IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319, che ha modificato ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 319/1997, che prevede che le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste possano mantenere valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande originarie, attraverso l'inserimento automatico, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, ovvero attraverso formale rinuncia a detto inserimento automatico e ripresentazione della domanda stessa, riformulata, nel solo primo bando utile sucessivo alla rinuncia; Considerato che, ai sensi dello stesso art. 6, comma 8, la suddetta rinuncia deve essere avanzata entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie relative al bando nel quale e' previsto l'inserimento automatico e, quindi, per le domande del terzo bando da inserire automaticamente nel quarto, entro il 1 ottobre 1998; Considerato che il suddetto termine e' stato fissato in modo tale da consentire alle imprese di disporre di un congruo lasso di tempo successivo alla pubblicazione della graduatoria di pertinenza per acquisire i necessari elementi di valutazione utili per assumere le conseguenti decisioni; Considerato che la pubblicazione delle graduatorie relative al terzo bando e' avvenuta in ritardo rispetto ai tempi previsti e che tra la relativa data ed il richiamato termine intercorre un lasso di tempo eccessivamente ridotto per consentire alle imprese interessate di effettuare le suddette valutazioni; Ritenuto opportuno, per le considerazioni che precedono, differire il suddetto termine ultimo utile per la rinuncia all'inserimento automatico nel quarto bando in misura congrua per le richiamate finalita' ma tale, tuttavia, da non causare ritardi nella definizione delle graduatorie relative al quarto bando medesimo; Decreta: Articolo unico 1. Il termine finale per la formale rinuncia all'inserimento automatico nel quarto bando della legge n. 488/1992 delle domande di agevolazioni presentate sul terzo bando e non agevolate a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, gia' fissato, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche e integrazioni, al 1 ottobre 1998, e' differito al 23 ottobre 1998. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 1998 Il Ministro: Bersani