IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO  E DELL'ARTIGIANATO
                          di  concerto con
                IL  MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza assicurativa  e le successive disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il decreto-legge  11 luglio  1992, n.  333, convertito,  con
modificazioni,  nella legge  8 agosto  1992, n.  359, recante  misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la  revisione della  disciplina in materia  di pubblico  impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato 4 febbraio 1994, con  il quale e' stato approvato il
disciplinare della  concessione della gestione delle  cessioni legali
alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,   concernente  il   regolamento   recante  semplificazione   dei
procedimenti amministrativi in materia  di assicurazioni private e di
interesse collettivo di competenza  del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Visto  il decreto-legge  23 maggio  1994, n.  301, convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  23  giugno 1994,  n.  403,  concernente
accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del
Ministero del  tesoro nell'Istituto  nazionale delle  assicurazioni -
I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di
cessione  di quota  parte  dei rischi  delle  imprese che  esercitano
l'assicurazione diretta sulla vita;
  Visto il  decreto legislativo  17 marzo  1995, n.  174, concernente
l'attuazione della  direttiva 92/96/CEE  in materia  di assicurazione
diretta sulla vita;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1996, n.  662,  recante  misure  di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto, in particolare,  l'art. 3, comma 110, della  citata legge n.
662 del  1996 il quale  prevede che il Ministero  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto con  il  Ministero  del
tesoro, fissa  annualmente, a  partire dal 1  gennaio 1994,  il tasso
annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di
tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto
conto del  rendimento medio  degli investimenti finanziari,  al netto
delle ordinarie spese di gestione;
  Ritenuto necessario,  pertanto, procedere  - a fini  conoscitivi ed
orientativi  -   all'analisi  dell'andamento  dei   rendimenti  degli
investimenti finanziari conseguiti nel periodo 1994-1996;
  Viste le  lettere nn. 732739  e 733063, rispettivamente in  data 26
settembre e 28  ottobre 1997, con le quali l'ISVAP  - Istituto per la
vigilanza sulle  assicurazioni private e di  interesse collettivo, ha
fornito  elementi  in  ordine  ai tassi  di  rendimento,  alle  spese
ordinarie di gestione ed alla composizione degli investimenti per gli
anni 1994, 1995 e 1996, relativi alle imprese di assicurazione;
  Vista la nota n. 692 del  26 febbraio 1998, con la quale l'istituto
Guglielmo Tagliacarne  ha comunicato i rendimenti  patrimoniali lordi
degli investimenti immobiliari;
  Vista la lettera della Consap in data 24 luglio 1997, relativa alla
trasmissione di uno studio appositamente effettuato sull'argomento;
  Vista  la   lettera  in  data   13  febbraio  1998  con   la  quale
l'Associazione nazionale fra le  imprese assicuratrici ha espresso le
proprie  valutazioni  sull'argomento,  nonche' i  relativi  prospetti
elaborati dalla stessa associazione;
  Tenuto  conto che,  nel  previgente sistema  a  regime di  cessioni
legali,  le  restituzioni  alle   imprese  si  bilanciavano  con  gli
ulteriori versamenti  effettuati, allo stesso titolo,  da parte delle
imprese, generando cosi' flussi di rendimento mobilare;
  Considerato  che la  situazione  attuale  e' invece  caratterizzata
esclusivamente  dall'obbligo di  far fronte,  a scadenza,  alle quote
cedute,  essendo  venuti  meno  i  precedenti  flussi  finanziari  in
entrata;
  Rilevata  la particolare  composizione  patrimoniale della  Consap,
nella   quale   l'incidenza   degli   investimenti   immobiliari   e'
notevolmente   maggiore   rispetto   a  quella   delle   imprese   di
assicurazione;
  Ritenuto che in  tale situazione, del tutto  innovativa rispetto al
sistema  a regime,  i rendimenti  medi degli  investimenti finanziari
vanno  considerati unitamente  alla  specificita' degli  investimenti
della Consap;
                              Decreta:
  I  tassi   annui  di  rendimento  che   la  Concessionaria  servizi
assicurativi pubblici - CONSAP  S.p.a., deve riconoscere alle imprese
cedenti a  fronte di  tutte le  obbligazioni derivanti  dalle cessate
cessioni  legali, ai  sensi dell'art.  3, comma  110, della  legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono cosi' determinati:
   anno 1994: 7,00% (sette per cento);
   anno 1995: 7,00% (sette per cento);
   anno 1996: 6,00% (sei per cento).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 ottobre 1998
                                   Il Ministro dell'industria
                               del commercio e dell'artigianato
                                          Bersani
Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio
e  della  programmazione economica
               Ciampi