IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 19 dicembre  1992, n. 488, in  materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20  ottobre  1995,  n.  527,
concernente  le  modalita'  e  le procedure  per  la  concessione  ed
erogazione delle  agevolazioni in  favore delle  attivita' produttive
nelle aree depresse del Paese;
  Visto il  decreto ministeriale del 31  luglio 1997, n. 319,  che ha
modificato  ed  integrato  il   richiamato  decreto  ministeriale  n.
527/1995  con  effetto dalle  domande  di  agevolazione presentate  a
decorrere dal 1997;
  Visto, in particolare, l'art. 6,  comma 8, del decreto ministeriale
n. 527/1995, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n.
319/1997, che prevede che le domande  per le quali non e' disposta la
concessione   provvisoria   delle    agevolazioni   a   causa   delle
disponibilita' finanziarie  inferiori all'importo  delle agevolazioni
complessivamente   richieste  possano   mantenere  valide,   ai  fini
dell'ammissibilita'  delle  spese,  le  condizioni  previste  per  le
domande originarie,  attraverso l'inserimento  automatico, invariate,
nella  graduatoria relativa  al  solo primo  bando utile  successivo,
ovvero attraverso  formale rinuncia a detto  inserimento automatico e
ripresentazione  della domanda  stessa, riformulata,  nel solo  primo
bando utile sucessivo alla rinuncia;
  Considerato che, ai sensi dello stesso art. 6, comma 8, la suddetta
rinuncia deve essere  avanzata entro e non oltre  trenta giorni prima
del termine ultimo per  l'invio delle risultanze istruttorie relative
al bando  nel quale e'  previsto l'inserimento automatico  e, quindi,
per  le  domande del  terzo  bando  da inserire  automaticamente  nel
quarto, entro il 1 ottobre 1998;
  Considerato che il  suddetto termine e' stato fissato  in modo tale
da consentire alle  imprese di disporre di un congruo  lasso di tempo
successivo  alla pubblicazione  della graduatoria  di pertinenza  per
acquisire i necessari  elementi di valutazione utili  per assumere le
conseguenti decisioni;
  Considerato  che la  pubblicazione  delle  graduatorie relative  al
terzo bando e'  avvenuta in ritardo rispetto ai tempi  previsti e che
tra la relativa data ed il  richiamato termine intercorre un lasso di
tempo eccessivamente ridotto per  consentire alle imprese interessate
di effettuare le suddette valutazioni;
  Ritenuto opportuno, per le  considerazioni che precedono, differire
il  suddetto termine  ultimo  utile per  la rinuncia  all'inserimento
automatico  nel quarto  bando  in misura  congrua  per le  richiamate
finalita' ma tale, tuttavia, da non causare ritardi nella definizione
delle graduatorie relative al quarto bando medesimo;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1.  Il  termine  finale  per la  formale  rinuncia  all'inserimento
automatico nel quarto bando della  legge n. 488/1992 delle domande di
agevolazioni presentate sul terzo bando e non agevolate a causa delle
disponibilita' finanziarie  inferiori all'importo  delle agevolazioni
complessivamente richieste, gia' fissato, ai sensi dell'art. 6, comma
8, del  decreto ministeriale  n. 527/1995,  e successive  modifiche e
integrazioni, al 1 ottobre 1998, e' differito al 23 ottobre 1998.
  2. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 settembre 1998
                                                 Il Ministro: Bersani