Premesso che:
  con  legge 28  marzo  1991, n.  104, la  gestione  del servizio  di
tesoreria provinciale dello Stato - gia' affidata alla Banca d'Italia
sino al  31 dicembre 1990 -  e' stata prorogata al  31 dicembre 2010,
prevedendosi  inoltre  che  l'affidamento  del  servizio  si  intende
tacitamente rinnovato di venti anni  in venti anni, salvo disdetta di
una delle  parti da  notificarsi all'altra  parte almeno  cinque anni
prima della scadenza;
  con decreto  del Ministro del tesoro  del 17 gennaio 1992  e' stata
approvata  la convenzione  stipulata  nella medesima  data, ai  sensi
dell'art.  4 della  citata legge  n.  104/1991, tra  il Ministro  del
tesoro e il Governatore della Banca d'Italia per regolare il servizio
di tesoreria provinciale dello Stato;
  con l'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche
il servizio di tesoreria centrale  dello Stato e' affidato alla Banca
d'Italia;
  che il medesimo  art. 6 ha autorizzato il Ministro  del tesoro, del
bilancio e  della programmazione economica  a stipulare con  la Banca
d'Italia una  convenzione aggiuntiva a  quella che regola  i rapporti
derivanti dalla gestione del  servizio di tesoreria provinciale dello
Stato.
   Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
  Quanto indicato  nella premessa fa parte  integrante della presente
convenzione.
                               Art. 2.
  Il  servizio di  tesoreria centrale  dello Stato,  a partire  dal 1
gennaio 1999, e' affidato alla Banca d'Italia.
  La presente convenzione ha efficacia dal  1 gennaio 1999 fino al 31
dicembre 2010 e  si intende tacitamente rinnovata,  salvo disdetta di
una  delle parti  secondo le  modalita' e  i tempi  stabiliti per  la
convenzione  che regola  il servizio  di tesoreria  provinciale dello
Stato.
                               Art. 3.
   La tesoreria centrale svolge le seguenti operazioni:
  a) esecuzione delle operazioni  sui conti correnti intrattenuti con
il Tesoro da enti, istituti ed amministrazioni;
  b)  accettazione   dei  versamenti  ed  emissione   delle  relative
quietanze,  compresi quelli  da  imputare  al capo  X  del quadro  di
classificazione delle entrate, nonche'  degli ordini di trasferimento
fondi sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
  c)  pagamento  dei  titoli  di   spesa,  previo  esame  della  loro
regolarita';
  d)  pagamento  dei  buoni  tratti sugli  ordini  di  accreditamento
intestati ai cassieri  dei Ministeri e degli  ordinativi tratti sugli
ordini  di accreditamento  intestati  ai funzionari  delegati per  la
somministrazione di fondi al Contabile del Portafoglio dello Stato;
  e) accettazione e restituzione  di depositi provvisori cauzionali o
per  cauta custodia  da  eseguirsi in  contanti  ed esecuzione  delle
operazioni ad essi connesse;
  f) accettazione e restituzione dei depositi definitivi amministrati
dalla Cassa  depositi e  prestiti ed  esecuzione delle  operazioni ad
essi connesse;
  g)  custodia   di  titoli   ed  altri   valori  di   proprieta'  di
amministrazioni ed enti vari gestiti  dalla Cassa depositi e prestiti
ed esecuzione delle operazioni ad essi connesse;
  h)  rilascio,  a  richiesta,   dei  certificati  sostitutivi  delle
quietanze di tesoreria smarrite o distrutte;
  i) rilascio, a richiesta, dei certificati di cui all'art. 295 delle
I.G.S.T.;
  j) esecuzione delle operazioni  relative ai servizi del Portafoglio
dello Stato;
  k)  realizzo  di titoli  e  di  cedole  al portatore,  ricevuti  in
deposito o affidati in  amministrazione e consegna delle obbligazioni
agli  enti  ed  istituti  emittenti ai  fini  dell'aggiornamento  per
estrazione o estinzione delle obbligazioni stesse.
  Eventuali  nuovi o  maggiori  servizi, operazioni  o adempimenti  a
carico della  Banca d'Italia  per il  servizio di  tesoreria centrale
nonche'  modifiche alla  I.G.S.T.  riguardanti  il medesimo  servizio
saranno  oggetto di  preventivi  accordi  fra la  Banca  stessa e  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
                               Art. 4.
