IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Lucca e Prato colpito dagli eventi alluvionali nel periodo 28 settembre-1 ottobre 1998; Vista la richiesta della regione Toscana; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata di misure finalizzate al superamento dell'emergenza; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Toscana e' nominato commissario delegato per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, con esclusione di quelli affidati ai prefetti di Lucca e Prato. Il commissario delegato per l'espletamento dei propri compiti puo' nominare un vice commissario e si puo' avvalere dei competenti uffici della regione e degli enti locali. 2. Il commissario delegato per gli eventi alluvionali verificatisi tra il 28 settembre e il 1 ottobre 1998 nei comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa della provincia di Lucca e nei comuni di Prato e Montemurlo della provincia di Prato, adotta d'intesa con la competente autorita' di Bacino, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel limite delle disponibilita' di cui all'art. 3, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione dei corsi d'acqua e idrogeologica. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalle amministrazioni statali, dalla regione e degli enti locali e, comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e con le opere di rimozione del pericolo o di prevenzione del rischio. 3. Il piano comprende le opere necessarie, alla scala di bacino idrografico ancorche' ricadenti in comuni diversi di quelli di cui al comma 2, a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli verificatisi individuando, altresi', gli enti attuatori. 4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per stralci e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.