Premesso che: con legge 28 marzo 1991, n. 104, la gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato - gia' affidata alla Banca d'Italia sino al 31 dicembre 1990 - e' stata prorogata al 31 dicembre 2010, prevedendosi inoltre che l'affidamento del servizio si intende tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salvo disdetta di una delle parti da notificarsi all'altra parte almeno cinque anni prima della scadenza; con decreto del Ministro del tesoro del 17 gennaio 1992 e' stata approvata la convenzione stipulata nella medesima data, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 104/1991, tra il Ministro del tesoro e il Governatore della Banca d'Italia per regolare il servizio di tesoreria provinciale dello Stato; con l'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche il servizio di tesoreria centrale dello Stato e' affidato alla Banca d'Italia; che il medesimo art. 6 ha autorizzato il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione aggiuntiva a quella che regola i rapporti derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato. Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Quanto indicato nella premessa fa parte integrante della presente convenzione. Art. 2. Il servizio di tesoreria centrale dello Stato, a partire dal 1 gennaio 1999, e' affidato alla Banca d'Italia. La presente convenzione ha efficacia dal 1 gennaio 1999 fino al 31 dicembre 2010 e si intende tacitamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti secondo le modalita' e i tempi stabiliti per la convenzione che regola il servizio di tesoreria provinciale dello Stato. Art. 3. La tesoreria centrale svolge le seguenti operazioni: a) esecuzione delle operazioni sui conti correnti intrattenuti con il Tesoro da enti, istituti ed amministrazioni; b) accettazione dei versamenti ed emissione delle relative quietanze, compresi quelli da imputare al capo X del quadro di classificazione delle entrate, nonche' degli ordini di trasferimento fondi sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato; c) pagamento dei titoli di spesa, previo esame della loro regolarita'; d) pagamento dei buoni tratti sugli ordini di accreditamento intestati ai cassieri dei Ministeri e degli ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento intestati ai funzionari delegati per la somministrazione di fondi al Contabile del Portafoglio dello Stato; e) accettazione e restituzione di depositi provvisori cauzionali o per cauta custodia da eseguirsi in contanti ed esecuzione delle operazioni ad essi connesse; f) accettazione e restituzione dei depositi definitivi amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ed esecuzione delle operazioni ad essi connesse; g) custodia di titoli ed altri valori di proprieta' di amministrazioni ed enti vari gestiti dalla Cassa depositi e prestiti ed esecuzione delle operazioni ad essi connesse; h) rilascio, a richiesta, dei certificati sostitutivi delle quietanze di tesoreria smarrite o distrutte; i) rilascio, a richiesta, dei certificati di cui all'art. 295 delle I.G.S.T.; j) esecuzione delle operazioni relative ai servizi del Portafoglio dello Stato; k) realizzo di titoli e di cedole al portatore, ricevuti in deposito o affidati in amministrazione e consegna delle obbligazioni agli enti ed istituti emittenti ai fini dell'aggiornamento per estrazione o estinzione delle obbligazioni stesse. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti a carico della Banca d'Italia per il servizio di tesoreria centrale nonche' modifiche alla I.G.S.T. riguardanti il medesimo servizio saranno oggetto di preventivi accordi fra la Banca stessa e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art. 4. Per il servizio di tesoreria centrale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 28 marzo 1991, n. 104, nonche' le altre norme che regolano lo svolgimento del servizio di tesoreria provinciale. Art. 5. La Banca d'Italia, prima di ammettere a pagamento i titoli di spesa inviati dalle amministrazioni emittenti, provvede ad eseguire gli adempimenti previsti dagli articoli 417 e 418 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Per i titoli i cui dati essenziali sono inseriti in supporti magnetici trasmessi unitamente ai titoli medesimi e per gli ordini di pagamento inviati esclusivamente con supporto magnetico verranno concordate particolari modalita' di ammissione a pagamento. La Banca e' dispensata da qualsiasi indagine sulla legittimazione di chi ha apposto le firme all'atto dell'emissione nonche' sull'autenticita' delle firme stesse, relativamente ai titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali e da quelle periferiche ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, ai titoli spediti dalle amministrazioni locali direttamente ai contabili dello Stato ad altri enti autorizzati ed ammessi al rimborso dalla tesoreria centrale. La Banca non e' tenuta a rispondere della regolarita' dei pagamenti dei titoli di spesa ammessi al rimborso. Art. 6. Il titolare della tesoreria centrale presso la Banca d'Italia assume la denominazione di tesoriere centrale per conto dello Stato e svolge funzioni analoghe a quelle attribuite al capo delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Art. 7. La Banca, in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della convenzione, richiamata in premessa, che regola il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, ha facolta', dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di attuare, nell'ambito delle disposizioni vigenti, una diversa organizzazione amministrativa, contabile e di cassa della tesoreria centrale mediante modificazioni e semplificazioni che essa riterra' piu' opportune, avuto riguardo alle esigenze del servizio e del pubblico. Art. 8. Il totale degli incassi e dei pagamenti che la Banca d'Italia effettua nell'espletamento del servizio di tesoreria centrale e' registrato giornalmente nel conto "disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria", in attuazione della legge 26 novembre 1993, n. 483, e del decreto del Ministro del tesoro 21 giugno 1994. Art. 9. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, la Banca d'Italia, nell'esercizio del servizio di tesoreria centrale, rende pienamente ed incondizionatamente fruibili alle competenti strutture ministeriali, mediante collegamenti informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria. Il collegamento informatico sara' realizzato con modalita' analoghe a quelle per il servizio di tesoreria provinciale, previ accordi tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia. Art. 10. La misura del rimborso alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria centrale e' compresa in quella stabilita dalla convenzione del 17 gennaio 1992 per il servizio di tesoreria provinciale, salvo modifiche che potranno essere apportate su richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o della Banca d'Italia per mezzo di specifiche convenzioni. La Banca d'Italia comunica al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati di lavoro relativi alle operazioni svolte dalla tesoreria centrale per conto della Cassa depositi e prestiti, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dalla Cassa stessa al Ministero. Non concorrono alla determinazione del rimborso di cui al primo comma, perche' a carico del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: le spese per gli stampati previsti per lo svolgimento del servizio di tesoreria centrale nonche' quelle relative alla fornitura della carta per l'allestimento, su autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di moduli necessari all'espletamento del servizio medesimo; le spese da riconoscere alle Poste italiane S.p.a., per le procedure automatizzate volte a razionalizzare la gestione del conto corrente postale intestato alla tesoreria centrale, nonche' ad altre amministrazioni pubbliche, in relazione all'adozione di procedure informatiche nella gestione del servizio di tesoreria centrale; la tassa speciale istituita dal decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1982, n. 687, per il prelevamento in "tempo reale" degli assegni mod. Ch. 16 tratti sui conti correnti postali intestati alla tesoreria centrale; le tariffe postali dovute per la corrispondenza connessa con lo svolgimento del servizio di tesoreria centrale, da regolare direttamente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con le modalita' concordate per le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Art. 11. Il servizio di tesoreria centrale, analogamente a quanto previsto per il servizio di tesoreria provinciale, e' soggetto a vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 112 delle I.G.S.T. Art. 12. Il passaggio di consegne dei documenti, delle apparecchiature elettroniche, nonche' dei valori e dei depositi giacenti presso la tesoreria centrale, sara' effettuato, anche ai fini delle conseguenti responsabilita', nei locali della stessa tesoreria centrale alla presenza del tesoriere centrale, del controllore capo della tesoreria centrale e del titolare del medesimo ufficio presso la Banca d'Italia; il passaggio di consegne potra' essere effettuato, ai sensi degli articoli 517, 518 e 519 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, anche con gradualita'. I verbali di consegna sono redatti con le modalita' di cui all'art. 215 del predetto regio decreto n. 827 del 1924 e firmati anche dai rappresentanti della Banca d'Italia; una copia dei verbali viene consegnata alla Banca d'Italia. Art. 13. Anche dopo la data indicata nell'art. 1, i gestori della tesoreria centrale gia' operante presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica continuera' a rendere le situazioni e le contabilita' periodiche, i conti e i sottoconti giudiziali relativi alle operazioni effettuate fino alle date risultanti dai verbali di cui al precedente art. 12 con riferimento alla situazione del 31 dicembre 1998. Art. 14. Sulla base di quanto previsto nella presente convenzione, si procedera' all'abrogazione del titolo II del primo libro delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto ministeriale 15 settembre 1967. Con uno o piu' protocolli d'intesa tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia sono stabilite, in via transitoria, le modalita' per la sistemazione delle partite non direttamente definite in sede di passaggio delle consegne ai sensi dell'art. 12 con particolare riguardo alle modalita' di gestione delle partite modificative e compensative, riferite all'esercizio 1998 da definirsi successivamente. Il tesoriere centrale presso la Banca d'Italia rilascia a favore dei gestori cessanti una quietanza di fondo somministrato per l'importo della rimanenza di cassa di pertinenza del Tesoro. Art. 15. La presente convenzione e' redatta in due esemplari, di cui uno per il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'altro per il Governatore della Banca d'Italia. Art. 16. Le parti contraenti riconoscono, ad ogni effetto, che la presente convenzione e' fatta nell'interesse dello Stato. Roma, 9 ottobre 1998 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Governatore della Banca d'Italia Fazio