LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h)  della  legge 23  ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il decreto  del  Ministro della  sanita'  10 dicembre  1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n.
26  del  1  febbraio  1997,   nel  quale  la  specialita'  medicinale
denominata "Oncotice",  a base  di tice  bcg, della  societa' Organon
teknika B.V.,  con sede in  Boxtel - Olanda, rappresentata  in Italia
dalla  societa'  Organon teknika  S.p.a.,  con  sede in  Roma,  nella
confezione  3  fiale  liof.  2   ml,  A.I.C.  n.  028346017,  risulta
classificata in classe c), con regime  di fornitura di cui all'art. 9
del decreto legislativo n.  539/1992, "riservato l'uso esclusivamente
in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile";
  Visto  il  ricorso  n.  03271/98 proposto  dalla  societa'  Organon
teknika S.p.a.  al tribunale amministrativo regionale  del Lazio, con
richiesta di  sospensiva, notificato  il 9  marzo 1998  contro questo
dicastero,  diretto ad  ottenere  l'annullamento del  silenziorifiuto
formatosi  sull'atto di  diffida e  messa  in mora,  notificato il  9
dicembre   1997,  in   ordine  alla   richiesta  di   modifica  della
classificazione  ai fini  del regime  di fornitura  della specialita'
medicinale "Oncotice"  ai sensi  del decreto legislativo  30 dicembre
1992,  n.  539,  art  5,  inserendola tra  i  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
  Vista l'ordinanza n. 897/98 emessa dal Tar Lazio, sez. I-bis, del 6
aprile 1998, che accoglie la domanda incidentale di sospensione nella
forma del silenziorifiuto  formatosi "ope legis" sulla  diffida del 9
dicembre 1997 in  ordine alla modifica della  classificazione ai fini
del regime di fornitura del  prodotto "Oncotice" ai sensi del decreto
legislativo  n. 539/1992  e con  la  quale il  medesimo tribunale  ha
ordinato  al Ministero  della sanita'  di pronunciarsi  sulla domanda
presentata  dalla  societa' ricorrente  entro  il  termine di  giorni
novanta;
  Vista la  domanda del 25  settembre 1996, integrata e  reiterata in
data 3 dicembre 1996, con cui  la societa' Organon teknika S.p.a., in
qualita'  di  rappresentante  per  l'Italia  e  concessionaria  della
societa' Organon teknika B.V., con sede in Boxtel - Olanda, chiede la
variazione  del  regime  di fornitura  della  specialita'  medicinale
denominata "Oncotice",  nella confezione suddetta, da  "esclusivo uso
ospedaliero"  a   "prescrivibile  dietro  presentazione   di  ricetta
medica",  decreto legislativo  n.  539  del 30  dicembre  1992, e  la
riclassificazione  del  suddetto prodotto  nella  classe  a) ai  fini
dell'erogazione  da  parte  del  S.S.N.   a  norma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 537 del 24 dicembre 1993, al prezzo di
L. 900.000, IVA al 4% compresa;
  Viste  le  proprie  deliberazioni,  assunte  nelle  sedute  del  25
febbraio 1998 e 15 aprile 1998, con le quali e' stato espresso parere
favorevole  alla  classificazione  in   classe  H  della  specialita'
medicinale "Oncotice", nella confezione 3 fiale liof. 2 ml, al prezzo
di L.  951.900, IVA al 10%  compresa, con regime di  dispensazione di
farmaco ad uso esclusivamente ospedaliero senza ricetta ripetibile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La specialita' medicinale denominata ONCOTICE,  a base di tice bcg,
della societa'  Organon teknika  B.V., con sede  in Boxtel  - Olanda,
rappresentata in  Italia dalla  societa' Organon teknika  S.p.a., con
sede in Roma, e' classificata in classe a) per uso ospedaliero H), ai
sensi dell'art.  8, comma 10, della  legge 24 dicembre 1993,  n. 537,
nella confezione 3 fiale liof. 2 ml, A.I.C. n. 028346017 al prezzo di
L. 951.900, I.V.A.  compresa, con regime di  dispensazione di farmaco
ad uso esclusivamente ospedaliero senza ricetta ripetibile.