IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il  regolamento CEE  n. 2080/93 del  Consiglio del  20 luglio
1993  recante disposizioni  di  applicazione del  regolamento CEE  n.
2052/88 per quanto riguarda  lo strumento finanziario di orientamento
della pesca;
  Visto il regolamento  CEE n. 3699/93 del Consiglio  del 21 dicembre
1993,  che  definisce i  criteri  e  le condizioni  degli  interventi
comunitari  a   finalita'  strutturale   nel  settore   della  pesca,
dell'acquacoltura  e della  trasformazione e  commercializzazione dei
relativi prodotti;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
C(94)3346  del  6  dicembre  1994 relativa  alla  concessione  di  un
contributo comunitario da  parte dello SFOP a favore  di un programma
operativo per  interventi a  finalita' strutturale nel  settore della
pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione
dei relativi prodotti nell'ambito  del quadro comunitario di sostegno
per l'obiettivo 1;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee
C(94)3706/6 del  22 dicembre 1994 recante  approvazione del programma
comunitario per  gli interventi strutturali nel  settore della pesca,
dell'acquacoltura  e della  trasformazione e  commercializzazione dei
relativi  prodotti   (obiettivo  5a,  ad  esclusione   delle  regioni
dell'obiettivo 1 - periodo 1994/99);
  Vista la  deliberazione CIPE  26 febbraio  1998 recante  misure per
accelerare  l'avanzamento  dei   programmi  cofinanziati  dall'Unione
europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
  Considerato che in applicazione  di detta deliberazione le scadenze
per  il  completamento dei  lavori,  gia'  stabilite dai  decreti  di
concessione, sono state rimodulate;
  Venuto  necessario, nei  casi di  motivata e  documentata esigenza,
concedere  una proroga  di durata  non  superiore a  quattro mesi,  a
condizione   che  tale   periodo,   sommato  a   quello  come   sopra
rideterminato in attuazione della  citata deliberazione CIPE, non sia
superiore a sedici mesi;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  I  termini   di  scadenza   per  la  realizzazione   dei  programmi
cofinanziati   dall'Unione  europea   nel  settore   della  pesca   e
dell'acquacoltura, rimodulate in  attuazione della deliberazione CIPE
26 febbraio 1998,  nei casi di motivata e  documentata esigenza, sono
prorogati  di quattro  mesi,  fermo restando  il  periodo massimo  di
sedici mesi fissato con la citata deliberazione.
   Roma, 30 luglio 1998
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 168