IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993, n.  494,  di  conversione  del
decreto-legge 5  ottobre 1993,  n. 400,  recante disposizioni  per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;
  Considerata la necessita' di individuare i criteri direttivi per la
determinazione  dei canoni  per  le  concessioni demaniali  marittime
aventi,  in  particolare,  finalita'  turisticoricreative,  ai  sensi
dell'articolo 03,  comma 1, della legge  4 dicembre 1993, n.  494, di
conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400;
  Considerata l'opportunita' della determinazione di uniformi criteri
di  individuazione dei  requisiti per  la classificazione  delle aree
aventi alta, normale e minore valenza turistica;
  Sentita la  conferenza permanente per  i rapporti fra lo  Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che si e' espressa
favorevolmente nella seduta del 2 agosto 1994;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  n.  183/96   del  Consiglio  di  Stato  espresso
nell'adunanza  generale  del  giorno   19  dicembre  1996,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 4, della citata legge n. 400/1988;
  Visto  l'articolo  10  della  legge   27  dicembre  1997,  n.  449,
concernente "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
  Vista la  comunicazione al  Presidente del Consiglio  dei Ministri,
effettuata  con  nota n.  03979  in  data  3  agosto 1998,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. I canoni annui per  le concessioni di aree, pertinenze demaniali
marittime e specchi acquei rilasciate con decorrenza successiva al 31
dicembre  1997, per  finalita'  turisticoricreative sono  determinati
secondo i seguenti criteri:
  a)  il  territorio  costiero  nazionale e'  suddiviso,  sulla  base
dell'alta,  normale  e minore  valenza  turistica,  in tre  categorie
denominate "categoria A", "categoria B" e "categoria C";
  b)  la  "categoria  D"  e' costituita  dalle  pertinenze  demaniali
marittime  cosi'  come definite  dall'articolo  29  del codice  della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
  c) nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere a) e
b), si  applicano canoni differenziati  a seconda che  la concessione
sia  rilasciata per  l'uso di  aree scoperte,  di impianti  di facile
rimozione,  di  impianti  di  difficile  rimozione  e  di  pertinenze
demaniali marittime,  nelle misure  indicate nella  allegata "tabella
A";
  d)  i canoni  annui unitari  relativi alle  concessioni di  specchi
acquei, sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa,
nelle misure indicate nella allegata "tabella B";
  e) per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi
boa e  simili per l'ancoraggio delle  navi al di fuori  degli specchi
acquei delimitati da opere che riguardano i porti cosi' come definiti
dall'articolo 5 del testo unico  approvato con regio decreto 2 aprile
1885,  n. 3095,  si applica  il  canone annuo  di Lit.  400 al  metro
quadrato.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il   decreto-legge  n.   400  del   5  ottobre   1993,
          recante:  "Disposizioni per la  determinazione  dei  canoni
          relativi  a  concessioni demanali  marittime",  convertito,
          con modificazioni,  dall'art.  1, comma 1,   della legge  4
          dicembre    1993,  n.  494 (Gazzetta   Ufficiale 4 dicembre
          1993, n.  285)  e' pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  5
          ottobre 1993, n. 234.
            - Il testo   vigente dell'art. 03 del  decreto-legge    5
          ottobre  1993,  n.  400,    convertito,  con modificazioni,
          dall'art. 1, comma  1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  234 del  5  ottobre
          1993, e' il seguente:
            "Art.   03.  - 1.  I  canoni  annui  per concessioni  con
          finalita' turisticoricreative di aree, pertinenze demaniali
          marittime e specchi acquei  per  i  quali  si applicano  le
          disposizioni   relative   alle  utilizzazioni  del  demanio
          marittimo  sono  determinati,  a  decorrere  dal  1 gennaio
          1994, con  decreto del  Ministro della  marina  mercantile,
          emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra
          lo  Stato, le  regioni e  le  province  autonome di  Trento
          e    di  Bolzano,    nel  rispetto  dei  seguenti   criteri
          direttivi:
            a)    classificazione delle   aree, pertinenze  e specchi
          acquei gia' concessi  ovvero  da  affidare  in  concessione
          nelle seguenti categorie:
            1)  categoria  A:  aree,  pertinenze  e specchi acquei, o
          parti di essi, concessi per utilizzazioni ad  uso  pubblico
          ad alta valenza turistica;
            2)  categoria  B:  aree,  pertinenze  e specchi acquei, o
          parti di essi, concessi   per   utilizzazioni   ad      uso
          pubblico  a  normale  valenza turistica;
            3)  categoria  C:  aree,  pertinenze  e specchi acquei, o
          parti di essi, concessi   per     utilizzazioni   ad    uso
          pubblico   a  minore  valenza turistica;
            4)  categoria D:   pertinenze demaniali marittime di  cui
          all'art. 29 del codice della navigazione;
            b) articolazione  delle  misure  dei  canoni  secondo  la
          classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);
            c)  determinazione  di alcune misure  base dei canoni con
          la seguente articolazione:
            1)  area  scoperta:  L.  3.600  al  metro quadrato per la
          categoria A; L.   1.800   al metro    quadrato    per    la
          categoria    B;    L.    1.400  al    metro quadrato per la
          categoria C;
            2)  area occupata  con impianti  di facile  rimozione: L.