  Per  il servizio  di  tesoreria centrale  si  osservano, in  quanto
compatibili,  le disposizioni  della  legge 28  marzo  1991, n.  104,
nonche' le  altre norme che  regolano lo svolgimento del  servizio di
tesoreria provinciale.
                               Art. 5.
  La Banca d'Italia, prima di ammettere a pagamento i titoli di spesa
inviati  dalle amministrazioni  emittenti, provvede  ad eseguire  gli
adempimenti previsti  dagli articoli  417 e  418 del  regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato.
  Per  i titoli  i  cui  dati essenziali  sono  inseriti in  supporti
magnetici trasmessi unitamente ai titoli medesimi e per gli ordini di
pagamento  inviati  esclusivamente  con supporto  magnetico  verranno
concordate particolari modalita' di ammissione a pagamento.
  La Banca  e' dispensata da qualsiasi  indagine sulla legittimazione
di  chi   ha  apposto   le  firme  all'atto   dell'emissione  nonche'
sull'autenticita'  delle firme  stesse,  relativamente  ai titoli  di
spesa emessi  dalle amministrazioni centrali e  da quelle periferiche
ai sensi della legge 17 agosto  1960, n. 908, ai titoli spediti dalle
amministrazioni locali direttamente ai contabili dello Stato ad altri
enti autorizzati ed ammessi al rimborso dalla tesoreria centrale.
  La Banca non e' tenuta a rispondere della regolarita' dei pagamenti
dei titoli di spesa ammessi al rimborso.
                               Art. 6.
  Il  titolare  della tesoreria  centrale  presso  la Banca  d'Italia
assume la denominazione di tesoriere centrale per conto dello Stato e
svolge funzioni analoghe a quelle attribuite al capo delle sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato.
                               Art. 7.
  La  Banca,  in  analogia  a   quanto  previsto  dall'art.  9  della
convenzione,  richiamata  in  premessa,  che regola  il  servizio  di
tesoreria provinciale dello Stato, ha facolta', dandone comunicazione
al  Ministero  del  tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
economica, di  attuare, nell'ambito  delle disposizioni  vigenti, una
diversa  organizzazione amministrativa,  contabile e  di cassa  della
tesoreria centrale mediante modificazioni  e semplificazioni che essa
riterra' piu' opportune, avuto riguardo  alle esigenze del servizio e
del pubblico.
                               Art. 8.
  Il  totale degli  incassi e  dei  pagamenti che  la Banca  d'Italia
effettua  nell'espletamento del  servizio  di  tesoreria centrale  e'
registrato giornalmente  nel conto "disponibilita' del  Tesoro per il
servizio di tesoreria",  in attuazione della legge  26 novembre 1993,
n. 483, e del decreto del Ministro del tesoro 21 giugno 1994.
                               Art. 9.
  Ai sensi dell'art.  6, comma 3, del decreto  legislativo 5 dicembre
1997,  n. 430,  la  Banca d'Italia,  nell'esercizio  del servizio  di
tesoreria centrale, rende  pienamente ed incondizionatamente fruibili
alle   competenti  strutture   ministeriali,  mediante   collegamenti
informatici, tutte le informazioni riguardanti i flussi di tesoreria.
Il collegamento informatico sara' realizzato con modalita' analoghe a
quelle per il servizio di tesoreria provinciale, previ accordi tra il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
la Banca d'Italia.
                              Art. 10.
  La  misura del  rimborso alla  Banca  d'Italia per  il servizio  di
tesoreria centrale e' compresa  in quella stabilita dalla convenzione
del 17 gennaio  1992 per il servizio di  tesoreria provinciale, salvo
modifiche che  potranno essere  apportate su richiesta  del Ministero
del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione economica  o della
Banca d'Italia per mezzo di specifiche convenzioni.
  La Banca d'Italia comunica al  Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  i  dati  di  lavoro  relativi  alle
operazioni  svolte dalla  tesoreria  centrale per  conto della  Cassa
depositi e  prestiti, ai fini della  determinazione del corrispettivo
dovuto dalla Cassa stessa al Ministero.
