IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la  legge  17  maggio 1985,  n.  210,  istitutiva  dell'Ente
Ferrovie dello Stato;
  Visto  l'art. 81  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio 1977, n. 616;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
383;
  Considerato  che l'art.  25,  terzo comma,  della  citata legge  17
maggio 1985,  n 210,  prevede che,  in caso  di progetti  di impianti
ferroviari non conformi  alla vigente disciplina urbanisticoedilizia,
il Ministro dei  trasporti e della navigazione promuove  tra tutte le
parti  interessate un  accordo  di programma,  da sottoscriversi  dai
rappresentanti  autorizzati dai  rispettivi organi  deliberanti e  da
approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore
dell'intesa  di cui  all'art.  81 del  decreto  del Presidente  della
Repubblica 24 luglio  1977, n. 616 e, pertanto,  diretta efficacia di
variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
  Vista la lettera  n. 1391(52)OP-MIN, in data 30  dicembre 1997, con
la  quale il  Ministro dei  trasporti  e della  navigazione invita  i
rappresentanti degli  enti locali interessati alla  sottoscrizione di
un  apposito accordo  di programma  per approvare  la prima  fase del
progetto definitivo,  elaborato da  Ferrovie dello Stato  S.p.a., del
raddoppio   con  spostamento   a   monte   della  linea   ferroviaria
Genova-Ventimiglia, nella  tratta Finale Ligure-San Lorenzo  al Mare,
in   variante  agli   strumenti  urbanistici   generali  dei   comuni
interessati   ed  in   deroga  al   vigente  piano   territoriale  di
coordinamento paesistico;
  Visto  l'accordo  di  programma  in  parola  tra  il  Ministro  dei
trasporti e della  navigazione, la "Ferrovie dello  Stato" S.p.a., la
regione Liguria,  le province  di Savona  e di  Imperia, i  comuni di
Finale Ligure,  Borgio Verezzi, Tovo San  Giacomo, Albenga, Villanova
di  Albenga, Alassio,  Laigueglia,  Andora, San  Bartolomeo al  Mare,
Diano Marina, Diano San Pietro,  Diano Castello, Imperia, San Lorenzo
al Mare e Civezza, sottoscritto a Genova in data 19 gennaio 1998;
  Tenuto  conto che  la giunta  della regione  Liguria ed  i consigli
provinciali  e comunali  interessati hanno  regolarmente espresso  il
loro assenso alla conclusione  dell'accordo di programma in argomento
tramite apposite deliberazioni;
  Vista la legge  12 gennaio 1991, n. 13,  recante la "Determinazione
degli atti  amministrativi da adottarsi  nella forma del  decreto del
Presidente della Repubblica", che  all'art. 1 riporta una elencazione
dettagliata e tassativa degli atti di competenza del Presidente della
Repubblica, nella quale non si rinviene la fattispecie di decreto del
Presidente  della Repubblica  prevista  dall'art. 25  della legge  n.
210/1985;
  Considerato che  la citata legge  n. 13/1991 prevede  altresi' che:
"Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per
i quali  e' adottata alla  data di  entrata in vigore  della presente
legge  la forma  del decreto  del Presidente  della Repubblica,  sono
emanati con decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri o con
decreto  ministeriale,  a seconda  della  competenza  a formulare  la
proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra".
  Ritenuto  pertanto  di dover  procedere  con  proprio decreto  alla
approvazione dell'accordo di programma sopra richiamato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E'  approvato l'accordo di  programma, sottoscritto a  Genova in
data 19  gennaio 1998, ai  sensi dell'art.  25 della legge  17 maggio
1985, n.  210, da parte  delle amministrazioni ed enti  competenti ad
approvare la  prima fase  del progetto  definitivo del  raddoppio con
spostamento a monte della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nella
tratta Finale Ligure-San Lorenzo al  Mare, in variante agli strumenti
urbanistici generali dei  comuni interessati ed in  deroga al vigente
piano territoriale di coordinamento paesistico.
  2.  L'accordo di  cui  al  comma 1,  pubblicato  in estratto  nella
Gazzetta Ufficiale nel testo allegato  al presente decreto ai sensi e
per  gli effetti  di cui  all'art. 25,  comma terzo,  della legge  17
maggio  1985,  n.  210,  ha diretta  efficacia  di  variazione  degli
strumenti urbanistici.
   Roma, 15 settembre 1998
                                                Il Ministro: Burlando