IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
1 ottobre 1998 concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio delle  province di Lucca e Prato  colpito dagli eventi
alluvionali nel periodo 28 settembre-1 ottobre 1998;
  Vista la richiesta della regione Toscana;
  Ravvisata  la  necessita'  di disporre  l'attuazione  immediata  di
misure finalizzate al superamento dell'emergenza;
  Su  proposta del  Sottosegretario  di Stato  prof. Franco  Barberi,
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il presidente  della  regione Toscana  e' nominato  commissario
delegato per  gli interventi  disciplinati dalla  presente ordinanza,
con esclusione  di quelli affidati ai  prefetti di Lucca e  Prato. Il
commissario  delegato  per  l'espletamento dei  propri  compiti  puo'
nominare un vice commissario e si puo' avvalere dei competenti uffici
della regione e degli enti locali.
  2. Il commissario delegato  per gli eventi alluvionali verificatisi
tra  il 28  settembre e  il 1  ottobre 1998  nei comuni  di Camaiore,
Pietrasanta, Massarosa della provincia di Lucca e nei comuni di Prato
e  Montemurlo  della  provincia  di Prato,  adotta  d'intesa  con  la
competente autorita' di  Bacino, entro sessanta giorni  dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel limite delle disponibilita' di cui all'art.
3,  un  piano di  interventi  straordinari  per il  ripristino  delle
infrastrutture,   per   la   sistemazione   dei   corsi   d'acqua   e
idrogeologica. Possono essere ricompresi nel  piano ed attuati con le
procedure  e  deroghe  di   cui  alla  presente  ordinanza  ulteriori
interventi  urgenti finanziati  dalle amministrazioni  statali, dalla
regione e  degli enti locali  e, comunque, strettamente  connessi con
l'evento calamitoso  e con le  opere di  rimozione del pericolo  o di
prevenzione del rischio.
  3. Il  piano comprende  le opere necessarie,  alla scala  di bacino
idrografico ancorche' ricadenti in comuni diversi di quelli di cui al
comma 2, a ridurre i rischi e prevenire il ripetersi dei danni per le
popolazioni e le infrastrutture in  concomitanza di eventi analoghi a
quelli verificatisi individuando, altresi', gli enti attuatori.
  4.  Il   piano,  completo   degli  importi  previsti   per  ciascun
intervento, preliminarmente  alla sua attuazione, e'  sottoposto alla
presa  d'atto  del Dipartimento  della  protezione  civile anche  per
stralci  e  puo'  essere  rimodulato   ed  integrato  con  la  stessa
procedura.