonoma,  rilevato a
livello nazionale attraverso i D.R.G.;
  Considerata l'opportunita' di applicare  tale ulteriore criterio di
programmazione a partire dall'anno accademico 1998-1999;
  Considerato che, nell'anno accademico  1997-98, i titolari di borse
di studio a carico dello Stato,  iscritti ad anni di corso successivi
al  primo, sono  complessivamente  16.470 circa  con  una spesa,  per
l'anno accademico 1997-98, di lire 370 miliardi circa;
  Viste le disponibilita' complessive  in bilancio, ammontanti a lire
487,5 miliardi destinate al finanziamento della formazione dei medici
specialisti di cui lire 172,5 miliardi ai sensi dell'art. 6, comma 2,
della legge  29 dicembre 1990, n.  428, e lire 315  miliardi ai sensi
dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Considerato  che,  per   borse  di  studio  non   assegnate  o  non
interamente  usufruite  nell'anno   accademico  1996-97,  sono  stati
accertati importi complessivi per lire 13,473 miliardi;
  Ritenuto che tali importi possano essere destinati al finanziamento
di  ulteriori borse  di  studio, attesa  la specifica  finalizzazione
delle somme in questione;
  Considerato  che,  in  ragione  delle  indicate  disponibilita'  di
bilancio per lire 487,5 miliardi, nonche' delle predette economie per
circa lire 13 miliardi, risultano disponibili lire 500,5 miliardi per
il finanziamento delle borse di studio;
  Considerato   che   lire   370   miliardi   sono   destinate   agli
specializzandi  gia'  iscritti  nell'anno accademico  1996-97  ed  in
quelli precedenti;
  Ritenuto,  pertanto,  che  siano   disponibili,  per  le  borse  da
assegnare agli iscritti  al primo anno di  corso dell'anno accademico
1997-98, risorse finanziarie per circa lire 130 miliardi;
  Ritenuto,  in relazione  alle risorse  finanziarie disponibili,  di
determinare in  5.575 unita' le  borse da assegnare agli  iscritti al
primo anno nell'anno accademico 1997-98;
  Visto l'art. 1  della legge 28 marzo 1997, n.  82, che dispone che,
in deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314,
convertito dalla legge 3 luglio 1996,  n. 43, i posti in soprannumero
assegnati  alle  scuole   di  specializzazione  nell'anno  accademico
1995-96 sono portati  in detrazione da quelli  da assegnare nell'anno
accademico 1997-98, nell'ambito della  programmazione di cui all'art.
2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Ritenuto, in  attuazione della prescrizione  della legge n.  82 del
1997, di detrarre  dai 5.575 posti da  assegnare nell'anno accademico
1997-98 i  925 posti  in soprannumero assegnati  nell'anno accademico
1995-1996;
  Ritenuto, pertanto, di  determinare in 4.650 le  borse da assegnare
nell'anno accademico 1997-98;
  Ritenuto di procedere alla determinazione delle borse di studio per
gli anni accademici 1998-99  e 1999-2000 con successivi provvedimenti
in relazione alle risorse finanziarie annualmente disponibili;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, ed in  particolare, l'art. 2, comma 5, che  prevede una aliquota
di  posti aggiuntivi,  non superiore  al 30%  di quelli  ordinari, da
riservare,  nelle scuole  di  specializzazione,  al personale  medico
dipendente   dagli  enti   e   dalle   strutture  convenzionate   con
l'Universita';
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 6,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  502 del  1992,  le  aziende ospedaliere,  le  unita'
sanitarie  locali e  gli  istituti  di ricovero  e  cura a  carattere
scientifico sono  obbligatoriamente coinvolti nella  formazione degli
specializzandi e  che, pertanto,  il richiamato  limite del  30% deve
intendersi superato  nei confronti  del personale medico  in servizio
nelle predette  strutture presso  le quali  si svolge  la formazione,
riconoscendo  al  personale  stesso  il diritto  a  partecipare  alla
formazione  nella disciplina  di appartenenza  in deroga  al predetto
limite massimo;
  Ritenuto,  conseguentemente,  che  tutto  il  personale  medico  in
servizio  presso le  strutture  dove si  svolge  la formazione  debba
essere  ammesso in  soprannumero ai  corsi di  specializzazione nella
disciplina di appartenenza,  nei limiti e con  le modalita' stabiliti
nei protocolli d'intesa tra le universita' e le regioni;
  Visti  gli articoli  15 e  18,  comma 2  -bis e  3, del  richiamato
decreto  legislativo  n.  502  del 1992  concernenti  l'accesso  alla
posizione funzionale iniziale del profilo professionale medico;
  Visto l'art. 16 del richiamato  decreto legislativo n. 502 del 1992
che  prevede  che  la  formazione medica  implica  la  partecipazione
guidata  o  diretta  alla  totalita'  delle  attivita'  mediche,  ivi
comprese la  medicina preventiva,  le guardie, l'attivita'  di pronto
soccorso, l'attivita'  ambulatoriale e l'attivita' operatoria  per le
discipline chirurgiche,  nonche' la  graduale assunzione  dei compiti
assistenziali e l'esecuzione degli interventi con autonomia vincolata
alle direttive ricevute;
  Visto il  decreto in data  odierna del Ministro  dell'universita' e
della ricerca scientifica  e tecnologica di concerto  con il Ministro
della  sanita' con  il  quale  sono stati  stabiliti  i requisiti  di
idoneita'  delle strutture  ove si  svolge la  formazione ed  e', fra
l'altro, previsto,  in relazione alle  modalita' di accesso  al ruolo
medico,  alle specifiche  esigenze connesse  alla formazione  ed agli
oneri  finanziari  connessi alle  borse  di  studio, che  l'attivita'
formativa di tutti gli specializzandi debba essere svolta di norma in
maniera prevalente  nelle strutture delle aziende  ospedaliere, delle
unita'  sanitarie  locali e  degli  istituti  di  ricovero e  cura  a
carattere scientifico, fatte salve  le particolari esigenze derivanti
dalla oggettiva  distribuzione delle strutture, da  individuare negli
accordi   tra   regioni   e   universita',   onde   consentire   agli
specializzandi di  svolgere le attivita' formative  necessarie per la
loro   professionalizzazione   secondo   parametri   quantitativi   e
qualitativi adeguati;
  Ritenuto  di stabilire  alcuni  criteri  per l'utilizzazione  delle
risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita' per borse di
studio  aggiuntive rispetto  a quelle  finanziate direttamente  dallo
Stato;
  Ritenuto di  prevedere che  le predette risorse  aggiuntive possano
essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative
evidenziate  dalle  singole regioni  in  cui  insistono le  strutture
sanitarie preposte alla formazione;
  Acquisita  l'intesa con  il Ministero  degli affari  esteri per  la
determinazione  del numero  dei posti  da riservare  nelle scuole  ai
medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo;
  Sentite le regioni,  le province autonome di Trento e  Bolzano e le
facolta' di medicina e chirurgia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per   gli  anni  accademici  1997-98,   1998-99,  1999-2000  il
fabbisogno annuo  dei medici specialisti  da formare nelle  scuole di
specializzazione di cui agli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257, e' determinato in 6.000 medici, come da allegata
tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.