Con  decreto  ministeriale  n.   24972  dell'8  settembre  1998  e'
approvato il programma  per ristrutturazione aziendale, relativamente
al periodo  dal 22  dicembre 1977  al 21  dicembre 1999,  della ditta
S.p.a. Abb Sae Sadelmi S.p.a. (dal 1 maggio 1998 Abb Sae S.p.a.), con
sede in Milano e unita' di S. Giorgio Ionico (Taranto).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Abb Sae Sadelmi
S.p.a.  (dal 1  maggio 1998  Abb Sae  S.p.a.), con  sede in  Milano e
unita' di S. Giorgio Jonico (Taranto), per il periodo dal 22 dicembre
1997 al 21 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 gennaio 1998  con decorrenza 22
dicembre 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
10 giugno 1998, n. 24639.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24973 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  16 aprile  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Solvay bario  e  derivati, con  sede  in Rosignano  Marittimo
(Livorno) e  unita' di Massa Carrara  (Massa), per il periodo  dal 22
giugno 1998 al 21 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 29  giugno 1998 con  decorrenza 22
giugno 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24974 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  24 luglio  1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
24  luglio 1998,  con  effetto  dal 1  ottobre  1996,  in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  Italtel  -
gruppo  Italtel, con  sede in  Milano e  unita' di  Carini (Palermo),
Cassina  de'   Pecchi  (Milano),  Castelletto  di   Settimo  Torinese
(Milano), Cologno  Monzese (Milano), L'Aquila,  Marcianise (Caserta),
Milano, Nerviano  (Milano), Roma, S.  Maria Capua Vetere  (Caserta) e
Torino, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 maggio  1997 con  decorrenza 1
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24975 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto  ministeriale del  20  gennaio 1998,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
20  gennaio 1998,  con  effetto dal  1 ottobre  1996,  in favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.  Italtel  -
gruppo Italtel, con  sede in Milano e unita' di  Bari, Milano e Roma,
per il periodo dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 maggio  1997 con  decorrenza 1
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24976 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale del  25 settembre  1998, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25 settembre  1995, con effetto dal  1 settembre 1994, in  favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Crealis, con
sede in Arosio (Como) e unita' di Arosio (Como), per il periodo dal 1
marzo 1995 al 31 agosto 1995.
  Istanza  aziendale presentata  il 24  marzo 1995  con decorrenza  1
marzo 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.   24977  dell'8  settembre  1998  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al periodo dal 23 gennaio 1998 al 22 gennaio 1999, della ditta S.p.a.
Impregilo -  gruppo FIAT, con  sede in  Milano e cantiere  di Disueri
(Caltanissetta).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Impregilo  -
gruppo   FIAT,  con   sede   in  Milano,   e   cantiere  di   Disueri
(Caltanissetta),  per il  periodo dal  23 gennaio  1998 al  22 luglio
1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  febbraio 1998 con decorrenza 23
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.   24978  dell'8  settembre  1998  e'
approvata  la proroga  complessa del  programma per  riorganizzazione
aziendale, per l'ulteriore periodo dal  23 gennaio 1998 al 22 gennaio
1999, della ditta S.p.a. Impregilo -  gruppo FIAT, con sede in Milano
e cantieri in  Lombardia, cantieri nel Lazio, Milano,  Roma, Sesto S.
Giovanni e Rho (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.p.a. Impregilo  -
gruppo FIAT,  con sede in  Milano, e cantieri in  Lombardia, cantieri
nel Lazio,  Milano, Roma, Sesto  S. Giovanni  e Rho (Milano),  per il
periodo dal 23 gennaio 1998 al 22 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23  febbraio 1998 con decorrenza 23
gennaio 1998.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24979 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  10 giugno  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Alcatel  cavi, con sede  in Battipaglia (Salerno) e  unita' di
Battipaglia  (Salerno), per  il periodo  dal  28 gennaio  1998 al  27
luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23  febbraio 1998 con decorrenza 28
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24980 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale   del  7  agosto  1998,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Russo
pavimenti, con sede in Rose -  contrada Petrara (Cosenza) e unita' di
Rose - contrada Petrara (Cosenza), per  il periodo dal 7 ottobre 1997
al 6 aprile 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1997 con  decorrenza 7
ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.   24981  dell'8  settembre  1998  e'
approvato il programma  per ristrutturazione aziendale, relativamente
al periodo  dal 17  novembre 1997  al 16  novembre 1998,  della ditta
S.r.l.  Consultecna, con  sede in  via D.  Millelire, 1,  Cagliari, e
unita' di Tramatza - Bauladu (Oristano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla S.r.l. Consultecna,  con sede in via D.
