IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di determinare i criteri e le modalita' di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36; Visto l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996; Viste le osservazioni della Corte dei conti mosse con rilievi istruttori n. 3/51 del 4 marzo 1996, e n. 2/27 del 14 marzo 1997; Considerato che in conseguenza di cio' e' stata interessata la sezione del controllo della Corte dei conti la quale ha ricusato il visto con deliberazione n. 24 del 26 gennaio 1998; Ritenuto di doversi adeguare ai rilievi contenuti nella sopraddetta deliberazione; Vista la comunicazione del presente provvedimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1 settembre 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attivita' di servizio o in quiescenza, con effetto dal 1 gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresi' nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia ordinarie che privilegiate, aventi funzione sostitutiva o integrativa di quelle ordinarie; dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie e militari di cui all'articolo 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa tabella n. 3.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo del comma 36, dell'art. 22, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, e' il seguente: "36. (Omissis). L'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attivita' di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il testo del comma 6, dell'art. 16, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia di finanza pubblica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1991, e' il seguente: "6. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda. L'importo dovuto a titolo di interessi e' portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito". - Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923. - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 giugno 1924, supplemento ordinario. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi", ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. - Il testo del comma 1, lettera b), dell'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, e' il seguente: "1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) (omissis); b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa". Note all'art. 1: - Il testo del comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, e' il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". - Il testo dell'ultimo comma, dell'art. 67, del D.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1092, recante: "Testo unico delle norme sul trattamento di quiescienza dei dipendenti civili e militari dello Stato", e' il seguente: "Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonche' per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi della guardia della pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata e' quella indicata all'annessa tabella n. 3".