IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato; Visto l'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; Considerato che l'art. 25, terzo comma, della citata legge 17 maggio 1985, n 210, prevede che, in caso di progetti di impianti ferroviari non conformi alla vigente disciplina urbanisticoedilizia, il Ministro dei trasporti e della navigazione promuove tra tutte le parti interessate un accordo di programma, da sottoscriversi dai rappresentanti autorizzati dai rispettivi organi deliberanti e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, pertanto, diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici vigenti; Vista la lettera n. 1391(52)OP-MIN, in data 30 dicembre 1997, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione invita i rappresentanti degli enti locali interessati alla sottoscrizione di un apposito accordo di programma per approvare la prima fase del progetto definitivo, elaborato da Ferrovie dello Stato S.p.a., del raddoppio con spostamento a monte della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nella tratta Finale Ligure-San Lorenzo al Mare, in variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati ed in deroga al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico; Visto l'accordo di programma in parola tra il Ministro dei trasporti e della navigazione, la "Ferrovie dello Stato" S.p.a., la regione Liguria, le province di Savona e di Imperia, i comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Tovo San Giacomo, Albenga, Villanova di Albenga, Alassio, Laigueglia, Andora, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Diano San Pietro, Diano Castello, Imperia, San Lorenzo al Mare e Civezza, sottoscritto a Genova in data 19 gennaio 1998; Tenuto conto che la giunta della regione Liguria ed i consigli provinciali e comunali interessati hanno regolarmente espresso il loro assenso alla conclusione dell'accordo di programma in argomento tramite apposite deliberazioni; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la "Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica", che all'art. 1 riporta una elencazione dettagliata e tassativa degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, nella quale non si rinviene la fattispecie di decreto del Presidente della Repubblica prevista dall'art. 25 della legge n. 210/1985; Considerato che la citata legge n. 13/1991 prevede altresi' che: "Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali e' adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra". Ritenuto pertanto di dover procedere con proprio decreto alla approvazione dell'accordo di programma sopra richiamato; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato l'accordo di programma, sottoscritto a Genova in data 19 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, da parte delle amministrazioni ed enti competenti ad approvare la prima fase del progetto definitivo del raddoppio con spostamento a monte della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nella tratta Finale Ligure-San Lorenzo al Mare, in variante agli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati ed in deroga al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico. 2. L'accordo di cui al comma 1, pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale nel testo allegato al presente decreto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma terzo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, ha diretta efficacia di variazione degli strumenti urbanistici. Roma, 15 settembre 1998 Il Ministro: Burlando