IL DIRETTORE
               della direzione provinciale del lavoro
                             di Brindisi
  Visto l'art.  2544 del codice  civile, comma primo,  come integrato
dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale
della cooperazione, che ha  decentrato alle direzioni provinciali del
lavoro l'adozione  del provvedimento di scioglimento  senza nomina di
liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;
  Visto  il verbale  di  ispezione ordinaria  eseguita nei  confronti
della societa' cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta
che la stessa  trovasi nelle condizioni previste  dai citati articoli
2544  del codice  civile  e  18 della  legge  n.  59/1992, stante  la
coesistenza  di detti  presupposti, lo  scrivente, avvalendosi  della
facolta' di cui alla nota ministeriale  n. 6908 del 24 settembre 1997
rinuncia, in vita temporanea,  al contributo per ispezione ordinaria,
con riserva di eventuale azione  di responsabilita' da promuovere nei
confronti dei responsabili della  cooperativa per non aver provveduto
al pagamento del credito dello Stato;
                              Decreta:
  La societa' cooperativa edilizia  di seguito indicata viene sciolta
in  base al  combinato disposto  dell'art. 2544  del codice  civile e
delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59,
art. 18:
  societa cooperativa  edilizia "Villaggio Vigili del  fuoco" a r.l.,
con sede in Brindisi, costituita  per rogito dott. Michele Merrico in
data 23  marzo 1987, repertorio  n. 3225, registro societa'  n. 4657,
tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1834/227163.
    Brindisi, 11 settembre 1998
                                                  Il direttore: Marzo