IL GARANTE
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in  particolare, l'art. 22,  comma 1, della citata  legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a rivelare  l'origine razziale  ed etnica, le  convinzioni religiose,
filosofiche o  di altro genere,  le opinioni politiche,  l'adesione a
partiti,  sindacati,  associazioni   od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Considerato che  i soggetti privati  e gli enti  pubblici economici
possono  trattare  tali dati  solo  previa  autorizzazione di  questa
Autorita' e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma
1, legge n. 675/1996);
  Considerato che  i dati idonei a  rivelare lo stato di  salute e la
vita sessuale possono essere trattati  anche ai sensi di una speciale
disposizione, in base alla  quale, ferma restando l'autorizzazione di
questa Autorita', si puo'  prescindere dal consenso degli interessati
quando il  trattamento e'  necessario per far  valere o  difendere in
sede giudiziaria un diritto di  rango pari a quello dell'interessato,
ovvero e' necessario  per lo svolgimento delle  investigazioni di cui
all'art. 38 delle norme di attuazione del codice di procedura penale,
sempreche' i dati siano trattati  esclusivamente per tali finalita' e
per il  periodo strettamente  necessario al loro  perseguimento (art.
22, comma 4, della citata legge n. 675/1996);
  Considerato  che il  Garante  puo'  rilasciare tali  autorizzazioni
anche  d'ufficio,  nei  confronti  di singoli  titolari  oppure,  con
provvedimenti  generali, di  determinate categorie  di titolari  o di
trattamenti (art.  41, comma 7,  della legge n.  675/1996, modificato
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Vista  l'autorizzazione del  Garante adottata  il 29  novembre 1997
relativa  al  trattamento dei  dati  sensibili  da parte  dei  liberi
professionisti, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il 2  dicembre 1997 e avente efficacia fino  al 30 settembre
1998;
  Rilevato  che  e' all'esame  del  Parlamento  il disegno  di  legge
governativo che prevede il differimento al 31 luglio 1999 del termine
per l'esercizio della delega prevista  dalla legge n. 676/1996 e che,
entro tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi
per  il  completamento della  disciplina  sulla  protezione dei  dati
personali,  anche in  attuazione  delle  raccomandazioni adottate  in
materia dal Consiglio d'Europa;
  Ritenuto opportuno rilasciare una  nuova autorizzazione generale al
fine  di proseguire  l'intento di  semplificazione degli  adempimenti
previsti dalla legge  n. 675/1996, ad armonizzare  le prescrizioni da
impartire e a favorire la funzionalita' dell'Ufficio del Garante;
  Considerata  l'opportunita'  che   anche  le  nuove  autorizzazioni
generali non rechino disposizioni  particolarmente dettagliate in una
fase  tuttora  transitoria  stante  la  prevista  adozione  di  norme
integrative e correttive in materia, e cio' allo scopo di evitare che
l'attivita'  dei titolari  sia soggetta  a modifiche  sostanziali nel
corso di  un breve periodo  di tempo, ferme restando  alcune garanzie
per gli interessati;
  Ritenuto  pertanto opportuno  rilasciare  una nuova  autorizzazione
provvisoria,  anche in  conformita' a  quanto previsto  dall'emanando
regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Ufficio di questa Autorita';
  Ritenuta, tuttavia, la necessita' che anche la nuova autorizzazione
prenda in  considerazione le finalita' dei  trattamenti, le categorie
di dati, di interessati e  di destinatari della comunicazione e della
diffusione, nonche' il  periodo di conservazione dei  dati stessi, in
quanto  la disciplina  di tali  aspetti  e' prevista  dalla legge  n.
