IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Vista la legge 26 luglio 1995, n. 328, ed in particolare l'articolo
1, comma  6, il quale prevede  che mediante decreto del  Ministero di
grazia  e   giustizia  sono  adottate  le   norme  regolamentari  per
l'espletamento della preselezione informatica ai fini dell'immissione
alle prove scritte del concorso notarile;
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, con il quale
e'  stato  adottato  il  regolamento di  cui  sopra,  successivamente
modificato con decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290;
  Ritenuto che detto regolamento  deve essere modificato ed integrato
al fine di  una piu' puntuale attuazione della legge  26 luglio 1995,
n. 328;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;
  Vista la comunicazione  al Presidente del Consiglio  dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con nota
22 luglio 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 4,  comma 6,  del decreto  ministeriale 24  febbraio
1997, n. 74, e' sostituito dal seguente:
  "  6.  Il  sistema  tecnico  per  le  prove  di  preselezione  deve
assicurare  che  a  ciascun  candidato  sia  assegnato,  in  ciascuna
sessione  della stessa  prova,  un questionario  contenente un  egual
numero  di quesiti.  La  formulazione dei  questionari, in  relazione
all'archivio  informatico dei  quesiti esistente,  dovra' rispettare,
per ogni questionario, i seguenti criteri:
  a)  che siano  rappresentati  tutti i  raggruppamenti per  materie,
cosi' come identificati dalla commissione ministeriale per l'archivio
informatico dei  quesiti, in proporzione alla  rispettiva consistenza
numerica di  tali raggruppamenti; il calcolo  percentuale, rapportato
al  totale   delle  domande   da  assegnare,  dovra'   comportare  un
arrotondamento all'unita' superiore, per  frazioni superiori allo 0,5
ovvero all'unita' inferiore, per frazioni  pari o inferiori allo 0,5;
se in  virtu' di  tale arrotondamento si  dovesse ottenere  un numero
totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si
ridurra'  di  un'unita'  il   numero,  come  sopra  proporzionalmente
individuato, dei  quesiti appartenenti al raggruppamento  per materia
numericamente piu' ridotto; se, al  contrario, si dovesse ottenere un
numero totale di domande inferiore  a quello dei quesiti da assegnare
(35)   si   aumentera'   di   un'unita'   il   numero,   come   sopra
proporzionalmente   individuato,   dei    quesiti   appartenenti   al
raggruppamento per materia numericamente piu' cospicuo;
  b) che  siano rappresentati  tutti i gradi  di difficolta',  di cui
all'articolo  3, in  proporzione alla  consistenza di  ciascuno degli
insiemi di quesiti  aventi il medesimo grado  di difficolta', tenendo
conto,   a   tal   fine,  dell'intero   archivio,   unitariamente   e
complessivamente    considerato,   indipendentemente    dai   singoli
raggruppamenti  per materie;  il calcolo  percentuale, rapportato  al
totale   delle   domande   da   assegnare,   dovra'   comportare   un
arrotondamento all'unita' superiore, per  frazioni superiori allo 0,5
ovvero all'unita' inferiore, per frazioni  pari o inferiori allo 0,5;
se in  virtu' di  tale arrotondamento si  dovesse ottenere  un numero
totale di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35) si
ridurra'  di  un'unita'  il   numero,  come  sopra  proporzionalmente
individuato, dei quesiti aventi il  massimo grado di difficolta'; se,
al  contrario,  si  dovesse  ottenere un  numero  totale  di  domande
inferiore a  quello dei  quesiti da assegnare  (35) si  aumentera' di
un'unita' il  numero, come  sopra proporzionalmente  individuato, dei
quesiti aventi il minimo grado di difficolta'".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 24 luglio 1998
                                                   Il Ministro: Flick
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1998
  Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 336
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al solo fine di facilitare    la  lettura    delle
          disposizioni    di  legge    modificate  o  alle   quali e'
          operato   il   rinvio. Restano   invariati   il valore    e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Si  trascrive il  testo del  comma 6 dell'art.  1 della
          legge 26 luglio 1995, n. 328, recante:  "Introduzione della
          prova di selezione informatica nel concorso notarile":
            "6.  Il    Ministro di grazia  e giustizia e' autorizzato
          ad emanare, con proprio   decreto, entro  novanta    giorni
          dalla data di  entrata in vigore della  presente legge,  il
          regolamento per  l'attuazione degli articoli 5-bis, 5-ter e
          5-quater  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89, introdotti
          dal  comma   3  del   presente  articolo,    nonche'    per
          l'attuazione    degli articoli   9 e  13 del  regio decreto
          14 novembre 1926,  n.  1953,  e  successive  modificazioni,
          determinando,  tra  l'altro,  le  caratteristiche  ed    il
          contenuto dell'archivio  dei    quesiti  per  la  prova  di
          preselezione,  i  metodi  di  assegnazione  dei  quesiti  a
          ciascun  candidato,  il    conferimento  dei  punteggi,  le
          modalita'    di   formazione   della      graduatoria,   le
          caratteristiche dei   sistemi operativi    e  dei  relativi
          elaborati  e  quant'altro  attinente  all'esecuzione  della
          prova di preselezione ed alla   conservazione, gestione  ed
          aggiornamento del sistema per la prova di preselezione".
            -   Il   decreto   ministeriale  24  febbraio  1997,   n.
          74,   reca:   "Regolamento di attuazione della  legge    26
          luglio  1995,  n.  328, sulla preselezione  informatica per
          l'ammissione   alle   prove scritte   del concorso  per  la
          nomina a notaio".
