IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite  massimo di  emissione  dei prestiti  pubblici  per l'anno  in
corso;
  Considerato che  l'importo delle emissioni  disposte a tutto  il 22
settembre 1998,  ammonta, al  netto dei  rimborsi gia'  effettuati, a
lire 79.343 miliardi, e tenuto  conto dei rimborsi di titoli pubblici
ancora da effettuare;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  prima tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 4% 1  ottobre 1998/2003, da destinare  a sottoscrizioni in
contanti;
  Vista  la legge  17 dicembre  1997, n.  433, recante  la delega  al
Governo per  l'introduzione dell'euro,  ed in particolare  l'art. 10,
riguardante   la  dematerializzazione   degli  strumenti   finanziari
pubblici e privati;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno 1998,  n.  213,  ed  in
particolare l'art. 40,  secondo comma, ove si prevede  che, a partire
dalla data  di entrata in vigore  del decreto ministeriale di  cui al
comma 1  del medesimo  articolo, il Tesoro  non rilascia  piu' titoli
rappresentativi di prestiti;
  Visto  il decreto  ministeriale  31 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  183 del  7 agosto  1998, con  cui sono  state
stabilite  ulteriori modalita'  per  l'attuazione delle  disposizioni
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta l'emissione  di una  prima tranche di  buoni del
Tesoro poliennali 4% - 1  ottobre 1998/2003, fino all'importo massimo
di lire  4.500 miliardi  nominali, da  destinare a  sottoscrizioni in
contanti al  prezzo di  aggiudicazione risultante dalla  procedura di
assegnazione dei buoni stessi.
  Ai sensi  dell'art. 5  del decreto legislativo  24 giugno  1998, n.
213,  citato nelle  premesse,  il  1 gennaio  1999  i suddetti  buoni
verranno ridenominati in euro, con le modalita' di cui all'art. 7 del
medesimo provvedimento legislativo.
  I  buoni   sono  emessi  senza   indicazione  di  prezzo   base  di
collocamento e vengono attribuiti  con il sistema dell'asta marginale
riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
  In  base all'art.  4, secondo  comma, del  decreto ministeriale  24
febbraio 1994, citato  nelle premesse, al termine  della procedura di
assegnazione di cui ai  predetti articoli e' prevista automaticamente
l'emissione della seconda  tranche dei buoni, per  un importo massimo
del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo
comma, da assegnare  agli operatori "specialisti in  titoli di Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.
  Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse  annuo lordo del 4%, pagabile in
due semestralita'  posticipate, il 1 aprile  ed il 1 ottobre  di ogni
anno di durata del prestito.