Millelire, 1,  Cagliari, e unita'  di Tramatza -  Bauladu (Oristano),
per il periodo dal 17 novembre 1997 al 16 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23  dicembre 1997 con decorrenza 17
novembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24982 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  31 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Belleli  elettrico strumentale -  gruppo Belleli, con  sede in
Taranto e unita' di Taranto, per il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17
giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata il 20  febbraio 1998 con decorrenza 18
gennaio 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
10 agosto 1998, n. 24949.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24983 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  31 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Belleli montaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per
il periodo dal 18 gennaio 1998 al 17 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata il 20  febbraio 1998 con decorrenza 18
gennaio 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
10 agosto 1998, n. 24951.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24984 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  31 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Belleli offshore, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per
il periodo dal 15 febbraio 1998 al 7 luglio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  19 marzo  1998 con  decorrenza 15
febbraio 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
10 agosto 1998, n. 24955.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24985 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  16 luglio  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  della
S.r.l. Zeolite Mira, con sede in  Vicenza e unita' di Mira (Venezia),
per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 30  marzo 1998  con decorrenza  1
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.   24986  dell'8  settembre  1998  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al  periodo dal  3 marzo  1997 al  2 marzo  1999, della  ditta S.p.a.
Nestle' italiana -  gruppo Nestle' s.a., con sede in  Milano e unita'
di Imperia.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Nestle' italiana - gruppo
Nestle' s.a., con sede in Milano  e unita' di Imperia, per il periodo
dal 5 gennaio 1998 al 4 luglio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1998  con decorrenza 5
gennaio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.   24987  dell'8  settembre  1998  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al  periodo dal  3 marzo  1997 al  2 marzo  1999, della  ditta S.p.a.
Nestle' italiana -  gruppo Nestle' s.a., con sede in  Milano e unita'
di centro distributivo Colturano  (Milano), centro distributivo Olbia
(Sassari),  centro  distributivo   S.  Marco  Evangelista  (Caserta),
Cornaredo  -  Abbiategrasso (Milano),  Milano,  filiali  su tutto  il
territorio nazionale, uffici di Milano.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Nestle' italiana - gruppo
Nestle'  s.a., con  sede in  Milano e  unita' di  centro distributivo
Colturano  (Milano),  centro  distributivo  Olbia  (Sassari),  centro
distributivo   S.   Marco    Evangelista   (Caserta),   Cornaredo   -
Abbiategrasso  (Milano),  Milano,  filiali  su  tutto  il  territorio
nazionale, uffici  di Milano, per  il periodo dal  3 marzo 1997  al 2
settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  24 aprile  1997 con  decorrenza 3
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.   24988  dell'8  settembre  1998  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al  periodo dal  3 marzo  1997 al  2 marzo  1999, della  ditta S.p.a.