675/1996   ai  fini   dell'applicazione   delle  norme   sull'esonero
dall'obbligo della  notificazione e sulla  notificazione semplificata
(art. 7, comma 5-quater);
  Considerata  la necessita'  che sia  garantito, anche  nell'attuale
fase transitoria, il  rispetto di alcuni principi volti  a ridurre al
minimo i rischi  di danno o di pericolo che  i trattamenti potrebbero
comportare per i  diritti e le liberta' fondamentali,  nonche' per la
dignita' delle persone, specie per  quanto riguarda la riservatezza e
l'identita'  personale,  principi  valutati anche  sulla  base  delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
  Considerato che un numero elevato  di trattamenti di dati sensibili
e' effettuato  da liberi  professionisti iscritti  in albi  o elenchi
professionali   per   l'espletamento   delle   rispettive   attivita'
professionali,  e che  e'  pertanto necessario  che tali  trattamenti
formino oggetto di una autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41,
comma 7, della legge n. 675/1996;
                              Autorizza
  i liberi professionisti iscritti in  albi o elenchi professionali a
trattare i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n.
675/1996, secondo le prescrizioni di seguito indicate:
 1) Ambito di applicazione.
  L'autorizzazione e'  rilasciata, anche  senza richiesta,  ai liberi
professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio
di un'attivita' professionale in forma  individuale o associata, o in
conformita' alle  norme di  attuazione dell'art.  24, comma  2, della
legge 7  agosto 1997, n.  266, in tema  di attivita' di  assistenza e
consulenza.
  Sono equiparati  ai liberi  professionisti i soggetti  iscritti nei
corrispondenti  albi o  elenchi  speciali, istituiti  anche ai  sensi
dell'art. 34  del regio  decreto-legge 27 novembre  1933, n.  1578, e
successive modificazioni e  integrazioni, recante l'ordinamento della
professione di avvocato.
  L'autorizzazione e' rilasciata anche  ai sostituti e agli ausiliari
che collaborano con il libero  professionista ai sensi dell'art. 2232
del codice  civile, ai praticanti  e ai tirocinanti presso  il libero
professionista, qualora  tali soggetti siano titolari  di un autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.
  Il presente  provvedimento non si  applica al trattamento  dei dati
sensibili effettuato:
  a) dagli esercenti la professione  sanitaria e dagli psicologi, dal
personale sanitario infermieristico,  tecnico e della riabilitazione,
ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/1998;
  b) per la gestione delle  prestazioni di lavoro o di collaborazione
di  cui si  avvale il  libero  professionista o  taluno dei  soggetti
sopraindicati, alla  quale si riferisce l'autorizzazione  generale n.
1/1998;
  c) da  soggetti privati  che svolgono attivita'  investigative, dai
giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
  2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati.
  Il  trattamento  puo'  riguardare  i  dati  sensibili  relativi  ai
clienti.
  I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove cio'
sia  strettamente  indispensabile   per  l'esecuzione  di  specifiche
prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati
e legittimi.
  In  ogni caso,  i dati  devono  essere pertinenti  e non  eccedenti
rispetto agli incarichi conferiti.
  Il trattamento dei  dati idonei a rivelare lo stato  di salute e la
vita sessuale deve essere effettuato  anche nel rispetto della citata
autorizzazione generale n. 2/1998.
 3) Finalita' del trattamento.
  Il trattamento  dei dati sensibili  puo' essere effettuato  ai soli
fini dell'espletamento di  un incarico che rientri tra  quelli che il
libero professionista  puo' eseguire  in base al  proprio ordinamento
professionale, e in particolare:
  a) per curare  gli adempimenti in materia di  lavoro, di previdenza
ed assistenza sociale e fiscale  nell'interesse di altri soggetti che
sono parte di  un rapporto di lavoro dipendente o  autonomo, ai sensi
della legge 11 gennaio 1979, n.  12, che disciplina la professione di
consulente del lavoro;
  b) per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, anche
da parte di terzi;
  c)  ai   fini  dello  svolgimento   da  parte  del   difensore  nel
procedimento  penale delle  investigazioni di  cui all'art.  38 delle
norme di attuazione del codice di  procedura penale, anche a mezzo di
sostituti e di consulenti tecnici.
 4) Modalita' di trattamento.
  Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente
con logiche e mediante forme  di organizzazione dei dati strettamente
correlate all'incarico conferito dal cliente.