            -  Il  decreto  ministeriale 8 agosto 1997, n. 290, reca:
          "Regolamento recante   modificazione  al    regolamento  di
          attuazione  della    legge  26 luglio 1995, n. 328,   sulla
          preselezione  informatica  per  l'ammissione   alle   prove
          scritte  del concorso per  la nomina a notaio, adottato con
          decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74".
            -  Si riporta  il testo  del comma  3 dell'art.  17 della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   recante:   "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Nota all'art. 1:
            -  Il  testo vigente dell'art. 4 del decreto ministeriale
          24 febbraio 1997,  n.  74,  come  modificato  dal  presente
          regolamento,  e'  il seguente:
            "Art. 4 (Modalita'  delle prove di  preselezione).  -  1.
          Le  prove  di preselezione   sono effettuate   a gruppi  di
          candidati  in numero  non superiore a 300,  divisi  secondo
          l'ordine  alfabetico  del  loro  cognome,  previo sorteggio
          della lettera iniziale.
            2.  Ogni  candidato  ha  a   disposizione   una   singola
          postazione,  separata   dalle    altre,   per  l'esecuzione
          della     prova.   Ciascuna postazione   e'    dotata    di
          videoterminale    che    non   consenta   altre interazioni
          all'infuori di quella relativa alle risposte ai  quesiti  e
          di  quant'altro    occorre  per   eseguire la   prova senza
          alcun supporto cartaceo.
            3.  I  candidati   affetti   da   patologie   limitatrici
          dell'autonomia  sono  assistiti,    nella    lettura    dei
          quesiti e  nella  digitazione  delle risposte, da personale
          dell'amministrazione che  non  sia    in  grado  di  dargli
          suggerimenti.
            4.    Ciascun candidato   deve  rispondere a  35  quesiti
          vertenti  su argomenti relativi alle  materie  scritte  del
          concorso.
            5. La durata  massima della prova e' di 70  minuti. Per i
          portatori  di  handicap   il tempo   puo' essere  aumentato
          secondo   le valutazioni della commissione,  ma  in  misura
          comunque non superiore ai 30 minuti.
            6.  Il sistema tecnico per  le prove di preselezione deve
          assicurare che a   ciascun candidato   sia assegnato,    in
          ciascuna    sessione  della  stessa  prova, un questionario
          contenente  un egual numero di quesiti.  La    formulazione
          dei      questionari,    in      relazione     all'archivio
          informatico  dei  quesiti  esistente,  dovra'   rispettare,
          per  ogni questionario, i seguenti criteri:
            a)  che siano  rappresentati  tutti i  raggruppamenti per
          materie,   cosi'   come   identificati   dalla  Commissione
          ministeriale per l'archivio informatico dei    quesiti,  in
          proporzione  alla  rispettiva consistenza numerica di  tali
          raggruppamenti; il  calcolo    percentuale,  rapportato  al
          totale      delle    domande      da    assegnare,   dovra'
          comportare   un arrotondamento  all'unita'  superiore,  per
          frazioni  superiori  allo  0,5 ovvero all'unita' inferiore,
          per frazioni  pari o inferiori allo 0,5; se in   virtu'  di
          tale  arrotondamento si  dovesse ottenere  un numero totale
          di domande superiore a quello dei quesiti da assegnare (35)
          si ridurra'  di   un'unita'   il    numero,   come    sopra
          proporzionalmente individuato, dei  quesiti appartenenti al
          raggruppamento  per materia numericamente piu' ridotto; se,
          al    contrario,  si  dovesse  ottenere un numero totale di
          domande inferiore  a quello dei quesiti da  assegnare  (35)
          si    aumentera'    di    un'unita'    il    numero,   come
          sopra proporzionalmente    individuato,    dei      quesiti
          appartenenti    al raggruppamento per materia numericamente
          piu' cospicuo;
            b)   che  siano    rappresentati  tutti    i  gradi    di
          difficolta'    di  cui  all'art.  3,  in  proporzione  alla
          consistenza di ciascuno degli insiemi di quesiti  aventi il
          medesimo  grado di difficolta' tenendo  conto a tal    fine
          dell'intero   archivio,  unitariamente  e  complessivamente
          considerato,       indipendentemente     dai        singoli
          raggruppamenti      per  materie; il   calcolo percentuale,
          rapportato al  totale delle domande da   assegnare,  dovra'
          comportare  un   arrotondamento  all'unita' superiore,  per
          frazioni   superiori   allo   0,5      ovvero    all'unita'
          inferiore,  per  frazioni pari o inferiori  allo 0,5; se in
          virtu' di tale  arrotondamento  si    dovesse  ottenere  un
          numero  totale di domande superiore  di quello  dei quesiti
          da  assegnare   (35) si   ridurra' di un'unita' il  numero,
          come   sopra proporzionalmente   individuato,  dei  quesiti
          aventi  il massimo grado  di difficolta'; se, al contrario,
          si dovesse ottenere un  numero totale di domande  inferiore
          a  quello  dei  quesiti da assegnare (35) si  aumentera' di
          un'unita'  il  numero,  come   sopra      proporzionalmente
          individuato,    dei  quesiti    aventi il   minimo grado di
          difficolta'.
            7.  E'   ammessa la correzione  delle risposte durante la
          prova sino alla scadenza del tempo consentito a  norma  del
          comma 5".