IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 24
maggio  1996,   che  delega  le  funzioni   del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
12  settembre  1997  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nella regione  Calabria in ordine alla  situazione di crisi
socioeconomicoambientale determinatesi nel  settore dello smaltimento
dei rifiuti solidiurbani;
  Vista l'ordinanza  n. 2696  del 21  ottobre 1997,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  n. 250  del 25  ottobre 1997,  con la  quale sono
stati disposti  interventi urgenti per fronteggiare  la situazione di
emergenza  determinatasi nel  settore dello  smaltimento dei  rifiuti
solidi urbani nella  regione Calabria ed il  presidente della regione
Calabria e'  stato nominato  commissario delegato  con il  compito di
predisporre un  piano di  interventi di  emergenza e  provvedere alla
realizzazione degli stessi;
  Visto l'art. 33, comma 9,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, che prevede la concessione di incentivi finanziari previsti da
disposizioni legislative per  il recupero di energia  dai rifiuti con
particolare interesse  al recupero  energetico mediante  l'impiego di
combustibile derivato dai rifiuti;
  Vista la  nota in data 20  maggio 1998 con la  quale il commissario
delegato -  presidente della regione Calabria,  nel trasmettere copia
del piano di emergenza per  lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
chiede,  tra  l'altro,  in   conformita'  al  parere  espresso  dalla
commissione   scientifica   nella   seduta   dell'11   maggio   1998,
l'integrazione dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997;
  Vista la nota n. 13425 del 10  luglio 1998 con la quale il Ministro
dell'ambiente esprime  l'intesa sul piano di  emergenza trasmesso dal
commissario delegato - presidente della regione Calabria;
  Ritenuto  necessario   accogliere  la  richiesta   del  commissario
delegato -  presidente della regione  Calabria, al fine di  dotare lo
stesso  degli strumenti  idonei  per svolgere  le attivita'  previste
dall'art.  3 della  citata ordinanza  n.  2696 del  21 ottobre  1997,
attraverso lo sviluppo delle attivita' di raccolta differenziata e di
valorizzazione delle frazioni per le  quali e' consentito il recupero
di  materia, avviando,  inoltre, iniziative  industriali in  grado di
ricevere  ed  utilizzare  i  rifiuti solidi  urbani,  a  valle  della
raccolta differenziata,  prodotti nei  comuni della  regione Calabria
per produrre  combustibile derivato  dai rifiuti  e di  utilizzare il
medesimo per la produzione di energia;
  Acquisita  l'intesa   del  Ministro   dell'ambiente  con   nota  n.
17942/ARS/M/UDA del 29 settembre 1998;
  Acquisita l'intesa  del presidente della regione  Calabria con nota
n. 8655 del 7 settembre 1998;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. All'art. 1  dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre  1997, i punti
3.1, 3.2,  3.8 e 3.10  del comma 3,  sono soppressi e  sostituiti dai
seguenti:
  3.1) l'attivazione entro novanta  giorni, negli ambiti territoriali
ottimali individuati nel  piano degli interventi di  emergenza per il
tramite di ciascuno dei sindaci  dei comuni appartenenti agli ambiti,
della raccolta  differenziata della carta, plastica,  vetro, metalli,
legno,  frazione organica,  al fine  di conseguire,  per la  raccolta
differenziata, l'obiettivo del 20 per cento entro il 30 giugno 1999 e
la programmazione degli interventi  per realizzare l'obiettivo minimo
di raccolta differenziata  del 35 per cento nei  successivi due anni,
nonche' dei rifiuti  ingombranti, dei beni durevoli  bianchi, bruni e
grigi e  dei rifiuti urbani  pericolosi. In caso di  inadempienza dei
sindaci  dei  comuni  appartenenti ai  suddetti  ambiti  territoriali
ottimali,  il   commissario  delegato  -  presidente   della  regione
Calabria, provvede sostituendosi direttamente agli enti locali e loro
consorzi, ovvero attraverso la nomina di un dipendente della pubblica
amministrazione quale commissano ad acta;
  3.2) l'attivazione entro novanta  giorni, negli ambiti territoriali
ottimali individuati nel  piano degli interventi di  emergenza per il
tramite  di   ciascuno  dei   sindaci  dei  comuni,   della  raccolta
differenziata degli imballaggi primari,  in aggiunta agli obblighi in
materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente
punto  3.1,  al  fine  di   conseguire  per  gli  imballaggi  primari
l'obiettivo del 20  per cento in peso da destinare  al riciclaggio ed
il 40  per cento  complessivo, comprensivo  della quota  destinata al
recupero, entro  il 30 giugno  1999, ponendo, l'onere del  servizio a
carico  del  CONAI,  con  il quale  stipula,  nello  stesso  periodo,
apposita convenzione.  Nel caso tale convenzione  non venga stipulata
entro la  data fissata,  il commissario  delegato -  presidente della
regione  Calabria,  dispone  che   la  raccolta  differenziata  degli
imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi
obblighi di risultato. Qualora il  CONAI non attivi la raccolta entro
i  successivi novanta  giorni, il  commissario delegato  - presidente
della  regione Calabria,  dispone che  i soggetti  responsabili della
distribuzione  delle  merci  e  dei beni  di  consumo  applichino  il
deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;
  3.8) la realizzazione,  per il tramite di ciascuno  dei sindaci dei
comuni appartenenti  agli ambiti, in  comuni singoli o  aggregati con
popolazione  superiore   ai  5.000  abitanti,  di   piazzole  per  lo
stoccaggio  delle  frazioni   raccolte  separatamente;  negli  ambiti
territoriali ottimali  singoli o  aggregati tra  loro di  impianti di
selezione e valorizzazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno,
di  impianti  per  la  produzione di  compost  da  frazione  organica
raccolta separatamente,  di impianti  per il  recupero di  inerti; in
ciascuna   provincia,  di   impianti  di   trattamento  dei   rifiuti
ingombranti e,  nella regione, di  impianti per il recupero  dei beni
durevoli bianchi, bruni e grigi. In caso di inadempienza dei medesimi
soggetti il commissario delegato - presidente della regione Calabria,
provvede  attraverso la  nomina dei  presidenti delle  province quali
commissari ad acta;
  3.10)   le  misure   per  favorire   il  recupero   delle  frazioni
valorizzabili da parte  del sistema industriale e  la definizione dei
contratti della durata  massima di cinque anni  per l'utilizzo finale
delle frazioni recuperate;