IL MINISTRO DELLA SANITA' di concerto con IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ed, in particolare, l'art. 2 concernente la programmazione triennale del numero di specialisti da formare; Visto il decreto in data 31 ottobre 1991 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1991 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 257/1991; Visti i decreti in data 30 novembre 1993 e 25 novembre 1994 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale rispettivamente n. 278 del 26 novembre 1993 e n. 295 del 19 novembre 1994 con i quali e' stato rettificato ed integrato il predetto elenco delle scuole di specializzazione; Considerato che l'art. 2 del richiamato decreto legislativo n. 257 del 1991 prevede che ogni tre anni deve essere determinato il numero di specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacita' ricettive delle strutture e delle risorse finanziarie disponibili; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, ai fini della programmazione del numero di specialisti da formare, si deve tenere anche conto delle specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale connesse alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 dello stesso decreto legislativo; Considerato che, ai sensi dell'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, la formazione specialistica si realizza a tempo pieno con la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche e con la graduale assunzione di compiti assistenziali; Visto i decreti del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, rispettivamente del 17 dicembre 1991 e del 17 maggio 1995, con i quali e' stato determinato in complessive 6.500 unita' il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per i trienni 1991/1993 e 1994/1997; Considerato il fabbisogno complessivo dei servizi sanitari per il triennio 1997/2000 comunicato dalle singole regioni e province autonome; Ritenuto che le suddette previsioni regionali e delle province autonome debbano essere valutate con riferimento all'andamento epidemiologico relativo a particolari classi di malattie, alla evoluzione degli indirizzi diagnostici e terapeutici, alle metodiche di intervento e all'andamento sociodemografico di specifici gruppi di popolazione; Considerato, altresi', il ruolo di alcuni settori di impiego fuori dal Servizio sanitario nazionale e la diversa flessibilita' di impiego delle varie specializzazioni, anche in relazione alle possibilita' offerte dalla circolazione in ambito europeo; Considerato il prevedibile numero dei giovani che conseguiranno la laurea in medicina e chirurgia nel prossimo triennio ed il numero di quelli gia' laureati che non sono riusciti ad iscriversi ad una scuola di specializzazione; Ritenuto, pertanto, di determinare il fabbisogno per gli anni accademici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000 in 6.000 specialisti annui, salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in conseguenza del processo di riorganizzazione in atto dei servizi sanitari e di eventuali modifiche alla tipologia della scuole di specializzazione; Ritenuto di stabilire contestualmente, per ciascuna specializzazione, il numero complessivo delle borse da ripartire fra le singole scuole in relazione alle risorse finanziarie disponibili e al fabbisogno dei medici specialisti; Ritenuta l'esigenza, onde consentire agli specializzandi di svolgere le attivita' formative necessarie per la loro professionalizzazione secondo parametri quantitativi e qualitativi adeguati, di ripartire contestualmente il predetto numero di specialisti e di borse di studio fra le varie regioni e province autonome in relazione al volume assistenziale complessivo, per ogni disciplina, delle strutture sanitarie presenti nell'ambito territoriale di ciascuna regione e provincia autonoma, rilevato a livello nazionale attraverso i D.R.G.; Considerata l'opportunita' di applicare tale ulteriore criterio di programmazione a partire dall'anno accademico 1998-1999; Considerato che, nell'anno accademico 1997-98, i titolari di borse di studio a carico dello Stato, iscritti ad anni di corso successivi al primo, sono complessivamente 16.470 circa con una spesa, per l'anno accademico 1997-98, di lire 370 miliardi circa; Viste le disponibilita' complessive in bilancio, ammontanti a lire 487,5 miliardi destinate al finanziamento della formazione dei medici specialisti di cui lire 172,5 miliardi ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e lire 315 miliardi ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Considerato che, per borse di studio non assegnate o non interamente usufruite nell'anno accademico 1996-97, sono stati accertati importi complessivi per lire 13,473 miliardi; Ritenuto che tali importi possano essere destinati al finanziamento di ulteriori borse di studio, attesa la specifica finalizzazione delle somme in questione; Considerato che, in ragione delle indicate disponibilita' di bilancio per lire 487,5 miliardi, nonche' delle predette economie per circa lire 13 