Si riporta qui di seguito in lingua italiana il testo della dichiarazione formulata da parte italiana in relazione all'art. 6 del protocollo n. 1 allegato alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (la cui ratifica fu autorizzata con legge 10 febbraio 1992, n. 198, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 4 marzo 1992): "Ai sensi dell'articolo VI del protocollo allegato alla convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, che gli articoli 2 e 4, numeri 1 e 2 del codice di procedura civile, menzionati nell'articolo 3 della convenzione di Lugano, sono stati abrogati dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). In conseguenza di cio' l'articolo 3 della convenzione in parola dovra' menzionare, in luogo di quelli abrogati, gli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, che non possono essere invocati nei confronti delle persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente per impedire l'applicazione della convenzione in oggetto".