IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE  del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il  quale prevede che quando le  condizioni climatiche in
talune  zone   viticole  lo  rendano  necessario   gli  Stati  membri
interessati  possono autorizzare  l'aumento del  titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo  o potenziale)  delle uve  fresche, del
mosto  di uve,  del mosto  di uve  parzialmente fermentato,  del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, inuna delle zone viticole di cui all'art. 7
del  regolamento  medesimo,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE  del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede  che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le  condizioni climatiche nel  suo territorio lo  abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle  partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti   definiti  al  punto  15   dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendeminia;
  Visto l'attestato dell'assessorato  regionale all'agricoltura della
regione  Campania limitatamente  alla provincia  di Benevento  con il
quale l'organo  medesimo ha certificato  che nei propri  territori si
sono  verificate,  per  la   vendemmia  1998,  condizioni  climatiche
sfavorevoli  ed   ha  chiesto  l'emanazione  del   provvedimento  che
autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che le  suddette operazioni  di arricchimento  debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle modalita'  di controllo previste dai regolamenti
CEE  2240/89,  n.  2640/88,  n. 2238/93  nonche'  delle  disposizioni
impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A.
in materia;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1998/1999 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte  nelle aree viticole della regione
Campania limitatamente alla provincia di Benevento.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 7 ottobre 1998
                                                   Il Ministro: Pinto