          6.000 al metro quadrato per la categoria A;   L.  3.000  al
          metro  quadrato  per  la  categoria  B;  L.  2.000 al metro
          quadrato per la categoria C;
            3) area occupata   con impianti di  difficile  rimozione:
          L. 8.000 al metro quadrato per la categoria A;  L. 4.000 al
          metro  quadrato  per  la  categoria  B;  L.  2.000 al metro
          quadrato per la categoria C;
            4)   L. 1.400   per   ogni   metro quadrato    di    mare
          territoriale    per specchi acquei   o delimitati  da opere
          che  riguardano i  porti cosi' come  definiti  dall'art.  5
          del  testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885,
          n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
            5) L.  1.000 per gli  specchi acquei compresi  tra 100  e
          300 metri dalla costa;
            6)  L.  800  per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla
          costa;
            7) L. 400   per gli specchi acquei  utilizzati    per  il
          posizionamento  di campi   boa per l'ancoraggio delle  navi
          al di fuori  degli specchi acquei di cui al n. 4);
            d) riduzione  della misura base dei  canoni di  cui  alla
          lettera  c)  nei   limiti   di quelli  determinati  per  le
          concessioni  di   valenza turistica inferiore    qualora  i
          titolari  della  concessione consentano l'accesso  gratuito
          all'arenile,  nonche'  la  gratuita' dei  servizi  generali
          offerti all'utenza;
            e)  riduzione   della misura base dei  canoni di cui alla
          lettera c) alla meta' in presenza di    eventi  dannosi  di
          eccezionale   gravita'  che  comportino       una    minore
          utilizzazione  dei    beni   oggetto    della  concessione,
          previo  accertamento  da   parte delle competenti autorita'
          marittime di zona;
            f) riduzione fino ad un quarto   della  misura  base  dei
          canoni di cui alla lettera  c) ove gravanti  su concessioni
          demaniali    marittime ad uso   abitativo   o di  soggiorno
          climatico  rilasciate alla  data  di entrata in vigore  del
          presente decreto;
            g)  riduzione   della misura base dei  canoni di cui alla
          lettera  c)  fino  alla  meta'  nel  caso  in      cui   il
          concessionario  assuma  l'obbligo  o  sia  autorizzato   ad
          effettuare  lavori di  straordinaria manutenzione del  bene
          pertinenziale,  nonche' nei casi previsti dagli articoli 40
          e 45, primo comma, del codice della navigazione;
            h) riduzione   fino alla meta' della    misura  base  dei
          canoni  di cui alla lettera c) per concessioni relative  ad
          aree  ed  a  specchi acquei per  i quali  il concessionario
          non  abbia un  diritto esclusivo  di godimento  e   per   i
          quali     il  diritto    di    godimento    sia    limitato
          all'esercizio di una specifica attivita'  che  non  escluda
          l'uso  comune  o  altre  possibili  fruizioni consentite da
          leggi o regolamenti;
            i)  determinazione    in un ammontare   pari ad un decimo
          della misura base dei canoni di  cui alla lettera c) per le
          concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice
          della navigazione e all'art.  37  del    regolamento    per
          l'esecuzione   del  codice  della  navigazione (navigazione
          marittima),    approvato  con decreto del  Presidente della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
            l)  riduzione in  misura  pari al   50 per   cento    dei
          canoni  annui relativi alle concessioni demaniali marittime
          assentite    alle    societa'   sportive   dilettantistiche
          affiliate alla Federazione    italiana  vela,  ovvero  alle
          federazioni sportive nazionali.
