Si  riporta  qui di  seguito  in  lingua  italiana il  testo  della
dichiarazione formulata da parte italiana in relazione all'art. 6 del
protocollo n.  1 allegato alla convenzione  concernente la competenza
giurisdizionale e  l'esecuzione delle  decisioni in materia  civile e
commerciale, firmata a  Lugano il 16 settembre 1988  (la cui ratifica
fu autorizzata  con legge  10 febbraio 1992,  n. 198,  pubblicata nel
supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n.
53 del 4 marzo 1992):
  "Ai sensi dell'articolo VI del protocollo allegato alla convenzione
di Lugano del 16 settembre 1988, che gli articoli 2 e 4, numeri 1 e 2
del  codice di  procedura  civile, menzionati  nell'articolo 3  della
convenzione di Lugano,  sono stati abrogati dall'art.  73 della legge
31  maggio 1995,  n. 218  (Riforma  del sistema  italiano di  diritto
internazionale privato).
  In conseguenza  di cio'  l'articolo 3  della convenzione  in parola
dovra' menzionare,  in luogo di quelli  abrogati, gli articoli 3  e 4
della legge 31  maggio 1995, n. 218, che non  possono essere invocati
nei confronti delle persone aventi il domicilio nel territorio di uno
Stato  contraente per  impedire l'applicazione  della convenzione  in
oggetto".