IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 5 febbraio  1992, n. 169, relativa  alla disciplina
per  il riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata
degli oli di oliva vergini ed extravergini;
  Visto  il decreto  ministeriale 4  novembre 1993,  n. 573,  recante
norme di attuazione della citata legge;
  Visto il regolamento (CEE) n.  2081/92 del Consiglio concernente la
protezione  delle  denominazioni  di   origine  e  delle  indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il regolamento  (CE) n.  2325/97 della  Commissione relativo
alla registrazione della denominazione  di origine protetta dell'olio
extravergine  di oliva  "Terra di  Bari", ai  sensi dell'art.  17 del
predetto  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  in  quanto  denominazione
consacrata  dall'uso   e  preesistente  l'entrata  in   vigore  della
normativa comunitaria di settore;
  Considerato che l'art. 4, comma 2,  della legge 5 febbraio 1992, n.
169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di
origine  e l'approvazione  dei  relativi  disciplinari di  produzione
vengano effettuati con decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;
  Visto il decreto  legislativo 4 giugno 1997, n.  143 che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Considerato  che la  denominazione  di origine  protetta "Terra  di
Bari" per l'olio  extravergine di oliva e' stata  registrata ai sensi
del richiamato regolamento della Commissione  n. 2325 del 24 novembre
1997,  nel   quadro  della   procedura  semplificata   dell'art.  17,
regolamento  (CEE)  2081/92, e  che  tale  procedura non  prevede  la
pubblicazione del relativo disciplinare  di produzione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea;
  Ritenuto  che,  in  considerazione   di  quanto  esposto,  sussista
l'esigenza di  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata  per  l'olio  extravergine   di  oliva  "Terra  di  Bari"
affinche' le  disposizioni, contenute nel disciplinare  di produzione
approvato  in sede  comunitaria, siano  accessibili per  informazione
ergaommes, sul territorio italiano;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata  "Terra   di  Bari",  registrata  in   sede  comunitaria,
nell'ambito  delle "Denominazioni  di  origine protetta"  dell'Unione
europea, riservata  all'olio extravergine  di oliva,  con regolamento
(CE) n.  2325/97 della Commissione dell'Unione  europea, e' riportato
in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
  I produttori  che intendano porre in  commercio l'olio extravergine
di oliva con la denominazione  di origine controllata "Terra di Bari"
possono  utilizzare,  in sede  di  presentazione  e designazione  del
prodotto, anche  la menzione  "Denominazione di origine  protetta" in
conformita' dell'art. 8  del regolamento (CEE) 2081/92  e sono tenuti
al rispetto di  tutte le condizioni previste  dalla normativa vigente
in materia.
   Roma, 4 settembre 1998
                                                   Il Ministro: Pinto