            2.   Alla     determinazione  dei  canoni    annui  delle
          concessioni  di cui all'art. 48   del testo  unico    delle
          leggi  sulla pesca,  approvato con regio decreto  8 ottobre
          1931,  n. 1604, e   successive  modificazioni,  nonche'  di
          quelli   relativi ai cantieri navali di cui  all'art. 2 del
          regio decreto-legge 25 febbraio 1924,   n. 456,  convertito
          dalla  legge  22  dicembre    1927, n. 2535,   e successive
          modificazioni,  e    di  quelli  comunque       concernenti
          attivita'   di   costruzione,   manutenzione, riparazione e
          demolizione di mezzi   di trasporto aerei  e    navali,  si
          provvede,  a    decorrere dal 1   gennaio 1994, con decreto
          del  Ministro  della    marina  mercantile,    adottato  di
          concerto con  i Ministri  del tesoro e delle finanze.
            3.  L'accertamento  dei    requisiti di alta, normale   e
          minore valenza turistica di  cui al  comma 1,  lettera  a),
          numeri  1),   2) e  3), in relazione  alle specifiche  aree
          richieste    in  concessione    ovvero  in  relazione     a
          concessioni    in    essere,   e'  riservato  all'autorita'
          competente.
            4. I  canoni annui  relativi alle concessioni   demaniali
          marittime,  anche      pluriennali,      devono      essere
          rapportati    alla     effettiva utilizzazione  del    bene
          oggetto della concessione  se l'utilizzazione e'  inferiore
          all'anno,    purche'    non   sussistano    strutture   che
          permangono oltre la durata della concessione stessa".
            -  La   legge  23  agosto   1988,  n.   400,     recante:
          "Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della     Presidenza    del  Consiglio  dei  Ministri",  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
            - Il  testo vigente dell'art. 10  della legge 27 dicembre
          1997, n.  449, pubblicata nel supplemento   ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.    302  del 30 dicembre 1997, e' il
          seguente:
            "Art. 10 (Disposizioni  in materia di demanio   marittimo
          nonche'  di  tassa  e  sovrattassa di ancoraggio). -   1. I
          canoni per concessioni di beni  del  demanio  marittimo   e
          di   zone   del  mare  territoriale; determiriati ai  sensi
          dell'art.  03,     comma  1,   applicabile      alle   sole
          utilizzazioni   per   finalita'   turisticoricreative,  con
          esclusione delle strutture   dedicate   alla   nautica   da
          diporto,    e   dell'art.   1   del decreto-legge 5 ottobre
          1993,    n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 dicembre 1993,  n. 494, si applicano    alle  concessioni
          aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.
            2. I  canoni comunque  versati relativi a  concessioni di
          beni   del   demanio   marittimo  e  di  zone     del  mare
          territoriale,  per  qualunque  uso  rilasciate,      aventi
          validita'  fino  al  31   dicembre  1997,  sono definitivi.
            3.  Il    canone ricognitorio delle  concessioni dei beni
          del demanio marittimo  conferite  alle    associazioni   di
          protezione    ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13
          della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  finalizzate    alla
          gestione    di    aree    destinate     ad   attivita'   di
          conservazione   della  natura,    valorizzazione,    studio
          e   ricerca scientifica,  educazione ambientale,  recupero,
          tutela e  ripristino degli  ecosistemi naturali   marini  e
          costieri e'  ridotto al  25 per cento.
            4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo
          e  di  zone del  mare  territoriale  aventi  ad oggetto  la
          realizzazione  e  la gestione  di strutture  dedicate  alla
          nautica   da  diporto    stipulate  successivamente  al  31
          dicembre  1997    sono determinati con decreto del Ministro
          dei  trasporti  e   della  navigazione,  emanato  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
          Al  fine  di  incentivare la realizzazione delle  strutture
          medesime, nel quadro di un  riordino    della  materia  che
          tenga  conto anche   della legislazione degli  altri  Paesi
          dell'Unione  europea,  il  predetto  decreto   si  conforma
          ai seguenti criteri:
            a)  previsione    di  canoni   di minori entita'   per le
          iniziative che comportino   investimenti   sia   per     la
          realizzazione   di  opere  di difficile rimozione,  sia per
          la ristrutturazione   o il miglioramento di      pertinenze
          demaniali     rispetto     a     quelle    che    prevedono
          l'utilizzazione  di  pertinenze  demaniali   immediatamente
          fruibili;
            b) previsione di una riduzione del  canone per il periodo
          in  cui  la  realizzazione    delle  opere    non  consenta
          l'utilizzazione commerciale della struttura;
            c) previsione  di modalita'   di  aggiornamento  annuale,
          in  rapporto  diretto alle variazioni del potere d'acquisto
          della lira.