Nestle' italiana -  gruppo Nestle' s.a., con sede in  Milano e unita'
di Centro distributivo di Misterbianco (Catania).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Nestle' italiana - gruppo
Nestle' s.a., con  sede in Milano e unita' di  Centro distributivo di
Misterbianco (Catania),  per il  periodo dal 1  settembre 1997  al 28
febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1997 con  decorrenza 1
settembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24989 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale  del  14 novembre  1997,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Mec Mor,
con sede in Induno Olona (Varese)  e unita' di Induno Olona (Varese),
per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 25 marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 16  gennaio 1998 con  decorrenza 2
dicembre 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
16 marzo 1998, n. 24233.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24990 dell'8 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con il  decreto  ministeriale del  20  gennaio 1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Italtel termomeccanica  - gruppo Italtel, con sede  in Terni e
unita' di Terni, per il periodo dal 16 marzo 1998 all'11 aprile 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  aprile 1989 con  decorrenza 16
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24991 dell'8 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Belleli elettrico strumentale
- gruppo  Belleli, con sede  in Taranto e  unita' di Taranto,  per un
massimo  di  214 dipendenti,  e'  autorizzata  la corresponsione  del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 18  giugno
1998 al 17 dicembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 18
dicembre 1998 al 17 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale 24992 dell'8  settembre 1998 in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Belleli montaggi,  con sede  in
Taranto e  unita' di Taranto,  per un  massimo di 177  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 18 giugno 1998 al 17 dicembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 18
dicembre 1998 al 17 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24993 dell'8 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Belleli offshore, con sede in
Taranto e unita'  di Taranto, per un massimo di  1.394 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dall'8 luglio 1998 al 7 gennaio 1999.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dall'8
gennaio 1999 al 7 luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24994 dell'8 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redi Electric in liquidazione,
con sede in Milano e unita'  in: cantiere di Turbigo (Milano), per un
massimo  di 7  dipendenti;  Cernusco sul  Naviglio  (Milano), per  un
massimo  di 58  dipendenti;  magazzino di  Verderio  (Lecco), per  un
massimo  di  2  dipendenti,  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale dal 3 marzo 1997
al 2 settembre 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
12 giugno 1997, n. 22878.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 3
settembre 1997 al 2 marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24995 dell'8 settembre  1998 in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Eleven in  liquidazione, con
sede in  Monza e unita'  di Brunello (Varese),  per un massimo  di 19
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  14 maggio  1998 al  13
novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 14
novembre 1998 al 13 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24996 dell'8 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Ventana turismo,  con sede in
Torino  e unita'  di  Torino, per  un massimo  di  65 dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 13 ottobre 1997 al 12 aprile 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 13
aprile 1998 al 12 ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24997 dell'8 settembre  1998 in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Mec Mor, con sede  in Induno
Olona (Varese) e  unita' di Induno Olona (Varese), per  un massimo di
51  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 26  marzo  1998 al  25
settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 26
settembre 1998 al 25 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 25008 del 14 settembre 1998:
  1) ai sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art.  9, comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23 maggio  1997, n. 135, e'  prorogata la
concessione del trattamento  straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta  con decreto  ministeriale del  24 settembre  1997, con
effetto dal  26 aprile  1996, in  favore dei  lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. Benincof, con sede in Castrovillari (Cosenza)
e unita' di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di 11 dipendenti,
per il periodo dal 26 aprile 1998 al 25 ottobre 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 21 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  2) ai sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art.  9, comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23  maggio 1997, n.  135, e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale del 3
febbraio  1997,  con  effetto  dal  1  maggio  1996,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a.  Itel, con sede in S.
Gregorio di Catania (Catania) e unita' di Siracusa, per un massimo di
49 dipendenti, per il periodo dal 1 maggio 1998 al 30 aprile 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
   Con decreto ministeriale n. 25009 del 14 settembre 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 4  novembre 1996  al 3 novembre  1998, della
ditta S.r.l. Grandi magazzini Vagnino, con sede in Torino e unita' di
Torino (sede amministrativa e tre negozi).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta  S.r.l. Grandi magazzini Vagnino,
con sede  in Torino  e unita'  di Torino  (sede amministrativa  e tre
negozi),  per un  massimo  di 32  dipendenti, per  il  periodo dal  4
novembre 1996 al 3 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 16 dicembre 1996  con decorrenza 4
novembre 1996.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
16 marzo 1998, n. 24238;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale,  con effetto dal  4 novembre 1996,  in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Grandi
magazzini  Vagnino, con  sede  in  Torino e  unita'  di Torino  (sede
amministrativa e tre negozi), per un massimo di 32 dipendenti, per il
periodo dal 4 maggio 1997 al 3 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  18 giugno  1997 con  decorrenza 4
maggio 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1
aprile 1998, n. 24277;
  3)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con effetto dal 4 novembre 1996, in favore
dei  lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Grandi
magazzini  Vagnino, con  sede  in  Torino e  unita'  di Torino  (sede
amministrativa e tre negozi), per un massimo di 32 dipendenti, per il
periodo dal 4 novembre 1997 al 3 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 18 dicembre 1997  con decorrenza 4
novembre 1997.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
maggio 1998, n. 24470.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale n.  25010  del  14 settembre  1998  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
223/1991 relativi al periodo dall'11 giugno 1998 al 10 dicembre 1998,
della  ditta S.p.a.  Itin,  con sede  in Roma  e  unita' di  Brindisi
cantiere  c/o Ospedale  nuovo,  Catania e  cantiere Librino,  Firenze
cantiere  Osmannoro, Frascati  (Roma)  cantiere  c/o Banca  d'Italia,
Livorno  cantiere Piombino,  Milano c/o  Fermag e  cantiere Ferscalo,
Sassari cantiere Istituto  De Villa, sede di  Roma, Siracusa cantiere
Punta  Cugno,  Trento  cantiere  Tesero  e  Venezia  cantiere  Fusina
Malcontenta.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale  per  fallimento, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla  ditta S.p.a. Itin, con sede  in Roma e
unita' di  Brindisi cantiere c/o  Ospedale nuovo, Catania  e cantiere
Librino,  Firenze cantiere  Osmannoro, Frascati  (Roma) cantiere  c/o
Banca  d'Italia,  Livorno  cantiere  Piombino, Milano  c/o  Fermag  e
cantiere Ferscalo, Sassari cantiere Istituto  De Villa, sede di Roma,
Siracusa  cantiere  Punta Cugno,  Trento  cantiere  Tesero e  Venezia
cantiere Fusina Malcontenta, per il periodo dall'11 giugno 1998 al 10
dicembre 1998.
