IL DIRIGENTE
               dell'Ufficio valutazione ed immissione
               in commercio di specialita' medicinali
  Visto  il decreto  di  autorizzazione  all'immissione in  commercio
della  specialita' medicinale  "KAL 1000",  n. 143/98  del 16  aprile
1998;
  Considerata la  lettera trasmessa  dalla societa'  Aziende chimiche
riunite Angelini Francesco  - A.C.R.A.F. S.p.a., in  data 2 settembre
1998, con  la quale detta societa'  fa presente che per  il principio
attivo della scpecialita' medicinale indicata in oggetto non e' stata
individuata  alcuna forma  di copertura  brevettuale ne'  vigente ne'
scaduta;
  Vista la  deliberazione della  Commissione unica del  farmaco nella
seduta del 29 luglio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  parziale  modifica del  decreto  16  aprile 1998  richiamato  in
premessa, il  prezzo della confezione:  30 bustine granulato  per uso
orale (A.I.C.  n. 033246012), non  potra' essere superiore  al prezzo
medio  europeo e  sara' determinato  ai sensi  dell'art. 36,  comma 7
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  Resta confermata  la classe  "A", ai sensi  dell'art. 8,  comma 10,
della legge n. 537/1993.