            4-bis. Qualora  la decorrenza delle   concessioni di  cui
          al  comma 4 retroagisca alla  data di  rilascio di  un atto
          cui  all'art.    35  del  regolamento  per l'esecuzione del
          codice  della  navigazione,  approvato  con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  15 febbraio 1952, n. 328, il
          canone e' determinato  nella    misura  minore  tra  quella
          calcolata  ai  sensi del decreto di cui al comma 4 e quella
          calcolata ai sensi della previgente normativa.
            5.  Nelle  more  della  revisione     dei   criteri   per
          l'applicazione della tassa e sovrattassa di ancoraggio,  le
          navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea,
          in  attivita'  di  transhipment di traffico internazionale,
          hanno  facolta' di pagare, in   alternativa alla  tassa  di
          abbonamento  annuale,  prevista  dall'art. 1,  terzo comma,
          della  legge  9  febbraio    1963,  n.  82,  e   successive
          modificazioni,  una  tassa di ancoraggio  per singolo scalo
          nella misura pari ad  un dodicesimo della tassa annuale.
            6. Le  navi di cui  al comma 5, provenienti  o dirette ad
          un porto  estero,  pagano  nel  primo  scalo  nazionale  la
          sovrattassa  di  ancoraggio prevista   dall'art.  17  della
          legge   9   febbraio    1963,    n.    82,    e  successive
          modificazioni,   nella misura  pari ad un  dodicesimo della
          tassa  annuale di  ancoraggio  calcolata sulle   tonnellate
          di      stazza  corrispondenti  al     volume  delle  merci
          effettivamente   trasportate nei contenitori  collocati  in
          coperta.
            7.  L'art.   32, comma 7,  della legge 23  dicembre 1994,
          n.   724, si applica  anche  alle  annualita'    pregresse,
          relativamente  ai  comuni  con  popolazione non superiore a
          mille abitanti".
            - Il  testo vigente dell'art.  17, comma  4, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             (Omissis).
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
             (Omissis)".
            -  Il  testo vigente dell'art.  17, comma  3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
           Note all'art. 1:
            -  Il testo  vigente   dell'art. 29   del   codice  della
          navigazione,  approvato  con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e'
          il seguente:
            "Art. 29  (Pertinenze  del  demanio    marittimo).  -  Le
          costruzioni  e le altre opere appartenenti allo Stato,  che
          esistono entro i limiti del demanio  marittimo e  del  mare
          territoriale,    sono  considerate    come  pertinenze  del
          demanio stesso".
            -  Il testo vigente dell'art. 5 del testo unico approvato
          con R.D. 2 aprile 1885, n. 3095, e' il seguente:
            "Art. 5. - Sono opere che riguardano i porti, i fari e le
          spiagge:
            a) i moli di ridosso ed i frangionde che  proteggono  gli
          ancoraggi;
            b) i moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano
          la foce e proteggono le sponde dei porticanali;
            c)   le   ripe   artificiali,  banchine,  scali,  darsene
          mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;
            d) gli  argini e moli  di circondario   per  difendere  i
          porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;
            e)  i  bacini  di  deposito   d'acque,  atte  a  produrre
          correnti   artificiali   per  tener  sgombre  le  foci  dei
          porticanali;
            f) i canali di derivazione e gli smaltitoi per liberare i
          porti dai depositi e dalle infezioni;
            g) gli scali e bacini da  costruzione  o  riparazione  di
          navi;
            h)  le  escavazioni  della bocca, del bacino e dei canali
          dei porti;
            i)  i fari,  le torri  a   segnali ed   altri  fabbricati
          ad  uso   del servizio tecnico, amministrativo e di polizia
          dei porti;
            k) i gavitelli ed altri segnali  fissi e mobili destinati
          a guida o ad ormeggio dei bastimenti;
            l)  ogni altra  opera  il cui  scopo sia   il   mantenere
          profondo    e  spurgato  un porto, facilitarne l'accesso  e
          l'uscita ed aumentarne la sicurezza".