Con  decreto  ministeriale  n.   24998  dell'8  settembre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  novembre 1997 al 31 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Eden viaggi,
con sede in Pesaro e unita' di  Milano, Pesaro e Roma, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 40 unita', su un organico complessivo
di n. 52 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Eden viaggi, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.   24999  dell'8  settembre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 30 dicembre 1997 al 29 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.c. a  r.l. Sarda
coop., con  sede in  Sassari e unita'  di Sassari,  Ittiri (Sassari),
Porto  Torres  (Sassari),  Sorso  (Sassari), per  i  quali  e'  stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 23 unita', di  cui 5 parttime e 3 parttime da 20
a  15 ore  medie settimanali,  su un  organico complessivo  di n.  53
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a  r.l. Sarda coop., a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.   25000  dell'8  settembre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  dicembre 1997 al 30 novembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Esseti societa'
cooperativa,  con sede  in Sinnai  (Cagliari) e  unita' di  Selargius
(Cagliari),  Capoterra  (Cagliari),  Iglesias  (Cagliari),  Cagliari,
Sinnai (Cagliari)  e Sant'Antioco  (Cagliari), per  i quali  e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 55 unita',  su un organico complessivo di n. 102
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Esseti  societa' cooperativa,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.   25001  dell'8  settembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 17 febbraio 1998 al  30 giugno 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,   in   favore   dei  lavoratori   dipendenti   dalla   Industria
manifatturiera  biellese -  I.M.B., con  sede in  Milano e  unita' di
Milano, Sesto S. Giovanni (Milano) e Bollate (Milano), per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  38  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo  di  lavoratori  pari  a   n.  122  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 146 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  Industria  manifatturiera  biellese  -
I.M.B., a  corrispondere il particolare beneficio  previsto dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.   25002  dell'8  settembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 settembre 1997 al  30 giugno 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.a.s.  Industria
manifatturiera  biellese -  I.M.B., con  sede in  Milano e  unita' di
Ventimiglia (Imperia), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 6 unita', su un organico complessivo di n. 150 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla  S.a.s. Industria manifatturiera biellese
- I.M.B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25031  del  14  settembre  1998  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 15 settembre  1997 al  14 settembre
1998, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Roma,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di lavoratori  pari a  n. 12  unita', su  un organico
complessivo di n. 63 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Gruppo  Dipenta costruzioni,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25032  del  14  settembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1997 al  31 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Idrotecna, con
sede in  Roma e  unita' di Roma,  per i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 11 unita', su un organico complessivo di n. 62 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Idrotecna,  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre  1994, registrato alla Corte dei  conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25036  del  16  settembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1998 al  31 dicembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Piero della
Valentina & C., con sede in Sacile (Pordenone) e unita' di Cordignano
(Treviso),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 44 unita', su un organico complessivo di n. 198 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Piero  della Valentina  & C.,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25037  del  16  settembre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dall'11 luglio 1997 al 10 luglio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paolo Da Ponte,
con sede  in Bassano  del Grappa  (Vicenza) e  unita' di  Bassano del
Grappa  (Vicenza), per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  30  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 33 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paolo Da Ponte, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25038  del  16  settembre  1998  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1997 al  31 maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Deimos, con
sede in  Malo (Vicenza) e  unita' di Malo  (Vicenza), per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 70 unita', su un organico complessivo
di n. 89 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Deimos,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25039  del  16  settembre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  marzo 1998 al 28 febbraio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Italmanubri,
con sede in Loria (Treviso) e  unita' di Loria (Treviso), per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a 31,30 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo  di lavoratori  pari  a n.  23 unita',  di  cui 1  lavoratore
parttime  con riduzione  da  30  ore settimanali  a  23,42 ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 80 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Italmanubri, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25040  del  16  settembre  1998  e'
autorizzata, per il periodo dal 20  aprile 1998 al 19 aprile 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  ARE - Agenzia
recapito espressi, con sede in Genova e unita' di Genova, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 39 unita', su un organico complessivo
di n. 42 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ARE - Agenzia recapito espressi, a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25041  del  16  settembre  1998  e'
autorizzata, limitatamente al periodo 1  novembre 1995 al 29 febbraio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l.  Latte Europa (dal 1  novembre 1995 Granarolo
Felsinea), con sede in Bologna e  unita' di Anzio (Roma), per i quali
e' stato  stipulato un contratto  di solidarieta' che  stabilisce, la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 21
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari  a n. 4 unita',  su un organico complessivo  di n. 63
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Latte  Europa (dal 1 novembre 1995
Granarolo  Felsinea),   con  sede  in  Bologna,   a  corrispondere  i
particolari benefici previsto  dai comma 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale,  verifichera'  che  i lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre  1994, registrato alla Corte dei  conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.