miliardi, risultano disponibili lire 500,5 miliardi per il finanziamento delle borse di studio; Considerato che lire 370 miliardi sono destinate agli specializzandi gia' iscritti nell'anno accademico 1996-97 ed in quelli precedenti; Ritenuto, pertanto, che siano disponibili, per le borse da assegnare agli iscritti al primo anno di corso dell'anno accademico 1997-98, risorse finanziarie per circa lire 130 miliardi; Ritenuto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, di determinare in 5.575 unita' le borse da assegnare agli iscritti al primo anno nell'anno accademico 1997-98; Visto l'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 82, che dispone che, in deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito dalla legge 3 luglio 1996, n. 43, i posti in soprannumero assegnati alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1995-96 sono portati in detrazione da quelli da assegnare nell'anno accademico 1997-98, nell'ambito della programmazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; Ritenuto, in attuazione della prescrizione della legge n. 82 del 1997, di detrarre dai 5.575 posti da assegnare nell'anno accademico 1997-98 i 925 posti in soprannumero assegnati nell'anno accademico 1995-1996; Ritenuto, pertanto, di determinare in 4.650 le borse da assegnare nell'anno accademico 1997-98; Ritenuto di procedere alla determinazione delle borse di studio per gli anni accademici 1998-99 e 1999-2000 con successivi provvedimenti in relazione alle risorse finanziarie annualmente disponibili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede una aliquota di posti aggiuntivi, non superiore al 30% di quelli ordinari, da riservare, nelle scuole di specializzazione, al personale medico dipendente dagli enti e dalle strutture convenzionate con l'Universita'; Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono obbligatoriamente coinvolti nella formazione degli specializzandi e che, pertanto, il richiamato limite del 30% deve intendersi superato nei confronti del personale medico in servizio nelle predette strutture presso le quali si svolge la formazione, riconoscendo al personale stesso il diritto a partecipare alla formazione nella disciplina di appartenenza in deroga al predetto limite massimo; Ritenuto, conseguentemente, che tutto il personale medico in servizio presso le strutture dove si svolge la formazione debba essere ammesso in soprannumero ai corsi di specializzazione nella disciplina di appartenenza, nei limiti e con le modalita' stabiliti nei protocolli d'intesa tra le universita' e le regioni; Visti gli articoli 15 e 18, comma 2 -bis e 3, del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 concernenti l'accesso alla posizione funzionale iniziale del profilo professionale medico; Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992 che prevede che la formazione medica implica la partecipazione guidata o diretta alla totalita' delle attivita' mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale e l'attivita' operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la graduale assunzione dei compiti assistenziali e l'esecuzione degli interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute; Visto il decreto in data odierna del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita' con il quale sono stati stabiliti i requisiti di idoneita' delle strutture ove si svolge la formazione ed e', fra l'altro, previsto, in relazione alle modalita' di accesso al ruolo medico, alle specifiche esigenze connesse alla formazione ed agli oneri finanziari connessi alle borse di studio, che l'attivita' formativa di tutti gli specializzandi debba essere svolta di norma in maniera prevalente nelle strutture delle aziende ospedaliere, delle unita' sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, fatte salve le particolari esigenze derivanti dalla oggettiva distribuzione delle strutture, da individuare negli accordi tra regioni e universita', onde consentire agli specializzandi di svolgere le attivita' formative necessarie per la loro professionalizzazione secondo parametri quantitativi e qualitativi adeguati; Ritenuto di stabilire alcuni criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle universita' per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate direttamente dallo Stato; Ritenuto di prevedere che le predette risorse aggiuntive possano essere utilizzate esclusivamente per far fronte ad esigenze formative evidenziate dalle singole regioni in cui insistono le strutture sanitarie preposte alla formazione; Acquisita l'intesa con il Ministero degli affari esteri per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo; Sentite le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le facolta' di medicina e chirurgia; Decreta: Art. 1. 1. Per gli anni accademici 1997-98, 1998-99, 1999-2000 il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di cui agli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e' determinato in 6.000 medici, come da allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.