  Art.  3,  comma 2,  della  legge  n. 223/1991,  sentenza  tribunale
dell'11 giugno 1997, n. 941.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25011 del 14 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale   del  9  luglio  1998,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Ugo
Mursia editore, con  sede in Milano e unita' di:  filiale di Bologna,
filiale di  Napoli, filiale di  Palermo, filiale di Torino  e Milano,
per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 13  marzo 1998  con decorrenza  1
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25012 del 14 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  Ministeriale  del  16   aprile  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. C.  & P.
Style, con  sede in Bazzano (L'Aquila)  e unita' di Bazzano  - nucleo
industriale (L'Aquila), per il periodo dal  1 marzo 1998 al 22 giugno
1998.
  Istanza aziendale  presentata il  14 aprile  1998 con  decorrenza 1
marzo 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1
giugno 1998, n. 24636/8.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25013  del  14  settembre  1998  e'
approvato il  programma per  conversione aziendale,  relativamente al
periodo dal 1  dicembre 1997 al 30 novembre 1998,  della ditta S.r.l.
Compensati Sorbolo, con  sede in Sorbolo (Parma) e  unita' di Sorbolo
(Parma).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  per  conversione  aziendale,   in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla ditta S.r.l. Compensati Sorbolo, con sede in Sorbolo
(Parma) e  unita' di Sorbolo (Parma),  per il periodo dal  1 dicembre
1997 al 31 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1998  con decorrenza 1
dicembre 1997.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
17 giugno 1998, n. 24676.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25014 del 14 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuto con
il  decreto  ministeriale   del  16  marzo  1998,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Brenna,
con sede in Giussano (Milano) e unita' di Briosco (Milano) e Giussano
(Milano), per il periodo dal 20 aprile 1998 al 17 ottobre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 25  maggio 1998 con  decorrenza 20
aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25015  del  14  settembre  1998  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, limitatamente
al  periodo dal  1 dicembre  1997 al  30 novembre  1998, della  ditta
S.r.l.  Siiatek  profilati Sud,  con  sede  in  Taranto e  unita'  di
Taranto.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siiatek profilati Sud, con
sede in  Taranto e unita' di  Taranto, per il periodo  dal 1 dicembre
1997 al 31 maggio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  gennaio 1998 con  decorrenza 1
dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25016 del 14 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Officine padane,  con sede in
Modena  e unita'  di  Modena, per  un massimo  di  54 dipendenti  nel
periodo dal  23 luglio 1997  al 3 agosto 1997,  per un massimo  di 35
dipendenti  nel periodo  dal  4 agosto  1997 al  22  luglio 1998,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 23 luglio 1997 al 22 gennaio 1998.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
8 aprile 1998, n. 24336.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 23
gennaio 1998 al 22 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 25017  del 14 settembre 1998  ai sensi
dell'art.  4, comma  21,  e  dell'art. 9,  comma  25,  punto b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 3,  comma 3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella  legge 23  maggio  1997,  n. 135,  dell'art.  1,  comma 1,  del
decreto-legge  13 novembre  1997,  n.  393 e  dell'art.  1, comma  1,
lettera a)  del decreto-legge 8  aprile 1998, n. 78,  convertito, con
modificazioni,  nella legge  5 giugno  1998, n.  176, e'  concessa in
favore  di un  massimo 413  lavoratori interessati,  dipendenti dalla
S.p.a. Societa'  pneumatici Pirelli  e unita' di  Villafranca Tirrena
(Messina), la  proroga del trattamento straordinario  di integrazione
salariale per il periodo dal 6 maggio 1998 al 5 novembre 1998.