  Non concorrono  alla determinazione  del rimborso  di cui  al primo
comma,  perche' a  carico del  Ministero del  tesoro, del  bilancio e
della programmazione economica:
  le spese per gli stampati  previsti per lo svolgimento del servizio
di tesoreria  centrale nonche'  quelle relative alla  fornitura della
carta per l'allestimento, su autorizzazione del Ministero del tesoro,
del bilancio  e della  programmazione economica, di  moduli necessari
all'espletamento del servizio medesimo;
  le  spese  da  riconoscere  alle  Poste  italiane  S.p.a.,  per  le
procedure automatizzate volte a  razionalizzare la gestione del conto
corrente postale intestato alla  tesoreria centrale, nonche' ad altre
amministrazioni  pubbliche, in  relazione  all'adozione di  procedure
informatiche nella gestione del servizio di tesoreria centrale;
  la  tassa  speciale  istituita  dal decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 settembre  1982, n. 687, per il  prelevamento in "tempo
reale" degli  assegni mod. Ch.  16 tratti sui conti  correnti postali
intestati alla tesoreria centrale;
  le tariffe  postali dovute  per la  corrispondenza connessa  con lo
svolgimento  del   servizio  di   tesoreria  centrale,   da  regolare
direttamente  dal   Ministero  del  tesoro,  del   bilancio  e  della
programmazione  economica  con  le  Poste italiane  S.p.a.  ai  sensi
dell'art. 2, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con le
modalita' concordate  per le  sezioni di tesoreria  provinciale dello
Stato.
                              Art. 11.
  Il servizio  di tesoreria centrale, analogamente  a quanto previsto
per il servizio di tesoreria provinciale, e' soggetto a vigilanza del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
ai sensi dell'art. 112 delle I.G.S.T.
                              Art. 12.
  Il  passaggio  di  consegne dei  documenti,  delle  apparecchiature
elettroniche, nonche'  dei valori e  dei depositi giacenti  presso la
tesoreria centrale, sara' effettuato, anche ai fini delle conseguenti
responsabilita',  nei locali  della  stessa  tesoreria centrale  alla
presenza del tesoriere centrale, del controllore capo della tesoreria
centrale  e  del  titolare  del  medesimo  ufficio  presso  la  Banca
d'Italia; il passaggio di consegne potra' essere effettuato, ai sensi
degli articoli  517, 518 e 519  del regio decreto 23  maggio 1924, n.
827, anche con gradualita'. I verbali di consegna sono redatti con le
modalita' di cui  all'art. 215 del predetto regio decreto  n. 827 del
1924 e  firmati anche  dai rappresentanti  della Banca  d'Italia; una
copia dei verbali viene consegnata alla Banca d'Italia.
                              Art. 13.
  Anche dopo la data indicata  nell'art. 1, i gestori della tesoreria
centrale gia' operante presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica continuera'  a rendere le situazioni e
le  contabilita'  periodiche,  i  conti  e  i  sottoconti  giudiziali
relativi  alle operazioni  effettuate fino  alle date  risultanti dai
verbali di cui al precedente  art. 12 con riferimento alla situazione
del 31 dicembre 1998.
                              Art. 14.
  Sulla  base  di  quanto  previsto nella  presente  convenzione,  si
procedera'  all'abrogazione  del  titolo  II del  primo  libro  delle
istruzioni  generali sui  servizi del  Tesoro, approvate  con decreto
ministeriale 15 settembre 1967.
  Con uno o piu' protocolli d'intesa tra il Ministero del tesoro, del
bilancio e  della programmazione economica  e la Banca  d'Italia sono
stabilite, in via transitoria, le modalita' per la sistemazione delle
partite non direttamente definite in sede di passaggio delle consegne
ai  sensi dell'art.  12 con  particolare riguardo  alle modalita'  di
gestione   delle  partite   modificative  e   compensative,  riferite
all'esercizio 1998 da definirsi successivamente.
  Il tesoriere  centrale presso la  Banca d'Italia rilascia  a favore
dei  gestori  cessanti  una  quietanza  di  fondo  somministrato  per
l'importo della rimanenza di cassa di pertinenza del Tesoro.
                              Art. 15.
  La presente convenzione e' redatta in due esemplari, di cui uno per
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e l'altro per il Governatore della Banca d'Italia.
                              Art. 16.
  Le parti contraenti  riconoscono, ad ogni effetto,  che la presente
convenzione e' fatta nell'interesse dello Stato.
    Roma, 9 ottobre 1998
  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica Ciampi
 Il Governatore della Banca d'Italia Fazio