IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 9, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1997, n. 677; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 1998, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Verbania-Cussio-Ossola e Vercelli colpito dagli eventi alluvionali dei giorni 4-5 settembre 1998; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata di interventi finalizzati al superamento dell'emergenza; Sentita la regione Piemonte; Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Per l'attuazione di interventi volti a ripristinare le infrastrutture e gli edifici pubblici e privati danneggiati e alla rimozione dei pericoli, nonche' a favorire il ritorno a normali condizioni di vita ed alla ripresa delle attivita' produttive nel territorio delle province di Verbania-Cusio-Ossola e Vercelli danneggiati dalle avversita' atmosferiche dei giorni 4-5 settembre 1998 la regione Piemonte nel limite di 19 miliardi di lire, e' autorizzata a contrarre mutui, per un periodo di 20 anni, in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente. 2. Il Dipartimento della protezione civile concorre nel limite del 75 per cento con un contributo massimo di lire 1200 milioni annui a decorrere dal 1999 e sino al 2018. 3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile. 4. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' assegnata, a titolo di contributo, l'ulteriore somma di lire 1 miliardo che e' posta a carico dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" (cap. 7615) della stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.