IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  9,  del  decreto-legge 12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1997, n. 677;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale
vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
1 ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio  delle province  di Verbania-Cussio-Ossola  e Vercelli
colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 4-5 settembre 1998;
  Ravvisata  la  necessita'  di disporre  l'attuazione  immediata  di
interventi finalizzati al superamento dell'emergenza;
  Sentita la regione Piemonte;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per   l'attuazione  di  interventi  volti   a  ripristinare  le
infrastrutture e  gli edifici pubblici  e privati danneggiati  e alla
rimozione  dei pericoli,  nonche'  a favorire  il  ritorno a  normali
condizioni di  vita ed  alla ripresa  delle attivita'  produttive nel
territorio  delle   province  di  Verbania-Cusio-Ossola   e  Vercelli
danneggiati dalle  avversita' atmosferiche  dei giorni  4-5 settembre
1998  la regione  Piemonte  nel limite  di 19  miliardi  di lire,  e'
autorizzata a contrarre  mutui, per un periodo di 20  anni, in deroga
ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente.
  2. Il Dipartimento della protezione  civile concorre nel limite del
75 per cento  con un contributo massimo di lire  1200 milioni annui a
decorrere dal 1999 e sino al 2018.
  3.  All'onere di  cui al  comma  2 si  provvede mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa  di cui al decreto-legge  3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni,  dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, cosi' come  determinata dalla tabella C della  legge 27 dicembre
1997, n.  450, volta ad  assicurare il finanziamento del  fondo della
protezione civile.
  4. Per le finalita' di cui  alla presente ordinanza e' assegnata, a
titolo di  contributo, l'ulteriore  somma di lire  1 miliardo  che e'
posta a carico dell'unita' previsionale  di base 6.2.1.2 "Fondo della
protezione  civile"  (cap.  7615)  della stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.