  Il presente decreto ministeriale  annulla e' sostituisce il decreto
ministeriale n. 24788 del 9 luglio 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  La misura  del trattamento di integrazione  salariale prorogata, e'
ridotta del dieci per cento.
  La proroga di cui sopra, comporta una pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilita', ove spettante.
   Pagamento diretto: si.
  Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.
  Con decreto ministeriale  n. 25018 del 14 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.c. a r.l. Dedo  sistemi gestione e
partecipazione,  con sede  in Firenze  e  unita' di  Firenze, per  un
massimo  di  23  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1998
al 30 novembre 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
dicembre 1998 al 31 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25019 del 14 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Bassi autotrasporti, con sede
in  Milano e  unita' di  Calenzano (Firenze),  per un  massimo di  52
dipendenti,  Casnate  con  Bernate  (Como),   per  un  massimo  di  9
dipendenti, Milano, per un massimo di 31 dipendenti, Piacenza, per un
massimo di 2 dipendenti e Varese, per un massimo di 10 dipendenti, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale dal 28 dicembre 1997 al 27 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25020 del 14 settembre  1998 in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  C. &  P. Style, con  sede in
Bazzano (L'Aquila) e unita' di  Bazzano (L'Aquila), per un massimo di
39  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  23 giugno  1998 al  22
dicembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 23
dicembre 1998 al 22 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25021 del 14 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla Ecosud, con  sede in Roma e unita' di
Milano,  per   un  massimo  di   4  dipendenti,  e'   autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 16 ottobre 1997 al 15 aprile 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 16
aprile 1998 al 15 ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25022 del 14 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurotrancia, con sede in Monza
(Milano) e  unita' di Cesano Maderno  (Milano), per un massimo  di 14
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale dal  17 febbraio 1998  al 16
agosto 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 17
agosto 1998 al 16 febbraio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25023 del 14 settembre  1998 in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.  Cosmit  CTI  -  Montaggi
industriali, con sede  in Monza (Milano) e unita'  di Monza (Milano),
per un massimo di 7  dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  5 dicembre
1997 al 4 giugno 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 5
giugno 1998 al 4 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25024 del 14 settembre  1998 in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Paoli  metallurgica, con sede
in Trento, localita' "Spini di Gardolo" e unita' di Trento, localita'
"Spini di Gardolo",  per un massimo di 14  dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 28 maggio 1998 al 27 novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 28
novembre 1998 al 27 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25025 del 14 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moro, con sede in Fiume Veneto
(Pordenone) e unita'  di Fiume Veneto (Pordenone), per  un massimo di
133  dipendenti, e'  autorizzata  la  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 13  gennaio 1998  al 12
luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 13
luglio 1998 al 12 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25026 del 14 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Moro Compact System, con sede
in Fiume Veneto (Pordenone) e unita' di Fiume Veneto (Pordenone), per
un massimo  di 53  dipendenti, e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  13 gennaio
1998 al 12 luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 13
luglio 1998 al 12 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25027 del 14 settembre  1998 in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Elle  Tre,  con  sede  in
Castelplanio  (Ancona)  e  unita'  di Castelplanio  (Ancona)  per  un
massimo di 21 dipendenti, Passoferrato  (Ancona) per un massimo di 12
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  15 maggio  1998 al  14
novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 15
novembre 1998 al 14 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25028 del 14 settembre  1998 in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.  Euro-One,  con  sede  in
Tortoreto (Teramo) e unita' di  Tortoreto (Teramo), per un massimo di
20  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dall'11  giugno 1998  al 10
dicembre 1998.
