LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco; Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1997, nel quale la specialita' medicinale denominata "Oncotice", a base di tice bcg, della societa' Organon teknika B.V., con sede in Boxtel - Olanda, rappresentata in Italia dalla societa' Organon teknika S.p.a., con sede in Roma, nella confezione 3 fiale liof. 2 ml, A.I.C. n. 028346017, risulta classificata in classe c), con regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992, "riservato l'uso esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile"; Visto il ricorso n. 03271/98 proposto dalla societa' Organon teknika S.p.a. al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con richiesta di sospensiva, notificato il 9 marzo 1998 contro questo dicastero, diretto ad ottenere l'annullamento del silenziorifiuto formatosi sull'atto di diffida e messa in mora, notificato il 9 dicembre 1997, in ordine alla richiesta di modifica della classificazione ai fini del regime di fornitura della specialita' medicinale "Oncotice" ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, art 5, inserendola tra i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta; Vista l'ordinanza n. 897/98 emessa dal Tar Lazio, sez. I-bis, del 6 aprile 1998, che accoglie la domanda incidentale di sospensione nella forma del silenziorifiuto formatosi "ope legis" sulla diffida del 9 dicembre 1997 in ordine alla modifica della classificazione ai fini del regime di fornitura del prodotto "Oncotice" ai sensi del decreto legislativo n. 539/1992 e con la quale il medesimo tribunale ha ordinato al Ministero della sanita' di pronunciarsi sulla domanda presentata dalla societa' ricorrente entro il termine di giorni novanta; Vista la domanda del 25 settembre 1996, integrata e reiterata in data 3 dicembre 1996, con cui la societa' Organon teknika S.p.a., in qualita' di rappresentante per l'Italia e concessionaria della societa' Organon teknika B.V., con sede in Boxtel - Olanda, chiede la variazione del regime di fornitura della specialita' medicinale denominata "Oncotice", nella confezione suddetta, da "esclusivo uso ospedaliero" a "prescrivibile dietro presentazione di ricetta medica", decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, e la riclassificazione del suddetto prodotto nella classe a) ai fini dell'erogazione da parte del S.S.N. a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 537 del 24 dicembre 1993, al prezzo di L. 900.000, IVA al 4% compresa; Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute del 25 febbraio 1998 e 15 aprile 1998, con le quali e' stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe H della specialita' medicinale "Oncotice", nella confezione 3 fiale liof. 2 ml, al prezzo di L. 951.900, IVA al 10% compresa, con regime di dispensazione di farmaco ad uso esclusivamente ospedaliero senza ricetta ripetibile; Dispone: Art. 1. La specialita' medicinale denominata ONCOTICE, a base di tice bcg, della societa' Organon teknika B.V., con sede in Boxtel - Olanda, rappresentata in Italia dalla societa' Organon teknika S.p.a., con sede in Roma, e' classificata in classe a) per uso ospedaliero H), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 3 fiale liof. 2 ml, A.I.C. n. 028346017 al prezzo di L. 951.900, I.V.A. compresa, con regime di dispensazione di farmaco ad uso esclusivamente ospedaliero senza ricetta ripetibile.