IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                      di sviluppo e di coesione
  Visto l'art. 9  della legge 16 maggio 1970, n.  281, istitutivo del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Vista  la  legge   9  gennaio  1991,  n.  10,   recante  norme  per
l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11
che prevede la concessione da  parte del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato,  di contributi  in conto  capitale per
iniziative  finalizzate al  risparmio energetico  e all'utilizzazione
dei fondi rinnovabili di energia o assimilate;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha stabilito, tra  l'altro, che, a decorrere dal 1  gennaio 1994, gli
interventi di cui all'art. 11  della legge n. 10/1991, finanziati con
gli stanziamenti del  capitolo 7717, dello stato  di previsione della
spesa  del  Ministero  dell'industria,  si  intendono  di  competenza
regionale e  che, pertanto, le relative  disponibilita' confluiscono,
previa riduzione del 15%, nel fondo  di cui all'art. 9 della legge n.
281/1970, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno
1990, n. 158;
  Visti i  criteri direttivi  del 1  dicembre 1994,  della Conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni e  le province
autonome, in particolare, il punto 2 con il quale viene stabilito che
il Ministero  del bilancio e della  programmazione economica provvede
ad  impegnare  ed  erogare  le  somme spettanti  ad  ogni  regione  e
provincia  autonoma,  in  attuazione  della  ripartizione  effettuata
secondo l'ubicazione territoriale delle inziative utilmente collocate
in  graduatoria e  non ancora  finanziate, tenuto  conto delle  somme
disponibili  per l'intero  quadriennio  1994-97 pari  a lire  754,375
miliardi;
  Considerato  che  la legge  finanziaria  del  1996  n. 550  del  28
dicembre  1995 con  l'art. 3  taglia i  finanziamenti a  favore delle
regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1996;
  Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per il 1998;
  Considerato che l'importo complessivo da  trasferire per il 1997, a
favore   delle  regioni   a   statuto  speciale,   era   pari  a   L.
31.283.565.380;
  Considerato che con proprio decreto del  18 novembre 1997, n. 35 si
e' provveduto  ad impegnare la  somma di L. 18.770.139.230,  a favore
delle  regioni   a  statuto   speciale,  pari  al   60%  dell'importo
complessivo   da   trasferire,   come  disposto   dall'art.   8   del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
  Considerato  che  con  autorizzazioni  del  12  marzo  1998  si  e'
provveduto all'erogazione della sopracitata somma;
  Ritenuto di dover provvedere all'impegno  del residuo 40% pari a L.
12.513.426.150;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma complessiva  di  L. 12.513.426.150  e'  impegnata per  le
finalita'  esposte in  premessa,  a favore  delle  regioni a  statuto
speciale, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:
         Regioni interessate                        Importi
               ___                                    ___
Friuli-Venezia Giulia . . . . . . . . . . . . .    8.892.521.120
Sardegna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2.895.163.250
Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      677.835.820
Val d'Aosta . . . . . . . . . . . . . . . . . .       47.905.960
                                                    ____________
                           Totale . . . . . . .   12.513.426.150