IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'articolo  22, comma  36, della legge  23 dicembre  1994, n.
724,  che  demanda al  Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della
programmazione economica  il compito  di determinare  i criteri  e le
modalita' di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36;
  Visto l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n.
827;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Visto l'articolo  3, comma  1, lettera b),  della legge  14 gennaio
1994, n. 20;
  Udito  il parere  del  Consiglio di  Stato, espresso  nell'adunanza
generale del 26 settembre 1996;
  Viste  le osservazioni  della  Corte dei  conti  mosse con  rilievi
istruttori n. 3/51 del 4 marzo 1996, e n. 2/27 del 14 marzo 1997;
  Considerato  che in  conseguenza di  cio' e'  stata interessata  la
sezione del controllo  della Corte dei conti la quale  ha ricusato il
visto con deliberazione n. 24 del 26 gennaio 1998;
  Ritenuto di doversi adeguare ai rilievi contenuti nella sopraddetta
deliberazione;
  Vista  la comunicazione  del  presente  provvedimento inviata  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1 settembre 1998;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti
concernenti   retribuzioni,   pensioni   e  provvidenze   di   natura
assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attivita'
di  servizio o  in quiescenza,  con effetto  dal 1  gennaio 1995.  Le
stesse disposizioni si applicano  altresi' nei confronti dei titolari
di  pensioni   a  carico  delle  amministrazioni   pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  sia ordinarie  che privilegiate,  aventi funzione  sostitutiva o
integrativa   di  quelle   ordinarie;   dei   titolari  di   pensioni
privilegiate  ordinarie e  militari  di cui  all'articolo 67,  ultimo
comma, del decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, ed annessa tabella n. 3.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art. 10, commi   2 e  3,  del  testo  unico
          delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi
          sull'emanazione     dei  decreti   del   Presidente   della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il  testo del  comma 36,   dell'art. 22,   della  legge
          23   dicembre  1994,    n.      724    (Misure    per    la
          razionalizzazione   della   finanza  pubblica),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994, e' il
          seguente:
            "36.  (Omissis).  L'art.    16, comma 6, della legge   30
          dicembre 1991, n.  412, si  applica  anche agli  emolumenti
          di natura   retributiva, pensionistica   ed  assistenziale,
          per    i  quali    non    sia  maturato   il diritto   alla
          percezione  entro  il 31   dicembre   1994, spettanti    ai
          dipendenti    pubblici   e   privati   in    attivita'   di
          servizio  o  in quiescenza. I  criteri e  le modalita'   di
          applicazione    del presente comma   sono   determinati con
          decreto   del   Ministro del   tesoro,   da  emanare  entro
          trenta  giorni    dalla data di   entrata in   vigore della
          presente legge".
            - Il testo del comma 6,  dell'art.  16,  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.    412,    recante:  "Disposizioni   in
          materia  di finanza  pubblica", pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 305 del 31  dicembre 1991, e' il seguente:
            "6.    Gli  enti    gestori    di forme   di   previdenza
          obbligatoria  sono tenuti  a  corrispondere  gli  interessi
          legali,  sulle  prestazioni dovute, a decorrere  dalla data
          di scadenza  del    termine  previsto  per  l'adozione  del
          provvedimento  sulla  domanda. L'importo dovuto a titolo di
          interessi   e'  portato    in    detrazione    dalle  somme
          eventualmente  spettanti    a ristoro   del   maggior danno
          subito  dal titolare  della prestazione per la  diminuzione
          del valore del suo credito".
            -  Il  testo   del comma 3, dell'art. 17, della  legge 23
          agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina    dell'attivita'
          di  Governo e ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri",  pubblicata   nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -   Il   regio   decreto   18   novembre 1923,  n.  2440,
          reca:     "Nuove  disposizioni   sull'amministrazione   del
          patrimonio  e sulla contabilita' generale dello Stato",  ed
          e' pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale n.    275  del  23
          novembre 1923.
            -  Il  regio    decreto  23  maggio 1924, n. 827,   reca:
          "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
          contabilita'  generale dello Stato", ed e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3  giugno  1924,  supplemento
          ordinario.
            -  La legge 7 agosto 1990, n.  241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento      amministrativo     e        di
          accesso   ai    documenti amministrativi", ed e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
            - Il  testo del comma  1, lettera b),  dell'art. 3, della
          legge   14   gennaio       1994,    n.      20,    recante:
          "Disposizioni  in   materia  di giurisdizione e   controllo
          della    Corte  dei  conti",    pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, e' il seguente:
            "1. Il controllo  preventivo di legittimita' della  Corte
          dei conti si  esercita esclusivamente  sui seguenti    atti
          non  aventi forza  di legge:
              a) (omissis);
            b)  atti del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  e
          atti   dei Ministri aventi ad oggetto la  definizione delle
          piante  organiche,  il  conferimento    di  incarichi    di
          funzioni    dirigenziali  e    le direttive generali    per
          l'indirizzo    e    per    lo   svolgimento     dell'azione
          amministrativa".
           Note all'art. 1:
            -  Il    testo del   comma 2,   dell'art. 1,  del decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,    n.    29,    recante:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione  della   disciplina
          in  materia    di pubblico   impiego, a  norma  dell'art. 2
          della legge  23 ottobre 1992,   n. 421",    pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 30
          del 6 febbraio 1993, e' il seguente:
            "2.   Per  amministrazioni   pubbliche    si    intendono
          tutte    le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi  gli
          istituti e   scuole di ogni   ordine    e  grado    e    le
          istituzioni    educative, le   aziende   ed amministrazioni
          dello   Stato ad ordinamento  autonomo,    le  regioni,  le
          province,   i   comuni,   le   comunita'  montane,  e  loro
          consorzi  ed associazioni,  le istituzioni   universitarie,
          gli  istituti    autonomi case   popolari,   le camere   di
          commercio,  industria, artigianato  e agricoltura  e   loro
          associazioni,     tutti  gli  enti  pubblici  non economici
          nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,   le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
            -  Il  testo dell'ultimo comma,  dell'art. 67, del D.P.R.
          28 dicembre 1973, n. 1092,   recante:  "Testo  unico  delle
          norme    sul  trattamento  di  quiescienza   dei dipendenti
          civili e  militari dello  Stato", e'  il seguente:
            "Per  i  caporal maggiori, i caporali  e i soldati, per i
          sottocapi e i comuni  di I  e II  classe del  C.E.M.M., per
          i primi  avieri, gli allievi  scelti e  gli avieri  nonche'
          per  gli allievi  carabinieri, allievi  della  guardia   di
          finanza,     allievi    della    guardia    della  pubblica
          sicurezza,  allievi agenti  di  custodia  ed allievi  delle
          guardie forestali  dello Stato la misura    della  pensione
          privilegiata e' quella indicata all'annessa tabella n. 3".