  La  corresponsione  del  trattamento  di cui  sopra,  e'  prorogata
dall'11 dicembre 1998 al 10 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25029 del 14 settembre  1998 in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. S.P.E. -  Siticem processing
engineering, con  sede in Rosignano  Marittimo (Livorno) e  unita' di
Rosignano Marittimo  (Livorno), per un  massimo di 17  dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 3 giugno 1998 al 2 dicembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 3
dicembre 1998 al 2 giugno 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale 25030 del  14 settembre 1998 in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Steps  fashion,  con  sede  in
Barletta (Bari)  e unita' di  Barletta (Bari),  per un massimo  di 19
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 25  marzo  1998 al  24
settembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 25
settembre 1998 al 24 marzo 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  25042 del 16 settembre  1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativo al periodo dal
2 giugno  1997 al 1 giugno  1998, della ditta S.p.a.  Cyanamid Italia
(dal  1 dicembre  1997 Wyeth  Lederle  S.p.a.), con  sede in  Aprilia
(Roma) e unita' di Catania.
   Parere comitato tecnico del 10 marzo 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Cyanamid Italia  (dal 1
dicembre 1997  Wyeth Lederle  S.p.a.), con sede  in Aprilia  (Roma) e
unita' di  Catania, per il  periodo dal 2  giugno 1997 al  1 dicembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  22 luglio  1998 con  decorrenza 2
giugno 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
16 aprile 1998, n. 24357.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 25043 del 16 settembre 1998:
  1) ai sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art.  9, comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23  maggio 1997, n.  135, e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25
luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  S.p.a. Tecnotubi,  con sede  in Torre
Annunziata (Napoli)  e unita'  di Torre  Annunziata (Napoli),  per un
massimo di  10 dipendenti, per  il periodo dal  14 giugno 1998  al 25
febbraio 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente,  in data 6  luglio 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante;
  2) ai sensi  dell'art. 4, comma 21, e dell'art.  9, comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della legge 23 dicembre  1996, n. 662 e dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 23  maggio 1997, n.  135, e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A)  del  decreto-legge  8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25
luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  S.p.a. Tecnotubi,  con sede  in Torre
Annunziata (Napoli)  e unita'  di Torre  Annunziata (Napoli),  per un
massimo  di 3  dipendenti, per  il  periodo dal  1 marzo  1998 al  19
novembre 1998.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente,  in data 6  luglio 1998, come da  protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata, di cui sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La  proroga  del  trattamento  di  cui  sopra,  comporta  una  pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  Con decreto ministeriale  n. 25044 del 16 settembre  1998 a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il decreto  ministeriale  del  10 giugno  1998,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Invex   fili  isolati   speciali,  con  sede   in  Quattordio
(Alessandria)  e unita'  di Livorno  Ferraris (Vicenza)  e Quattordio
(Alessandria), per il periodo dal 17 maggio 1998 al 16 novembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  3 giugno  1998 con  decorrenza 17
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25045  del  16  settembre  1998  e'
approvato   il   programma   per  riorganizzazione   aziendale,   per
l'ulteriore periodo dal 3 marzo 1998 al 2 settembre 1998, della ditta
S.p.a. Fisia italimpianti - gruppo FIAT, con sede in Rivoli - Cascine
Vica (Torino) e unita' di Pero (Milano) e Rivoli (Torino).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione  aziendale, in favore dei
lavoratori   interessati,  dipendenti   dalla   ditta  S.p.a.   Fisia
italimpianti  -  gruppo FIAT,  con  sede  in  Rivoli -  Cascine  Vica
(Torino), e unita' di Pero (Milano) e Rivoli (Torino), per il periodo
dal 3 marzo 1998 al 31 agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 27  marzo 1998  con decorrenza  3
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25046 del 16 settembre  1998 in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Edilmonari, con sede  in Rho
(Milano)  e  unita'  di  Bareggio   (Milano)  per  un  massimo  di  2
dipendenti,  Rho  (Milano)  per  un  massimo  di  20  dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 maggio 1998 al 31 ottobre 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra, e' prorogata dal 1
novembre 1998 al 30 aprile 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25047 del 16 settembre  1998 in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Arsenale Venezia, con sede in
Castello (Venezia) e unita' di  Arsenale (Venezia), per un massimo di
83  dipendenti,  e'  autorizzata la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  19 maggio  1998 al  18
novembre 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 19
novembre 1998 al 18 maggio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 25048 del 16 settembre  1998 in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Lombarda Box,  con sede  in
Milano  e  unita'  di  Cambiago   (Milano),  per  un  massimo  di  14
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 22  gennaio 1998  al 21
luglio 1998.
  La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' prorogata dal 22
luglio 1998 al 21 gennaio 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.