IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 14 luglio  1965, n. 963, concernente  la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il  regolamento di esecuzione della  predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la  legge 17 febbraio  1982, n. 41,  recante il Piano  per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto il decreto ministeriale 26  luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Valutata  l'opportunita'  di  completare  l'elenco  degli  attrezzi
consentiti ai titolari di licenza  di pesca autorizzati ai sistemi di
cui all'art.  11, commi 9  e 13,  del decreto ministeriale  26 luglio
1995;
  Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
il  Comitato  nazionale per  la  conservazione  e la  gestione  delle
risorse biologiche del  mare che, nella riunione del  15 luglio 1998,
hanno espresso parere favorevole all'unanimita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I titolari di licenza  di pesca recante l'autorizzazione all'uso
delle lenze o  degli attrezzi da posta  devono intendersi autorizzati
anche all'utilizzo dell'attrezzo totanara.
  2. E' consentito  l'utilizzo di una totanara  per ciascun pescatore
titolare  di licenza  di pesca  con i  sistemi di  cui al  precedente
comma.
  3. L'attrezzo totanara, da  utilizzarsi esclusivamente a mano, puo'
essere utilizzato anche con fonte luminosa.
  Il presente  decreto e'  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 27 luglio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 169