  Restano fermi gli  obblighi previsti dagli articoli 9, 15,  17 e 28
della legge n. 675/1996, concernenti  i requisiti dei dati personali,
la sicurezza,  i limiti  posti ai  trattamenti automatizzati  volti a
definire il profilo  o la personalita' degli  interessati, nonche' il
trasferimento all'estero dei dati.
  Restano inoltre fermi gli obblighi:
  a) di informare  l'interessato ai sensi dell'art. 10, commi  1 e 3,
della legge  n. 675/1996,  anche quando i  dati sono  raccolti presso
terzi;
    b) di acquisire il consenso scritto.
  Se  i dati  sono raccolti  per l'esercizio  di un  diritto in  sede
giudiziaria o per  le indagini difensive (punto 3), lettere  b) e c),
l'informativa relativa ai  dati raccolti presso terzi,  e il consenso
scritto,  sono  necessari  anche  in riferimento  ai  dati  idonei  a
rivelare lo stato di  salute o la vita sessuale, solo  se i dati sono
trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al
perseguimento di tali finalita', oppure  per altre finalita' con esse
non incompatibili.
  Le  informative devono  permettere  all'interessato di  comprendere
agevolmente   se  il   titolare   del  trattamento   e'  un   singolo
professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre
un'ipotesi di contitolarita' tra piu' liberi professionisti.
  Resta  ferma la  facolta'  del libero  professionista di  designare
quali  responsabili o  incaricati  del trattamento  i sostituti,  gli
ausiliari,   i  tirocinanti   e   i  praticanti   presso  il   libero
professionista, i quali,  in tal caso, possono avere  accesso ai soli
dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
  Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati
del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi.
 5) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e) della  legge n. 675/1996, i dati  sensibili possono essere
conservati per il  periodo di tempo previsto da  leggi, regolamenti o
dalla normativa comunitaria e, comunque, per un periodo non superiore
a  quello  strettamente  necessario   per  adempiere  agli  incarichi
conferiti.
  A  tal fine  deve essere  verificata costantemente,  anche mediante
controlli periodici,  la stretta  pertinenza e  la non  eccedenza dei
dati rispetto agli incarichi.
  I  dati  acquisiti in  occasione  di  precedenti incarichi  possono
essere mantenuti se pertinenti e  non eccedenti rispetto a successivi
incarichi.
 6) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati  e  ove  necessario
diffusi,  a  soggetti pubblici  o  privati,  nei limiti  strettamente
pertinenti all'espletamento  dell'incarico conferito e  nel rispetto,
in ogni caso, del segreto professionale.
  I dati idonei a rivelare lo  stato di salute possono essere diffusi
solo  se  necessario per  finalita'  di  prevenzione, accertamento  o
repressione dei reati,  con l'osservanza delle norme  che regolano la
materia (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996).
  I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
 7) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il  trattamento che si  intende effettuare sia  conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante  non   prendera'   in   considerazione  richieste   di
autorizzazione  per trattamenti  da effettuarsi  in difformita'  alle
prescrizioni   del  presente   provvedimento,  salvo   che  il   loro
accoglimento sia giustificato da  circostanze del tutto particolari o
da   situazioni   eccezionali    non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
 8) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da norme  di  legge  o  di
regolamento o dalla normativa  comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti piu' restrittivi  in materia di trattamento  di dati personali
e, in particolare dalle leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 5 giugno 1990,
n. 135, nonche' dalle norme volte a prevenire discriminazioni.
  Restano  fermi, altresi',  gli  obblighi di  legge  che vietano  la
rivelazione  senza  giusta  causa  e l'impiego  a  proprio  o  altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi  deontologici  o di  buona  condotta  relativi alle  singole
figure professionali.
 9) Efficacia temporale.
  La presente autorizzazione  ha efficacia a decorrere  dal 1 ottobre
1998, fino al 30 settembre 1999.
  La   presente  autorizzazione   sara'  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 settembre 1998
                                               Il presidente: Rodota'