Con decreto ministeriale n. 24832 del 24 luglio 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Ricagni condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ricagni condizionatori, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unita' di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 3 dicembre 1997 al 2 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997 con decorrenza 3 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24833 del 24 luglio 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 aprile 1998 al 13 aprile 1999, della ditta S.p.a. Data Management - Gruppo Finsiel, con sede in Milano e unita' di Agrate Brianza (Milano) e Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Data Management - Gruppo Finsiel, con sede in Milano e unita' di Agrate Brianza (Milano) e Milano, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1998 con decorrenza 14 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24834 del 24 luglio 1998 a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 luglio 1998 con effetto dal 19 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero (Milano) e centri di assistenza nazionali di Milano e di Pero (Milano), per il periodo dal 19 febbraio 1998 al 18 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 6 marzo 1998 con decorrenza 19 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24835 del 24 luglio 1998 a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 dicembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 dicembre 1997 con effetto dal 21 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Oerlikon Contraves, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 21 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24836 del 24 luglio 1998 a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 marzo 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 16 marzo 1998 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e unita' di Torino - sede centrale di Torino, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 13 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1998 con decorrenza 14 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24837 del 24 luglio 1998: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 28 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Napoli, per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1997 con decorrenza 28 gennaio 1998; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 con effetto dal 1 novembre 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Castel Maggiore (Bologna), per il periodo dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998. Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1998 con decorrenza 1 maggio 1998; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 giugno 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 giugno 1998 con effetto dal 14 luglio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrarie industriali Ricciardi, con sede in Corsico (Milano) e unita' di Sesto Calende (Varese), per il periodo dal 14 gennaio 1998 al 13 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1997 con decorrenza 14 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24838 del 24 luglio 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Carini (Palermo), Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Cologno Monzese (Milano), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Nerviano (Milano), Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Torino. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Carini (Palermo), Cassina de' Pecchi (Milano), Castelletto di Settimo Milanese (Milano), Cologno Monzese (Milano), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Nerviano (Milano), Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Torino, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il D.M. 20 gennaio 1998, n. 23974/1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24839 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.I.M. di Mirri Bruno & C., con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli) e unita' di Napoli, per un massimo di 16 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 1998 al 3 settembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 4 settembre 1998 al 3 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24840 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Russo Pavimenti, con sede in Rose "contrada Petrara" (Cosenza) e unita' di Rose "contrada Petrara" (Cosenza), per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 aprile 1998 al 7 ottobre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dall'8 ottobre 1998 al 7 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24841 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Promotion Print, con sede in Monza (Milano) e unita' di Gorgonzola (Milano), per un massimo di 11 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 dicembre 1997 al 28 giugno 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24842 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Beton Conter, con sede in Catania e unita' di Catania, per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 aprile 1998 al 15 ottobre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 16 ottobre 1998 al 15 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24843 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simona Engineering, con sede in Roma e unita' di Segrate (Milano), per un massimo di 28 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 25 settembre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 26 settembre 1998 al 25 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24844 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olimpic, con sede in Cavenago di Brianza (Milano) e unita' di Cavenago di Brianza (Milano), per un massimo di 31 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 aprile 1998 al 17 ottobre 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 18 ottobre 1998 al 17 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24845 del 24 luglio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Martelli elettrotecnica italiana, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e unita' di San Giuliano Milanese (Milano), per un massimo di 12 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1998 al 26 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24846 del 24 luglio 1998, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998 della ditta S.p.a. Selezione dal Reader's Digest, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Selezione dal Reader's Digest, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 87 dipendenti, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998. Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale 19 dicembre 1997, n. 23916. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998. Con decreto ministeriale n. 24847 del 24 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 febbraio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleprint, con sede in Roma e unita' di Milano, per un massimo di 2 dipendenti, Roma, per un massimo di 6 dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1997 al 31 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24848 del 24 luglio 1998, e' accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 9 febbraio 1998 all'8 febbraio 2000 della ditta S.r.l. Centro stampa, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro stampa, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per un massimo di 16 dipendenti per il periodo dal 9 febbraio 1998 all'8 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24849 del 24 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Edigraf, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 5 agosto 1997 al 31 agosto 1997. Con decreto ministeriale n. 24850 del 24 luglio 1998, e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 19 aprile 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. O.A.N. - Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli). Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.A.N. - Officine aeronavali Venezia - Gruppo Alenia, con sede in Tessera (Venezia) e unita' di Capodichino (Napoli), per il periodo dal 19 aprile 1997 al 18 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997, con decorrenza 19 aprile 1997. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24851 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 gennaio 1999, della ditta Sarrio' S.A., con sede in Milano e unita' di direzione Pontenuovo di Magenta (Milano), ufficio commerciale di Aprilia (Latina). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Sarrio' S.A., con sede in Milano e unita' di direzione Pontenuovo di Magenta (Milano) e ufficio commerciale di Aprilia (Latina), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1997, con decorrenza 5 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24852 del 24 luglio 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 novembre 1996 al 26 novembre 1997, della ditta S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unita' di Genova, Napoli e Piossasco (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unita' di Genova, Napoli e Piossasco (Torino), per il periodo dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996, con decorrenza 27 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24853 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Gambogi costruzioni (dal 1 dicembre 1997 Ferrocemento-Recchi), con sede in Roma (gia' Pisa) e unita' di deposito di Ospedaletto (Pisa), sede di Pisa. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gambogi costruzioni (dal 1 dicembre 1997 Ferrocemento-Recchi), con sede in Roma (gia' Pisa) e unita' di deposito di Ospedaletto (Pisa) e sede di Pisa, per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997, con decorrenza 6 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24854 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Fosfotec (in liquidazione), con sede in Milano e unita' di stabilimento di Crotone. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fosfotec (in liquidazione), con sede in Milano e unita' di stabilimento di Crotone, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1997, con decorrenza 1 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24855 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.c. a r.l. Le Chiantigiane, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) e unita' di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Le Chiantigiane, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) e unita' di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1998, con decorrenza 4 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24856 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 30 marzo 1998 al 29 marzo 1999, della ditta S.p.a. Allison, con sede in Volta Mantovana (Mantova) e unita' di Volta Mantovana (Mantova). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Allison, con sede in Volta Mantovana (Mantova) e unita' di Volta Mantovana (Mantova), per il periodo dal 30 marzo 1998 al 29 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1998, con decorrenza 30 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24857 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.r.l. Industria Italiana Alcool, con sede in Napoli e unita' di Oliveto Citra (Salerno). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Industria Italiana Alcool, con sede in Napoli e unita' di Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1998, con decorrenza 4 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24858 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, della ditta S.r.l. Galileo Vacuum Systems, con sede in Prato e unita' di Prato. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Galileo Vacuum Systems, con sede in Prato e unita' di Prato, per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998, con decorrenza 12 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24859 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Recchi Costruzioni Generali (dal 1 dicembre 1997 Ferrocemento-Recchi), con sede in Roma (gia' Torino) e unita' di Grugliasco (Torino) e Torino. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recchi Costruzioni Generali (dal 1 dicembre 1997 Ferrocemento-Recchi), con sede in Roma (gia' Torino) e unita' di Grugliasco (Torino) e Torino, per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 5 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1997, con decorrenza 6 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24860 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, della ditta S.p.a. C.D.I. Calitri Denim Industries, con sede in zona industriale Calitri (Avellino) e unita' di Calitri (Avellino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.D.I. Calitri Denim Industries, con sede in zona industriale Calitri e unita' di Calitri (Avellino), per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1998, con decorrenza 12 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24861 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Impresa Mereu, con sede in Lanusei (Nuoro) e unita' di Lanusei e cantieri vari in provincia di Nuoro. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Mereu, con sede in Lanusei e unita' di Lanusei e cantieri vari in provincia di Nuoro, per il periodo dal 4 aprile 1997 al 30 giugno 1997. Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1997, con decorrenza 1 gennaio 1997. Articolo 7, comma 1, legge n. 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24862 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 27 ottobre 1997 al 19 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Tini industria laterizi, con sede in Roma e unita' di Roma e uffici di Roma. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tini industria laterizi, con sede in Roma e unita' di Roma e uffici di Roma, per il periodo dal 27 ottobre 1997 al 19 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1997, con decorrenza 27 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24863 del 24 luglio 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/91, relativi al periodo dal 19 maggio 1998 al 18 novembre 1998, della ditta S.p.a. De Angeli (gia' De Angeli industrie), con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, Cameri (Novara) e Caronno Pertusella (Varese). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. De Angeli (gia' De Angeli industrie), con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno, Cameri (Novara) e Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 19 maggio 1998 al 18 novembre 1998. Articolo 3, comma 2, legge 223/91 - Sentenza tribunale del 19 maggio 1997, n. 2022. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24864 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 gennaio 1999, della ditta S.p.a. Ultravox Siena, con sede in localita' Isola d'Arbia (Siena) e unita' di localita' Isola d'Arbia (Siena). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ultravox Siena, con sede in localita' Isola d'Arbia e unita' di localita' Isola d'Arbia (Siena), per il periodo dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998, con decorrenza 5 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24865 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 ottobre 1997 al 12 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo) e unita' di Rende (Cosenza). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Legnochimica, con sede in Pamparato (Cuneo) e unita' di Rende (Cosenza), per il periodo dal 13 ottobre 1997 al 12 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1997, con decorrenza 13 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24866 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 16 aprile 1998 al 12 febbraio 2000, della ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei (dal 1 luglio Piaggio & C.), con sede in Pontedera (Pisa) e unita' di Lugnano (Pisa) e Pontedera (Pisa). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei (dal 1 luglio Piaggio & C.), con sede in Pontedera (Pisa) e unita' di Lugnano (Pisa) e Pontedera (Pisa), per il periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1998, con decorrenza 16 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24867 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1999, della ditta S.r.l. Centro recupero e servizi, con sede in Torino e unita' di Settimo Torinese (Torino). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Centro recupero e servizi, con sede in Torino e unita' di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1997, con decorrenza 21 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24868 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 9 giugno 1997 all'8 giugno 1998, della ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Pozzuoli (Napoli), S. Vitaliano (Napoli) e Teverola (Caserta). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Pozzuoli (Napoli), S. Vitaliano (Napoli) e Teverola (Caserta), per il periodo dal 9 giugno 1997 all'8 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata l'11 giugno 1997, con decorrenza 9 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24869 del 24 luglio 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.P.C. - Compagnia prodotti conservati, con sede in Castel S. Giorgio (Salerno) e unita' di Castel S. Giorgio (Salerno), per il periodo dal 1 giugno 1998 al 30 novembre 1998. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998, con decorrenza 1 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24870 del 24 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bicc Ceat cavi, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unita' di Ascoli Piceno, per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1998, con decorrenza 15 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24871 del 24 luglio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bicc Cavi Sud, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone, per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1998, con decorrenza 15 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24872 del 24 luglio 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 novembre 1996 al 26 novembre 1997, della ditta S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unita' di Tito Scalo (Potenza). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unita' di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1996, con decorrenza 27 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24922 del 5 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips Vision Industries, con sede in Milano e unita' di Monza (Milano), per il periodo dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 28 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24923 del 5 agosto 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 26 settembre 1996 al 25 settembre 1997, della ditta S.r.l. Progetto Industrie, con sede in Caserta e unita' di Caserta. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Progetto Industrie, con sede in Caserta e unita' di Caserta per il periodo dal 26 settembre 1996 al 25 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1996 con decorrenza 26 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24924 del 5 agosto 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pharmacia e Upjohn, con sede in Milano e unita' di Milano, Nerviano (Milano), Rodano (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24925 del 5 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 17 giugno 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firema Trasporti Unita' Operativa Metalmeccanica Lucana, con sede in Caserta e unita' di Metalmeccanica Lucana di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 19 marzo 1998 al 18 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1998 con decorrenza 19 marzo 1998. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24927 del 5 agosto 1998: 1) in favore di centotrentotto lavoratori gia' dipendenti dalle S.r.l. CO.GE.I. Immobiliare, con sede in Roma ed S.r.l. CO.GE.INF.IM., con sede in Roma, ora reintegrati nella S.p.a. CO.GE.I., con sede in Roma e unita' sul territorio nazionale, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1998 al 19 luglio 1998; 2) la corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 20 luglio 1998 al 19 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 24931 del 7 agosto 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 gennaio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 27 gennaio 1998 con effetto dal 12 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unita' di Bari, per il periodo dal 12 novembre 1997 all'11 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 14 novembre 1997 con decorrenza 12 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24932 del 7 agosto 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 aprile 1997 al 6 aprile 1998, della ditta S.p.a. Russo Pavimenti, con sede in Rose contrada Petrara (Cosenza) e unita' di Rose contrada Petrara (Cosenza), per il periodo dal 7 aprile 1997 al 6 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 7 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24933 del 7 agosto 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 15 gennaio 1998 al 14 gennaio 1999, della ditta S.p.a. F.lli Solari, con sede in Prato Carnico (Udine) e unita' di Prato Carnico frazione Pesariis (Udine). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fratelli Solari, con sede in Prato Carnico frazione Pesariis (Udine) e unita' di Prato Carnico frazione Pesariis (Udine) per il periodo dal 15 gennaio 1998 al 14 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 15 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24934 del 7 agosto 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Volpe Domenico, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro) per il periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 giugno 1998. Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1998 con decorrenza 30 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24935 del 7 agosto 1998, e' accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 23 settembre 1997 al 22 settembre 1998 della ditta S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unita' di Roma (per un massimo di cinque dipendenti), per il periodo dal 23 settembre 1997 al 22 marzo 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 aprile 1998, n. 24352. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24936 del 7 agosto 1998, e' accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 23 settembre 1997 al 22 settembre 1998 della ditta S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unita' di Roma (per un massimo di cinque dipendenti), per il periodo dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24937 del 7 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Coop. giornalistica Mediatel, con sede in Roma e unita' di Milano (per un massimo di sedici dipendenti) e di Roma (per un massimo di un dipendente) per il periodo dal 17 giugno 1997 al 16 dicembre 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 luglio 1998, n. 24895. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24938 del 7 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 novembre 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scarl Coop. giornalistica Mediatel, con sede in Roma e unita' di Milano (per un massimo di sedici dipendenti) e di Roma (per un massimo di un dipendente) per il periodo dal 17 dicembre 1997 al 16 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 24939 del 7 agosto 1998, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 16 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante anch'essa di seguito menzionata S.p.a. Onama Mensa c/o Alenia di Torino, con sede in Milano e unita' di Alenia di Torino (Torino), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24949 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli Elettrico Strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24950 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simi Sistemi - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24951 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli Montaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 luglio 1998. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 18 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24954 del 10 agosto 1998: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 luglio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1997 con effetto dall'8 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unita' di sede ed unita' dell'area aereonautica, Caselle (Torino), Casoria (Napoli), Napoli centro R. Bonifacio, Pomigliano (Napoli), sede in Roma, viale M. Pilsudski, 92, Torino, per il periodo dall'8 novembre 1997 al 7 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 8 novembre 1998. 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 29 luglio 1998, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dall'11 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Augusta Omi (dal 20 dicembre 1996 Alenia Difesa - Azienda Finmeccanica), con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma), Nerviano (Milano), Caselle (Torino), per il periodo dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1996 con decorrenza 11 ottobre 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24955 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 31 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Belleli Offshore, con sede in Taranto e unita' di Taranto per il periodo dal 15 febbraio 1998 al 14 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1998 con decorrenza 15 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24956 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Centro Recupero e Servizi, con sede in Torino e unita' di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998. Istanza aziendale presentata l'8 gennaio 1998 con decorrenza 21 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24957 del 10 agosto 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 maggio 1998 al 3 maggio 1999, della ditta S.p.a. Emint, con sede in Milano e unita' di Abbiategrasso (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Emint, con sede in Milano e unita' di Abbiategrasso (Milano), per il periodo dal 4 maggio 1998 al 3 novembre 1998. Istanza aziendale presentata 19 giugno 1998 con decorrenza 4 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24958 del 10 agosto 1998, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge 223/91 relativi al periodo dal 6 marzo 1998 al 5 settembre 1998, della ditta S.c. a r.l. Paips, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Paips, con sede in Volpiano (Torino) e unita' di Volpiano (Torino), per il periodo dal 6 marzo 1998 al 5 settembre 1998. Art. 3, comma 2, legge 223/91 - Decreto del 21 febbraio 1997. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24959 del 10 agosto 1998, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 24 ottobre 1997 al 23 ottobre 1998, della ditta S.c.p.a. CE.SI.F., con sede in Napoli e unita' di Napoli. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.p.a. CE.SI.F., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per il periodo dal 24 ottobre 1997 al 23 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 24 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24960 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 29 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.F. Sistemi avionici - da 20 dicembre 1996 Alenia difesa az. Finmeccanica, con sede in Firenze e unita' di Caselle (Torino), Nerviano (Milano) e Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 giugno 1997 al 7 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1997 con decorrenza 8 giugno 1997. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24961 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unita' di Genova, Napoli e Piossasco (Torino), per il periodo dal 27 maggio 1997 al 26 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1997 con decorrenza 27 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24962 del 10 agosto 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo segnalamento ferroviario, con sede in Tito Scalo (Potenza) e unita' di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 27 maggio 1997 al 26 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1997 con decorrenza 27 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24963 del 10 agosto 1998, e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 21 luglio 1997 al 20 luglio 1998, della ditta S.r.l. P.M.P., con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Melfi, contrada San Nicola (Potenza). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. P.M.P., con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Melfi, contrada San Nicola (Potenza), per il periodo dal 21 luglio 1997 al 20 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 20 agosto 1997 con decorrenza 21 luglio 1997. La corresponsione del trattamento disposta come sopra descritto e' prorogata dal 21 gennaio 1998 al 20 luglio 1998. Istanza aziendale presentata 19 gennaio 1998 con decorrenza 21 gennaio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24964 del 10 agosto 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.PA., con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di sette dipendenti, Tremestieri Etneo (Catania), per un massimo di quattro dipendenti e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 febbraio 1998 al 25 agosto 1998. La corresponsione del trattamento disposta come sopra descritto e' prorogata dal 26 agosto 1998 al 25 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24965 del 10 agosto 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Turati Lombardi Sud, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita di Ferentino (Frosinone), per un massimo di ventiquattro dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998. La corresponsione del trattamento disposta come sopra descritto e' prorogata dal 6 novembre 1998 al 5 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.