IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come integrato dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1998, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1998, n. 228; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Ravvisata la necessita' di effettuare interventi urgenti sui corpi di frana nel territorio dei comuni di Ferentillo (Terni) e Terni non altrimenti fronteggiabili dalle autorita' locali; Visti gli accertamenti tecnici eseguiti dagli esperti del Gruppo nazionale per la difesa catastrofi idrogeologiche; Considerato che per attuare gli interventi occorre consentire deroghe legislative strettamente limitate alla necessita' di assicurare la rapidita' dell'esecuzione dei lavori; Vista la nota della regione Umbria n. 12204 dell'11 settembre 1998; Sentita la regione Umbria; Sentito il Ministero dei lavori pubblici; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per la realizzazione di interventi urgenti sui corpi di frana nei comuni di Ferentillo (Terni), localita' Monterivoso e Colleolivo, e nel comune di Terni, localita' Rocca S. Zenone, e' stanziata la somma di lire 3 miliardi a valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" cap. 7615 del centro di responsabilita' 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998 in relazione al disposto di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 luglio 1998, n. 228. La regione Umbria, con l'eventuale partecipazione dei comuni interessati, concorre, con un ulteriore somma di lire 1 miliardo da reperire anche attraverso mutui, che possno essere contratti in deroga anche ai limiti di indebitamento. 2. All'attuazione degli interventi provvedono la competenti amministrazioni comunali e il finanziamento di cui al comma 1 viene ripartito dalla regione Umbria.