IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11 che prevede la concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione dei fondi rinnovabili di energia o assimilate; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che, a decorrere dal 1 gennaio 1994, gli interventi di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991, finanziati con gli stanziamenti del capitolo 7717, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilita' confluiscono, previa riduzione del 15%, nel fondo di cui all'art. 9 della legge n. 281/1970, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158; Visti i criteri direttivi del 1 dicembre 1994, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in particolare, il punto 2 con il quale viene stabilito che il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, in attuazione della ripartizione effettuata secondo l'ubicazione territoriale delle inziative utilmente collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle somme disponibili per l'intero quadriennio 1994-97 pari a lire 754,375 miliardi; Considerato che la legge finanziaria del 1996 n. 550 del 28 dicembre 1995 con l'art. 3 taglia i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1996; Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per il 1998; Considerato che l'importo complessivo da trasferire per il 1997, a favore delle regioni a statuto speciale, era pari a L. 31.283.565.380; Considerato che con proprio decreto del 18 novembre 1997, n. 35 si e' provveduto ad impegnare la somma di L. 18.770.139.230, a favore delle regioni a statuto speciale, pari al 60% dell'importo complessivo da trasferire, come disposto dall'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; Considerato che con autorizzazioni del 12 marzo 1998 si e' provveduto all'erogazione della sopracitata somma; Ritenuto di dover provvedere all'impegno del residuo 40% pari a L. 12.513.426.150; Decreta: Art. 1. La somma complessiva di L. 12.513.426.150 e' impegnata per le finalita' esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto speciale, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate: Regioni interessate Importi ___ ___ Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . . 8.892.521.120 Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.895.163.250 Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677.835.820 Val d'Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.905.960 ____________ Totale . . . . . . . 12.513.426.150