IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Valutata l'opportunita' di completare l'elenco degli attrezzi consentiti ai titolari di licenza di pesca autorizzati ai sistemi di cui all'art. 11, commi 9 e 13, del decreto ministeriale 26 luglio 1995; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella riunione del 15 luglio 1998, hanno espresso parere favorevole all'unanimita'; Decreta: Art. 1. 1. I titolari di licenza di pesca recante l'autorizzazione all'uso delle lenze o degli attrezzi da posta devono intendersi autorizzati anche all'utilizzo dell'attrezzo totanara. 2. E' consentito l'utilizzo di una totanara per ciascun pescatore titolare di licenza di pesca con i sistemi di cui al precedente comma. 3. L'attrezzo totanara, da utilizzarsi esclusivamente a mano, puo' essere utilizzato anche con fonte luminosa. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 27 luglio 1998 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1998 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 169